Art. 7 
 
Inserimento dell'art.  7-quater  nel  decreto  del  Presidente  della
  Giunta  regionale  n.  19/R/2017.  Progetti  sottoposti  a  VIA  di
  competenza dei comuni e degli enti parco  regionali:  provvedimento
  autorizzatorio unico. 
 
  1. Dopo l'art.  7-ter  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
regionale n. 19/R/2017 e'  inserito,  all'interno  del  capo  II-bis,
introdotto dal presente regolamento, il seguente: 
    «Art. 7-quater (Progetti  sottoposti  a  VIA  di  competenza  dei
comuni e degli enti  parco  regionali:  provvedimento  autorizzatorio
unico). - 1. In applicazione dell'art. 27-bis, comma 1,  del  decreto
legislativo n. 152/2006 il soggetto proponente presenta all'autorita'
competente per la VIA un'istanza corredata  dalla  documentazione  di
cui all'art. 7-bis, comma 1. 
  2. L'autorita' competente per la VIA cura gli  adempimenti  di  cui
all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006. 
  3.  La  Regione  partecipa  alla  conferenza  di  servizi   indetta
dall'autorita' competente per la VIA con  il  proprio  rappresentante
unico individuato sulla base dei criteri di cui all'art. 26-bis della
legge regionale n. 40/2009. Ai fini della formazione della  posizione
unica regionale si applica quanto previsto dall'art. 26-ter, comma 3,
della legge regionale n. 40/2009. 
  4.  In  applicazione  dell'art.  7-bis,  comma   6,   del   decreto
legislativo n. 152/2006,  gli  enti  parco  regionali  ed  i  comuni,
assicurano, nell'ambito della  propria  autonomia  organizzativa,  la
separatezza delle funzioni confliggenti in relazione allo svolgimento
dei procedimenti di VIA di propria competenza.».