Art. 6 Inserimento dell'art. 7-ter nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 19/R/2017. Provvedimento autorizzatorio unico di competenza regionale. 1. Dopo l'art. 7-bis del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 e' inserito, all'interno del capo II-bis, introdotto dal presente regolamento, il seguente: «Art. 7-ter (Provvedimento autorizzatorio unico di competenza regionale). - 1. In esito alle conclusioni della conferenza di servizi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, si esprime nell'esercizio della propria discrezionalita' politica e amministrativa in ordine alla compatibilita' ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, entro il termine del procedimento di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006. Tale deliberazione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. 2. Ove, in esito alle conclusioni della conferenza di servizi, la struttura operativa proponga alla giunta regionale l'adozione di un provvedimento unico favorevole e la giunta, sulla base di valutazioni di natura politico-amministrativa, ritenga non via siano le condizioni per il rilascio di un provvedimento di VIA favorevole, con propria decisione da' mandato al direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente di comunicare al proponente il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.).».