Art. 9 Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/17. Raccordo tecnico istruttorio delle valutazioni di sostanzialita' delle modifiche di installazioni e impianti nelle procedure di VIA e di autorizzazione ambientale di competenza regionale. 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/17 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Raccordo tecnico istruttorio delle valutazioni di sostanzialita' delle modifiche di installazioni e impianti nelle procedure di VIA e di autorizzazione ambientale di competenza regionale). - 1. Il proponente che ravvisi la necessita' di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto gia' autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, relativo a una installazione o ad un impianto compreso negli allegati III o IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e soggetto ad autorizzazione integrata ambientale regionale oppure soggetto alla autorizzazione di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 oppure soggetto ad autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, presenta alla struttura regionale competente per l'autorizzazione, di seguito «struttura autorizzante» un'istanza unica recante gli elementi della comunicazione o istanza di modifica non sostanziale, previsti dalla pertinente normativa autorizzativa, e gli elementi per la valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 ed all'art. 58 della legge regionale n. 10/2010. 2. La struttura autorizzante mette a disposizione della struttura operativa la documentazione depositata dal proponente, per l'espressione del parere relativo alla sostanzialita' o meno delle modifiche proposte, ai fini della normativa in materia di VIA. A tal fine la struttura autorizzante assegna alla struttura operativa un termine compatibile con il termine per la conclusione del procedimento di valutazione della sostanzialita' o meno della modifica richiesta, previsto dalla normativa autorizzativa di settore. 3. Il parere di sostanzialita' della modifica espresso ai fini delle procedure di VIA e' vincolante per la valutazione di sostanzialita' della modifica ai fini della autorizzazione della stessa. 4. Entro la scadenza del termine previsto dalla normativa di settore, la struttura autorizzante con proprio atto, si esprime comunque in merito alla sostanzialita' o meno delle modifiche proposte, dando conto delle risultanze delle valutazioni della struttura operativa o, se queste non sono state ancora acquisite, condizionando la realizzazione della modifica ritenuta non sostanziale ai fini autorizzativi all'espressione del parere di non sostanzialita' ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 10/2010. 5. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facolta' di presentare alla struttura operativa un'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 58 della legge regionale n. 10/2010, separatamente e prima della presentazione della comunicazione o della istanza di modifica non sostanziale alla struttura autorizzante, ai sensi della normativa autorizzativa di settore; in tal caso, alla istanza o alla comunicazione sono allegate, a pena di irricevibilita', le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura operativa.».