Art. 9 
 
Sostituzione dell'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  giunta
  regionale  n.   19/R/17.   Raccordo   tecnico   istruttorio   delle
  valutazioni di sostanzialita' delle modifiche  di  installazioni  e
  impianti nelle procedure di VIA e di autorizzazione  ambientale  di
  competenza regionale. 
 
  1. L'art. 8 del decreto del Presidente della  giunta  regionale  n.
19/R/17 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  8  (Raccordo  tecnico  istruttorio  delle  valutazioni  di
sostanzialita' delle modifiche  di  installazioni  e  impianti  nelle
procedure  di  VIA  e  di  autorizzazione  ambientale  di  competenza
regionale). - 1. Il proponente che ravvisi la necessita' di apportare
modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento  di
un progetto gia' autorizzato, realizzato o in fase di  realizzazione,
relativo a una installazione o ad un impianto compreso negli allegati
III o IV alla parte seconda del decreto  legislativo  n.  152/2006  e
soggetto ad  autorizzazione  integrata  ambientale  regionale  oppure
soggetto  alla  autorizzazione  di  cui  all'art.  208  del   decreto
legislativo n.  152/2006  oppure  soggetto  ad  autorizzazione  unica
ambientale di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
59/2013,   presenta   alla   struttura   regionale   competente   per
l'autorizzazione,  di  seguito  «struttura  autorizzante»  un'istanza
unica recante gli elementi della comunicazione o istanza di  modifica
non sostanziale, previsti dalla pertinente normativa autorizzativa, e
gli elementi per la valutazione preliminare di cui all'art. 6,  comma
9, del decreto legislativo n. 152/2006 ed  all'art.  58  della  legge
regionale n. 10/2010. 
  2. La struttura autorizzante mette a disposizione  della  struttura
operativa  la   documentazione   depositata   dal   proponente,   per
l'espressione del parere relativo alla sostanzialita'  o  meno  delle
modifiche proposte, ai fini della normativa in materia di VIA. A  tal
fine la struttura autorizzante assegna alla  struttura  operativa  un
termine  compatibile  con  il  termine   per   la   conclusione   del
procedimento  di  valutazione  della  sostanzialita'  o  meno   della
modifica  richiesta,  previsto  dalla  normativa   autorizzativa   di
settore. 
  3. Il parere di sostanzialita'  della  modifica  espresso  ai  fini
delle  procedure  di  VIA  e'  vincolante  per  la   valutazione   di
sostanzialita' della modifica  ai  fini  della  autorizzazione  della
stessa. 
  4. Entro la  scadenza  del  termine  previsto  dalla  normativa  di
settore, la struttura  autorizzante  con  proprio  atto,  si  esprime
comunque  in  merito  alla  sostanzialita'  o  meno  delle  modifiche
proposte,  dando  conto  delle  risultanze  delle  valutazioni  della
struttura operativa o, se queste non  sono  state  ancora  acquisite,
condizionando  la   realizzazione   della   modifica   ritenuta   non
sostanziale ai fini autorizzativi all'espressione del parere  di  non
sostanzialita'  ai  sensi  dell'art.  58  della  legge  regionale  n.
10/2010. 
  5. Il proponente, qualora lo  ritenga  opportuno,  ha  facolta'  di
presentare alla struttura operativa un'istanza ai sensi dell'art.  6,
comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006  e  dell'art.  58  della
legge regionale n. 10/2010, separatamente e prima della presentazione
della comunicazione o della istanza di modifica non sostanziale  alla
struttura autorizzante, ai sensi  della  normativa  autorizzativa  di
settore;  in  tal  caso,  alla  istanza  o  alla  comunicazione  sono
allegate, a pena di irricevibilita', le risultanze delle  valutazioni
effettuate dalla struttura operativa.».