Art. 6 
 
Inserimento dell'art. 7-ter nel decreto del Presidente  della  Giunta
  regionale  n.  19/R/2017.  Provvedimento  autorizzatorio  unico  di
  competenza regionale. 
 
  1. Dopo l'art.  7-bis  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
regionale n. 19/R/2017 e'  inserito,  all'interno  del  capo  II-bis,
introdotto dal presente regolamento, il seguente: 
    «Art. 7-ter (Provvedimento  autorizzatorio  unico  di  competenza
regionale). - 1.  In  esito  alle  conclusioni  della  conferenza  di
servizi, la Giunta regionale, con propria deliberazione,  si  esprime
nell'esercizio   della   propria    discrezionalita'    politica    e
amministrativa in ordine alla compatibilita' ambientale del  progetto
e adotta contestualmente la determinazione  motivata  di  conclusione
della conferenza di servizi, entro il termine del procedimento di cui
all'art.  27-bis  del   decreto   legislativo   n.   152/2006.   Tale
deliberazione  costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio   unico
regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli  abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. 
  2. Ove, in esito alle conclusioni della conferenza di  servizi,  la
struttura operativa proponga alla giunta regionale l'adozione  di  un
provvedimento unico favorevole e la giunta, sulla base di valutazioni
di  natura  politico-amministrativa,  ritenga  non   via   siano   le
condizioni per il rilascio di un provvedimento di VIA favorevole, con
propria decisione da' mandato al direttore della direzione  regionale
competente in materia di ambiente  di  comunicare  al  proponente  il
preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi.).».