Art. 5 Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017. Progetti soggetti a VIA di competenza regionale. 1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017, abrogato dal presente regolamento, e' inserito, all'interno del capo II-bis introdotto dal presente regolamento, il seguente: «Art. 7-bis (Progetti soggetti a VIA di competenza regionale). - 1. In applicazione dell'art. 27-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, il soggetto proponente presenta alla struttura operativa regionale, di cui all'art. 47 della legge regionale n. 10/2010, di seguito denominata "struttura operativa", istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) corredata da: a) la documentazione prevista ai fini VIA, comprendente l'illustrazione e la quantificazione delle ricadute socio-economiche del progetto, ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge regionale n. 10/2010; b) lo studio di incidenza di cui all'allegato G al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), ove necessario; c) il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo oppure il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), ove necessario; d) l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto; e) la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore ai fini del rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, di cui alla lettera d). 2. Per i progetti relativi alle derivazioni e ai prelievi di acqua, soggetti a VIA, la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e' subordinata al possesso, da parte del proponente, del titolo che lo individua quale legittimo istante, in esito allo svolgimento della procedura di concorrenza di cui all'art. 46 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale n. 51/R/2015), ove prevista. 3. Sul sito web della Regione Toscana sono pubblicati specifici fac-simile di istanza e di avviso al pubblico. 4. La struttura operativa cura gli adempimenti di cui all'art. 27-bis, commi da 1 a 7, del decreto legislativo n. 152/2006, tra cui, in particolare: a) la verifica di adeguatezza e di completezza formale della documentazione presentata dal proponente; b) l'istruttoria della documentazione presentata dal proponente e l'eventuale richiesta di integrazioni; c) la convocazione e la gestione della conferenza di servizi decisoria; d) la redazione, sulla base degli esiti della conferenza di cui al punto c) della proposta di deliberazione della giunta regionale che formalizza il provvedimento autorizzatorio unico regionale, di seguito denominato PAUR. 5. Alla conferenza di cui al comma 4, lettera c), partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto. La conferenza, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, si articola ove necessario: a) in una o piu' riunioni propedeutiche di carattere istruttorio finalizzate all'esame delle problematiche concernenti la realizzazione e l'esercizio del progetto ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilita' ambientale e delle condizioni per il rilascio degli atti di assenso richiesti; b) in una o piu' riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, ove sussistano le condizioni di compatibilita' ambientale, sono rilasciati gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto. 6. La regione partecipa alla conferenza di servizi con il proprio rappresentante unico (RUR) individuato nella struttura operativa ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa). 7. Nella posizione unica regionale di cui all'art. 26-ter della legge regionale n. 40/2009 confluiscono le conclusioni dell'istruttoria svolta ai fini VIA, l'eventuale valutazione di incidenza e le determinazioni delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla regione. Sulla base dei lavori della conferenza di cui al comma 4, lettera c), la posizione unica regionale puo' essere aggiornata. 8. Le conclusioni dell'istruttoria svolta ai fini VIA, confluite nella posizione unica regionale, danno conto degli eventuali casi di incompatibilita' del progetto che, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), precludono il rilascio di una pronuncia positiva di compatibilita' ambientale. In tal caso la conferenza di cui al comma 4, lettera c) ne prende atto e si conclude con una determinazione motivata negativa.».