Art. 7 Inserimento dell'art. 7-quater nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 19/R/2017. Progetti sottoposti a VIA di competenza dei comuni e degli enti parco regionali: provvedimento autorizzatorio unico. 1. Dopo l'art. 7-ter del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 e' inserito, all'interno del capo II-bis, introdotto dal presente regolamento, il seguente: «Art. 7-quater (Progetti sottoposti a VIA di competenza dei comuni e degli enti parco regionali: provvedimento autorizzatorio unico). - 1. In applicazione dell'art. 27-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 il soggetto proponente presenta all'autorita' competente per la VIA un'istanza corredata dalla documentazione di cui all'art. 7-bis, comma 1. 2. L'autorita' competente per la VIA cura gli adempimenti di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006. 3. La Regione partecipa alla conferenza di servizi indetta dall'autorita' competente per la VIA con il proprio rappresentante unico individuato sulla base dei criteri di cui all'art. 26-bis della legge regionale n. 40/2009. Ai fini della formazione della posizione unica regionale si applica quanto previsto dall'art. 26-ter, comma 3, della legge regionale n. 40/2009. 4. In applicazione dell'art. 7-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, gli enti parco regionali ed i comuni, assicurano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, la separatezza delle funzioni confliggenti in relazione allo svolgimento dei procedimenti di VIA di propria competenza.».