Art. 5 
 
Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente  della  giunta
  regionale n. 19/R/2017.  Progetti  soggetti  a  VIA  di  competenza
  regionale. 
 
  1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della giunta  regionale
n.  19/R/2017,  abrogato  dal  presente  regolamento,  e'   inserito,
all'interno del capo II-bis introdotto dal presente  regolamento,  il
seguente: 
    «Art. 7-bis (Progetti soggetti a VIA di competenza regionale).  -
1. In applicazione dell'art. 27-bis, comma 1, del decreto legislativo
n. 152/2006, il soggetto proponente presenta alla struttura operativa
regionale, di cui all'art. 47 della legge regionale  n.  10/2010,  di
seguito denominata "struttura operativa",  istanza  di  provvedimento
autorizzatorio unico regionale (PAUR) corredata da: 
      a)  la  documentazione  prevista  ai  fini  VIA,   comprendente
l'illustrazione e la quantificazione delle ricadute  socio-economiche
del progetto, ai sensi dell'art. 50, comma 3, della  legge  regionale
n. 10/2010; 
      b) lo studio di incidenza di cui all'allegato G al decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357  (Regolamento
recante  attuazione  della  direttiva  n.  92/43/CEE  relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche), ove necessario; 
      c) il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo oppure  il
piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e  rocce  da  scavo
escluse  dalla  disciplina  dei  rifiuti,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica  13  giugno  2017,  n.  120  (Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce
da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164), ove necessario; 
      d) l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti
per la realizzazione e l'esercizio del progetto; 
      e) la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle
normative di settore  ai  fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e  assensi
comunque denominati, di cui alla lettera d). 
  2. Per i progetti relativi alle derivazioni e ai prelievi di acqua,
soggetti a VIA, la presentazione dell'istanza di cui al  comma  1  e'
subordinata al possesso, da parte del proponente, del titolo  che  lo
individua quale legittimo istante, in esito  allo  svolgimento  della
procedura di concorrenza di cui all'art. 46 del  Regolamento  emanato
con decreto del Presidente della giunta regionale 16 agosto 2016,  n.
61/R (Regolamento di attuazione dell'art. 11,  commi  1  e  2,  della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia  di  difesa
del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e  degli
abitati costieri» recante disposizioni per l'utilizzo razionale della
risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di  rilascio  dei
titoli concessori e autorizzatori per l'uso di  acqua.  Modifiche  al
decreto del Presidente della  giunta  regionale  n.  51/R/2015),  ove
prevista. 
  3. Sul sito web della Regione  Toscana  sono  pubblicati  specifici
fac-simile di istanza e di avviso al pubblico. 
  4. La struttura operativa cura  gli  adempimenti  di  cui  all'art.
27-bis, commi da 1 a 7, del decreto legislativo n. 152/2006, tra cui,
in particolare: 
    a) la verifica di adeguatezza  e  di  completezza  formale  della
documentazione presentata dal proponente; 
    b) l'istruttoria della documentazione presentata dal proponente e
l'eventuale richiesta di integrazioni; 
    c) la convocazione e la  gestione  della  conferenza  di  servizi
decisoria; 
    d) la redazione, sulla base degli esiti della conferenza  di  cui
al punto c) della proposta di deliberazione  della  giunta  regionale
che formalizza il provvedimento autorizzatorio  unico  regionale,  di
seguito denominato PAUR. 
  5. Alla conferenza di cui al comma 4, lettera  c),  partecipano  il
proponente  e  tutte  le  amministrazioni   competenti   o   comunque
potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e
dei titoli abilitativi richiesti per la realizzazione  e  l'esercizio
del progetto. La  conferenza,  nel  rispetto  dei  termini  stabiliti
dall'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo  n.  152/2006,  si
articola ove necessario: 
    a) in una o piu' riunioni propedeutiche di carattere  istruttorio
finalizzate   all'esame   delle    problematiche    concernenti    la
realizzazione e l'esercizio del progetto ai fini della verifica della
sussistenza delle condizioni di  compatibilita'  ambientale  e  delle
condizioni per il rilascio degli atti di assenso richiesti; 
    b) in una o piu' riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle
quali, ove sussistano le  condizioni  di  compatibilita'  ambientale,
sono rilasciati gli atti di assenso, comunque  denominati,  richiesti
per la realizzazione e l'esercizio del progetto. 
  6. La regione partecipa alla conferenza di servizi con  il  proprio
rappresentante unico (RUR) individuato nella struttura  operativa  ai
sensi dell'art. 26 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme
sul  procedimento  amministrativo,  per  la  semplificazione   e   la
trasparenza dell'attivita' amministrativa). 
  7. Nella posizione unica regionale di  cui  all'art.  26-ter  della
legge   regionale   n.   40/2009    confluiscono    le    conclusioni
dell'istruttoria svolta  ai  fini  VIA,  l'eventuale  valutazione  di
incidenza e le  determinazioni  delle  strutture  regionali  e  delle
amministrazioni riconducibili alla regione.  Sulla  base  dei  lavori
della conferenza di cui al comma 4, lettera c),  la  posizione  unica
regionale puo' essere aggiornata. 
  8. Le conclusioni dell'istruttoria svolta ai  fini  VIA,  confluite
nella posizione unica regionale, danno conto degli eventuali casi  di
incompatibilita' del progetto che, ai sensi dell'art. 26 del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137),
precludono il rilascio di una pronuncia  positiva  di  compatibilita'
ambientale. In tal caso la conferenza di cui al comma 4,  lettera  c)
ne  prende  atto  e  si  conclude  con  una  determinazione  motivata
negativa.».