Allegato 
 
    Regolamento  di  modifica   del   regolamento   in   materia   di
finanziamento   annuale   per   progetti   triennali   di   rilevanza
internazionale,  nazionale  o  regionale   aventi   ad   oggetto   la
realizzazione, prevalentemente in ambito  regionale,  di  festival  o
rassegne nei settori del teatro, della musica, della  danza  o  della
multidisciplinarieta',  lin  attuazione  dell'art.  13  della   legge
regionale 11 agosto 2014,  n.  16  (Norme  regionali  in  materia  di
attivita'  culturali),  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 7 dicembre 2016, n. 238. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
Modifiche all'art. 1 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre
2016, n. 238 (Regolamento in materia  di  finanziamento  annuale  per
progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale
aventi  ad  oggetto  la  realizzazione,  prevalentemente  in   ambito
regionale, di festival o  rassegne  nei  settori  del  teatro,  della
musica, della danza  o  della  multidisciplinarieta',  in  attuazione
dell'art. 13 della legge regionale  11  agosto  2014,  n.  16  (Norme
regionali in materia  di  attivita'  culturali),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 le parole «e di liquidazione», sono soppresse; 
      b) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati. 
 
                               Art. 2. 
Modifica all'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    1. Dopo la lettera e) del comma 1  ell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 238/2016, e' aggiunta la seguente: 
      e-bis) firma digitale valida: la firma digitale  basata  su  un
certificato  qualificato  rilasciato  da  un  prestatore  di  servizi
fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui  all'allegato  I
del regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno, di seguito regolamento EIDAS. La  firma  e'  apposta
utilizzando  dispositivi  che   soddisfino   i   requisiti   di   cui
all'allegato II del regolamento EIDAS.». 
 
                               Art. 3. 
Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              238/2016 
 
    1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art.   3.   (Modalita'   di   comunicazione   degli   atti   del
procedimento).- 1. Le comunicazioni tra amministrazione  regionale  e
soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo  avvengono
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).». 
 
                               Art. 4. 
Inserimento dell'art. 4 nel  decreto  del  Presidente  della  Regione
                             n. 238/2016 
 
    1. Prima dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione  n.
238/2016, e' inserito il seguente: 
    «Art. 4. (Soggetti  esclusi).-  1. Non  possono  beneficiare  dei
finanziamenti  disciplinati  dal  presente  regolamento,   ai   sensi
dell'art. 4, comma 2-bis, della legge: 
      a) i soggetti di cui agli articoli 10,11,12,17-bis e 28,  comma
2, della legge; 
      b) gli enti locali  e  i  soggetti  che  organizzano  festival,
festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali  o  attivita'
concertistiche  e  premi  prevalentemente  nel  settore  del   teatro
amatoriale,  del  folclore  e  dell'attivita'  musicale   bandistica,
finanziati attraverso le convenzioni ed il  regolamento  disciplinati
dall'art. 28, commi 3 e 4, della legge.». 
 
                               Art. 5. 
Modifiche all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    1. All'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma dopo la parola «festival» sono inserite le seguenti
«fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'art. 4»; 
      b) all'alinea del comma 2, la parola «desumibile» e' soppressa; 
      c) all'alinea del comma 2, dopo le parole «ad almeno 3000» sono
inserite le seguenti «all'anno»; 
      d) all'alinea del comma  2,  dopo  la  parola  «edizione»  sono
inserite le seguenti  «con  la  medesima  denominazione  e  modalita'
organizzativa»; 
      e) alla lettera e) del comma 2, le parole «personale retribuito
con voucher» e le parole «Nel caso in cui il  soggetto  sia  un  ente
pubblico, le unita' di personale dipendenti dell'ente  possono  anche
non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa,
artistica o tecnica, purche' lo siano almeno per piu' della meta' del
loro monte orario mensile» sono soppresse; 
      f) al comma 4, la parola «liquidazione»,  e'  sostituita  dalla
seguente «erogazione». 
 
                               Art. 6. 
Modifiche all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    1. All'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, dopo  le  parole  «festival  multidisciplinari,»
sono inserite le seguenti «fatte salve  le  esclusioni  dei  soggetti
previsti dall'art. 4»; 
      b) all'alinea del comma 2, la parola «desumibile» e' soppressa; 
      c) all'alinea del comma 2, dopo le parole «ad almeno 5000» sono
inserite le seguenti «all'anno»; 
      d) all'alinea del comma  2,  dopo  la  parola  «edizione»  sono
inserite le seguenti  «con  la  medesima  denominazione  e  modalita'
organizzativa»; 
      e) alla lettera e) del comma 2 le parole «personale  retribuito
con voucher» e le parole «Nel caso in cui il  soggetto  sia  un  ente
pubblico, le unita' di personale dipendenti dell'ente  possono  anche
non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa,
artistica o tecnica, purche' lo siano almeno per piu' della meta' del
loro monte orario mensile» sono soppresse; 
      f) al comma 4, la parola «liquidazione»,  e'  sostituita  dalla
seguente «erogazione». 
 
                               Art. 7. 
Modifiche all'art. 6 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    1. All'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, dopo  la  parola  «rassegne»  sono  inserite  le
seguenti «fatte salve le esclusioni dei soggetti  previsti  dall'art.
4»; 
      b) all'alinea del comma 2, la parola «desumibile» e' soppressa; 
      c) all'alinea del comma 2, dopo le parole «ad almeno 2000» sono
inserite le seguenti «all'anno»; 
      d) all'alinea del comma  2,  dopo  la  parola  «edizione»  sono
inserite le seguenti  «con  la  medesima  denominazione  e  modalita'
organizzativa»; 
      e) alla lettera f) del comma 2, le parole «personale retribuito
con voucher» e le parole «Nel caso in cui il  soggetto  sia  un  ente
pubblico, le unita' di personale dipendenti dell'ente  possono  anche
non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa,
artistica o tecnica, purche' lo siano almeno per piu' della meta' del
loro monte orario mensile» sono soppresse; 
      f) al comma 4, la parola «liquidazione»,  e'  sostituita  dalla
seguente «erogazione». 
 
                               Art. 8. 
Modifiche all'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    1. All'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, dopo le parole «attivita'  concertistiche»  sono
inserite le seguenti «fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti
dall'art. 4»; 
      b) all'alinea del comma 2, la parola «desumibile» e' soppressa; 
      c) all'alinea del comma 2, dopo le parole «ad almeno 2000» sono
inserite le seguenti «all'anno»; 
      d) all'alinea del comma  2,  dopo  la  parola  «edizione»  sono
inserite le seguenti  «con  la  medesima  denominazione  e  modalita'
organizzativa»; 
      e) alla lettera d) del comma 2, le parole «personale retribuito
con voucher» e le parole «Nel caso in cui il  soggetto  sia  un  ente
pubblico, le unita' di personale dipendenti dell'ente  possono  anche
non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa,
artistica o tecnica, purche' lo siano almeno per piu' della meta' del
loro monte orario mensile» sono soppresse. 
      f) al comma 4, la parola «liquidazione»,  e'  sostituita  dalla
seguente «erogazione». 
 
                               Art. 9. 
Modifiche all'art. 8 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    1. All'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, dopo la parola «premi»sono inserite le  seguenti
«fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'art. 4»; 
      b) all'alinea del comma  2,  dopo  la  parola  «edizione»  sono
inserite le seguenti  «con  la  medesima  denominazione  e  modalita'
organizzativa»; 
      c) alla  lettera  c)  del  comma  2,  la  parola  «annuale»  e'
soppressa. 
      d) alla lettera e) del comma 2, le parole «personale retribuito
con voucher» e le parole «Nel caso in cui il  soggetto  sia  un  ente
pubblico, le unita' di personale dipendenti dell'ente  possono  anche
non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa,
artistica o tecnica, purche' lo siano almeno per piu' della meta' del
loro monte orario mensile» sono soppresse; 
      e) al comma 4, la parola «liquidazione»,  e'  sostituita  dalla
seguente «erogazione». 
 
                              Art. 10. 
Abrogazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n.  238/2016
e' abrogato. 
 
                              Art. 11. 
Sostituzione  dell'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della
                         Regione n. 238/2016 
 
    1. L'articolo 10 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 10. (Domanda di incentivo e relativa documentazione). -  1.
La  domanda  di  incentivo  e'  redatta  e  presentata  al  servizio,
attraverso l'utilizzo del sistema informatico  per  la  presentazione
delle istanze on-line, cui si accede  dal  sito  istituzionale  della
Regione. 
    2. Il medesimo soggetto puo' presentare al massimo due domande di
incentivo a valere sul presente  regolamento.  Nel  caso  in  cui  il
medesimo soggetto presenti piu' di due domande di incentivo, tutte le
domande sono inammissibili e vengono archiviate. 
    3.  Costituisce  parte  integrante  della  domanda  la   seguente
documentazione: 
      a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000  attestanti,
in particolare,  la  qualita'  di  legale  rappresentante  ovvero  di
procuratore   dell'istante   e   il   possesso   dei   requisiti   di
ammissibilita' di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, e 8; 
      b) il  piano  finanziario  preventivo  che  indichi  i  ricavi,
diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che
si intendono realizzare nell'annualita' di  riferimento,  nonche'  il
relativo deficit; 
      c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di
cui all'articolo 1, che i soggetti istanti  intendono  realizzare  di
massima nel triennio e da cui emergano i fini di  pubblico  interesse
perseguiti,  funzionale  alla   valutazione   degli   indicatori   di
dimensione qualitativa triennale come  specificati  dall'allegato  A,
unitamente al curriculum vitae del direttore artistico, ove previsto; 
      d) la relazione annuale, che contenga, per la prima  annualita'
di riferimento, i dati e gli  elementi  funzionali  alla  valutazione
degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori
di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C,  D,
E, F, G, H, I, L e M; 
      e)  la  relazione  riepilbgativa  sulle  caratteristiche  delle
attivita' dei soggetti istanti nei due anni antecedenti alla data  di
presentazione della domanda; 
      f) le attestazioni di presa  visione  della  informativa  sulla
privacy, ai sensi dell'art. 13  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla  protezione  dei
dati),  di  conoscenza  degli  obblighi  di  pubblicazione   previsti
dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto  2017,  n.  124
(Legge annuale per il mercato e  la  concorrenza)  e  di  impegno  al
rispetto degli obblighi di cui all'art. 25-bis; 
      g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di  bollo
ove il richiedente non sia esente. 
    4. E' altresi' allegata alla domanda, ove necessario, la procura,
sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui  viene
incaricato  il   soggetto   alla   compilazione,   sottoscrizione   e
presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del  documento
di identita' in corso di validita' del legale rappresentante, qualora
la procura sia sottoscritta con firma autografa. 
    5. I fac-simili dei  documenti  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
approvati con decreto del direttore del  servizio  e  pubblicati  sul
sito istituzionale della regione  www.regione.fvg.it,  nella  sezione
dedicata alle attivita' culturali. 
    6. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
3, lettere a) e  b)  e  comma  4  comporta  l'inammissibilita'  della
domanda e l'archiviazione d'ufficio. 
    7. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
3, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale, comporta una
non valutazione della domanda ovvero una valutazione  della  medesima
sulla base degli elementi forniti.». 
 
                              Art. 12. 
        Inserimento degli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater 
        nel decreto nel Presidente della Regione n. 238/2016 
 
    1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n.
238/2016 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  10-bis  (Presentazione  della  domanda).-   1.   Ai   fini
dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, 5,  6,
7, e 8, presentano domanda  al  servizio,  esclusivamente  attraverso
l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze
on-line  cui  si  accede  dal  sito  istituzionale   della   regione,
www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attivita'  culturali,
previa autenticazione con una delle modalita' previste dall'art.  65,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
(Codice  dell'amministrazione  digitale),  e   redatte   secondo   le
modalita' riportate nelle  linee  guida  per  la  compilazione  delle
istanze,  pubblicate  sulla  medesima  pagina  web.  La  domanda   si
considera sottoscritta e inoltrata, al termine della  compilazione  e
del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. 
    2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 e' presentata dal 1°
ottobre  entro  il  termine  perentorio  del  30  ottobre   dell'anno
antecedente alla  prima  annualita'  di  ciascun  triennio.  Ai  fini
dell'accertamento del rispetto del  termine  di  presentazione  della
domanda, fa fede esclusivamente  la  data  e  l'ora  della  convalida
finale effettuata attraverso il sistema informatico. 
    3. La domanda puo' essere sottoscritta  e  inoltrata  dal  legale
rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito  di  procura
da parte del legale rappresentante del richiedente. 
    4. Qualora i documenti  allegati  alla  domanda  e  caricati  sul
sistema siano firmati digitalmente,  la  firma  digitale  apposta  e'
considerata valida se basata su un certificato in corso di validita',
rilasciato da un prestatore di  servizi  fiduciari  riconosciuto,  ai
sensi dell'art. 2, comma lettera e bis). 
    Art. 10-ter (Cause di inammissibilita' della domanda). - 1.  Sono
inammissibili e vengono  archiviate  d'ufficio,  in  particolare,  le
domande di incentivo: 
      a) presentate da  soggetti  diversi  da  quelli  indicati  agli
articoli 4, 5, 6, 7 e 8; 
      b) presentate in numero di tre o piu' dal medesimo soggetto, ai
sensi dell'articolo 10, comma 2; 
      c) prive dei documenti indicati all'art. 10, comma  3,  lettere
a) e b) e comma 4; 
      d) prive di procura firmata; 
      e) compilate e  presentate  con  modalita'  diverse  da  quelle
previste dall'articolo 10-bis, comma; 
      f)  presentate  dopo   la   scadenza   dei   termini   di   cui
all'articolo10-bis, comma 2; 
      g) relativamente alle quali non sia  stata  prodotta,  entro  i
termini di  cui  all'articolo  11,  comma  1-bis,  la  documentazione
richiesta dal Servizio ai fini istruttori. 
    Art. 10-quater (Comunicazione di  avvio  del  procedimento).-  1.
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle  domande,  il
servizio provvede alla comunicazione di  avvio  del  procedimento  ai
sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000,  n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul  sito  web
istituzionale della Regione.». 
 
                              Art. 13. 
Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n.
                              238/2016 
 
    1. All'articolo 11 del decreto del Presidente  della  Regione  n.
238/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla rubrica, le  parole  «di  incentivo  e  commissione  di
valutazione», sono soppresse; 
      b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o  incompleta,
il servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le  cause
e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci  giorni  per
provvedere alla relativa  regolarizzazione  o  integrazione,  decorso
inutilmente il quale la domanda e' considerata  inammissibile  ed  e'
archiviata d'ufficio. 
        1-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli  elementi
necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o piu'  criteri  di
valutazione di cui agli articoli 13, 14,  15,  16  e  17,  non  viene
richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato  alcun  punteggio
in relazione a tale criterio.»; 
      c) al comma 2, le parole «di cui al comma 1, oltre ad accertare
l'ammissibilita' o l'inammissibilita' delle domande di  incentivo,  e
salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1» sono soppresse; 
      d) i commi 3 e 4 sono abrogati. 
 
                              Art. 14. 
Inserimento dell'articolo 11-bis nel  decreto  del  Presidente  della
                         Regione n. 238/2016 
 
    1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n.
238/2016 e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis (Commissione di valutazione).- 1. Ai sensi dell'art.
32-sexies della legge, le  domande  risultate  ammissibili  in  esito
all'attivita' istruttoria sono valutate,  secondo  il  sistema  ed  i
criteri di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17; da una  commissione
di valutazione nominata con decreto del direttore centrale competente
in materia di cultura, e composta da: 
      a)  direttore  centrale  o  suo  delegato,  con   funzioni   di
presidente; 
      b) direttore del servizio competente in  materia  di  attivita'
culturali, o suo delegato; 
      c) un dipendente della direzione centrale competente in materia
di cultura. 
    2. La commissione di valutazione e'  integrata  con  uno  o  piu'
componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine  designati,
previa intesa,  da  Universita'  e  conservatori  del  Friuli-Venezia
Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di  incompatibilita'  o
conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali  soggetti  svolgono
l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante,
del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i  dipendenti
regionali. 
    3. Le sedute della commissione di valutazione  sono  convocate  e
presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del
Servizio competente in materia di attivita' culturali,  che  assicura
anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione  sono
svolte da un dipendente del servizio stesso. 
    4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide  quando
sia presente la maggioranza dei  componenti.  Le  deliberazioni  sono
valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole  della  maggioranza
dei presenti. In  caso  di  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del
Presidente.». 
 
                              Art. 15. 
Modifiche all'art. 13 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    1. All'art. 13  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma le parole «gli indicatori,  categorie  e  fasce  di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B,  e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato  C»  sono  sostituite  dalle
seguenti «e  gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di
dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati  B
e C»; 
      b) al comma 3, la parola  «70»  e'  sostituita  dalla  seguente
«80». 
 
                              Art. 16. 
Modifiche all'art. 14 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    1. All'art. 14  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 le parole «gli indicatori, categorie e  fasce  di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D,  e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato  E»  sono  sostituite  dalle
seguenti «e  gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di
dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati  D
ed E»; 
      b) al comma 3, la parola «70» e' sostiuita dalla seguente «80». 
 
                              Art. 17. 
Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione n.
                              238/2016 
 
    1. All'art. 15  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «gli indicatori,  categorie  e  fasce  di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato F,  e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato  G»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di
dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati  F
e G»; 
    b) al comma 3, la parola «75» e' sostituita dalla seguente «85». 
 
                              Art. 18. 
Modifiche all'art. 16 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016,
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 le parole «gli indicatori, categorie e  fasce  di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato H,  e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato  I»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di
dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati  H
e I»; 
      b) al comma 3, la parola  «70»  e'  sostituita  dalla  seguente
«so». 
 
                              Art. 19. 
Modifiche all'art. 17 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              238/ 2016 
 
    1. All'art. 17  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le parole «gli indicatori, categorie e fasce  di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato L,  e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato  M»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di
dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati  L
e M»; 
      b) al comma 3, la parola  «60»  e'  sostituita  dalla  seguente
«80». 
 
                              Art. 20. 
Modifiche all'art. 18 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    1. All'art. 18  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla rubrica, la parola «soggetti» e' soppressa; 
      b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
        «2. Entro novanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la
presentazione delle  domande,  con  decreto  del  direttore  centrale
competente  in  materia  di  cultura,  viene  adottato  l'elenco  dei
beneficiari degli incentivi per i progetti  triennali  ammissibili  a
finanziamento, con  la  determinazione  dei  punteggi  numerici  come
specificati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M,  nonche'
l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con  la
sintesi  delle  motivazioni  di  non  ammissibilita'.   L'elenco   e'
pubblicato sul sito istituzionale della  Regione  www.regione.fvg.it,
nella sezione dedicata  alle  attivita'  culturali  e  comunicato  ai
beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).»; 
      c) al comma 3, la parola «soggetto» e' soppressa; 
      d) al comma 4, la parola «soggetti» e' soppressa; 
      e) al comma 5, la parola «soggetti» e' soppressa; 
      f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Con decreto del direttore centrale competente in  materia
di cultura, le risorse finanziarie disponibili  vengono  ripartite  a
favore dei beneficiari. Il decreto e' pubblicato  sito  istituzionale
della  Regione  www.regione.fvg.it,  nella  sezione   dedicata   alle
attivita' culturali e comunicato ai  beneficiari  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata (PEC).». 
 
                              Art. 21. 
Sostituzione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n.
                              238/2016 
 
    1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 19 (Concessione ed erogazione dell'incentivo per  la  prima
annualita'  del  trienni)  -  1.  L'incentivo  relativo  alla   prima
annualita' del triennio  e'  concesso  entro  sessanta  giorni  dalla
scadenza del termine di cui all'art. 18, comma 2.  Su  richiesta  del
beneficiario viene  contestualmente  erogato  in  via  anticipata  un
importo corrispondente al  100  per  cento  dell'incentivo  medesimo.
L'erogazione in via anticipata non e' subordinata alla  presentazione
di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione
di garanzie patrimoniali, ai sensi  dell'art.  32-bis,  comma  1-ter,
della legge». 
    2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi  sono  erogati
entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.». 
 
                              Art. 22. 
Sostituzione dell'art. 20 del decreto del  Presidente  della  Regione
                             n. 238/2016 
 
    1. L'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 20 (Modalita' e termini di presentazione della  domanda  di
incentivo) - 1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza
annualita' del triennio e' presentata esclusivamente dai  beneficiari
degli incentivi per la prima annualita' del triennio di cui  all'art.
18, comma 2, entro il termine perentorio  del  30  ottobre  dell'anno
antecedente,  rispettivamente,  al  secondo  o  al  terzo  anno   del
triennio. 
    2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le  modalita'
previste dall'articolo 10-bis, e' corredata da: 
      a) il  piano  finanziario  preventivo  che  indichi  i  ricavi,
diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attivita'
che si intendono realizzare nell'annualita' di  riferimento,  nonche'
il relativo deficit. Tale deficit non puo'  ammontare  ad  un  valore
superiore di oltre il dieci per cento rispetto  al  deficit  indicato
nell'annualita' precedente; 
      b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per  la
terza annualita' del triennio, i dati e gli elementi funzionali  alla
valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa
annuale come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, I,  L  e
M; 
      c) una relazione riepilogativa  dei  progetti  o  programmi  di
iniziative e attivita' svolte nell'annualita' in corso; 
      d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di  bollo
ove il richiedente non sia esente. 
    3. E' altresi' allegata alla domanda,  la  procura,  sottoscritta
dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il
soggetto alla  compilazione,  sottoscrizione  e  presentazione  della
domanda, ove non gia' presentata ai sensi dell'art. 10, comma 4. 
    4. I fac-simili dei  documenti  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
approvati con decreto del direttore del  servizio  e  pubblicati  sul
sito istituzionale della regione  www.regione.fvg.it,  nella  sezione
dedicata alle attivita' culturali. 
    5. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilita' della domanda  e
l'archiviazione d'ufficio. 
    6. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda  ovvero
una valutazione della medesima, sulla base degli elementi forniti.». 
 
                              Art. 23. 
Inserimento dell'art. 20-bis nel decreto del Presidente della Regione
                             n. 238/2016 
 
    1. Dopo l'art. 20 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' inserito il seguente: 
    «Art. 20-bis (Cause di inammissibilita' della domanda) - 1.  Sono
inammissibili e vengono  archiviate  d'ufficio,  in  particolare,  le
domande di incentivo: 
      a) presentate da soggetti diversi dai  beneficiari  individuati
ai sensi dell'art. 18, comma 2; 
      b) prive dei documenti indicati all'art. 20, comma  2,  lettere
a) e comma 3; 
      c) prive di procura firmata; 
      d) compilate e  presentate  con  modalita'  diverse  da  quelle
previste dall'art. 10-bis; 
      e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art.  20,
comma 1; 
      f) relativamente alle quali non sia  stata  prodotta,  entro  i
termini di cui all'art. 21, comma 1-bis, la documentazione  richiesta
dal servizio ai fini istruttori.». 
 
                              Art. 24. 
Modifiche all'art. 21 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    1. All'art. 21  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1,  le  parole  «art.  11»  sono  sostituite  dalle
seguenti «articolo 11-bis»; 
      b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o  incompleta,
il servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le  cause
e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci  giorni  per
provvedere alla relativa  regolarizzazione  o  integrazione,  decorso
inutilmente il quale la domanda e' considerata  inammissibile  ed  e'
archiviata d'ufficio»; 
      c) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le relazioni annuali di cui all'art. 20, comma 2, lettera
b), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa  e
quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e  C  per  la
realizzazione di festival, D ed E per la  realizzazione  di  festival
multidisciplinari, F e G per la realizzazione delle rassegne, H  e  I
per le stagioni musicali o attivita' concertisti che, L e  M  per  la
realizzazione dei concorsi. Qualora nella domanda non siano  indicati
gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o piu'
criteri di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione e non
viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio». 
 
                              Art. 25. 
Modifiche all'articoli 22 del decreto del Presidente della Regione n.
                              238/2016 
 
    1. All'art. 22  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla rubrica, la parola «soggetti», e' soppressa; 
      b) al comma 2, la parola «sette», e' sostituita dalla  seguente
«dieci»; 
      c) al comma 2 le parole «della prima annualita'  del  triennio»
sono sostituite dalle seguenti «dell'annualita' precedente»; 
      d) al comma  2-bis,  le  parole  «della  prima  annualita'  del
triennio»   sono   sostituite   dalle    seguenti    «dell'annualita'
precedente». 
 
                              Art. 26. 
Sostituzione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n.
                              238/2016 
 
    1.  L'art.  23  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  23.  (Concessione  ed  erogazione  dell'incentivo)  -   1.
L'incentivo relativo alla seconda e terza annualita' del triennio  e'
concesso entro sessanta giorni dalla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art.   22,   comma   su   richiesta   del   beneficiario    viene
contestualmente erogato in via anticipata un  importo  corrispondente
al  10  per  cento  dell'incentivo  medesimo.  L'erogazione  in   via
anticipata non e'  subordinata  alla  presentazione  di  fideiussioni
bancarie o di polizze assicurative o  alla  prestazione  di  garanzie
patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge. 
    2. Salvo quanto previsto dal  comma  1  contributi  sono  erogati
entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.». 
 
                              Art. 27. 
Sostituzione dell'art. 24 del decreto del  Presidente  della  Regione
                              238/2016 
 
    1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016
e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  24  (Rendicontazione  e  relativa   documentazione).-   La
rendicontazione e' presentata ai sensi delle disposizioni di  cui  al
titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000. 
    2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono  rendicontate
fino all'ammontare dell'incentivo concesso. 
    3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente
documentazione: 
      a) il prospetto economico riepilogativo che indichi  i  ricavi,
diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attivita'
realizzate nell'annualita' precedente dai beneficiari degli incentivi
per i progetti o programmi di iniziative e attivita'; 
      b)  la  relazione  riepilogativa  delle  attivita'  svolte  dai
beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualita' precedente. 
    4.  E'  altresi'  allegata  alla  rendicontazione,  la   procura,
sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui  viene
incaricato  il  soggetto   alla'   compilazione,   sottoscrizione   e
presentazione della rendicontazione, ove non gia' presentata; 
    5. I fac-simili dei  documenti  di  cui  ai  commi  3  e  4  sono
approvati con decreto del direttore del  servizio  e  pubblicati  sul
sito istituzionale della regione  www.regione.fvg.it,  nella  sezione
dedicata alle attivita' culturali.». 
 
                              Art. 28. 
Inserimento dell'art. 24-bis nel decreto del Presidente della Regione
                             n. 238/2016 
 
    1. Dopo l'art. 24 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' inserito il seguente: 
    «Art.  24-bis  (Presentazione  della  rendicontazione)  -  1.  La
rendicontazione   e'   predisposta   e   presentata   al    servizio,
esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico  per  la
presentazione  delle  istanze  on  line  cui  si  accede   dal   sito
istituzionale  www.regione.fvg.it,  nella   sezione   dedicata   alle
attivita' culturali, previa autenticazione con  una  delle  modalita'
previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo
n. 82/2005, secondo le modalita' riportate nelle linee guida  per  la
compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web.  La
rendicontazione si considera sottoscritta  e  inoltrata,  al  termine
della compilazione e del caricamento degli allegati,  all'atto  della
convalida finale. 
    2. La rendicontazione puo' essere sottoscritta  e  inoltrata  dal
legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura
da parte dal legale rappresentante del richiedente. 
    3. La rendicontazione e'  presentata  entro  il  termine  del  30
giugno dell'anno successivo ad ogni annualita' del triennio, pena  la
revoca del contributo. Ai fini  dell'accertamento  del  rispetto  del
termine   di   presentazione   della   rendicontazione,    fa    fede
esclusivamente la data e  l'ora  della  convalida  finale  effettuata
attraverso il sistema informatico. 
    4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione  e  caricati
sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la  firma
elettronica qualificata apposta e' considerata valida se basata su un
certificato in corso di validita'  rilasciato  da  un  prestatore  di
servizi fiduciari  riconosciuto,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera e bis). 
    5. Le linee guida a supporto della predisposizione  e  dell'invio
della  documentazione  attraverso   il   sistema   informatico   sono
pubblicate sul sito istituzionale della  regione,  www.regione.fvg.it
nella sezione dedicata alle attivita' culturali. 
    6. La rendicontazione e' approvata  entro  novanta  giorni  dalla
data di presentazione.». 
 
                              Art. 29. 
Sostituzione dell'art. 25 del decreto del  Presidente  della  Regione
                              238/2016 
 
    1.  L'art.  25  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 25 (Rideterminazione e revoca dell'incentivo) - 1.  Qualora
dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 24,  comma  3,
lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo  ha  superato  quanto
necessario per coprire il deficit,  l'incentivo  e'  conseguentemente
rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari  all'importo
che eccede tale fabbisogno. 
    2. Qualora venga rendicontata una spesa  inferiore  all'incentivo
concesso, l'incentivo e' conseguentemente ridotto fino  all'ammontare
della spesa rendicontata. 
    3. Ai  sensi  dell'art.  32-quinquies  della  legge,  qualora,  a
seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art.  24,
comma  3,  lettera  b),  eventualmente  anche  a  seguito  di   nuova
valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione  di  cui
all'articolo 11-bis, vengano riscontrate  variazioni  alle  attivita'
che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse  ai  sensi
degli articoli 10, comma 3, lettera d), e 20, comma 2, lettera b), da
considerarsi  come  modifiche  sostanziali,  in   quanto   idonee   a
modificare  ex  post  i  punteggi  numerici  attribuiti  in  sede  di
valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe
risultata applicando i punteggi cosi' modificati ed  il  beneficiario
restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza.  Se  in  tal
modo si viene a determinare  ex  post  un  punteggio  inferiore  alle
soglie minime di cui agli articoli 13, comma  3,  14,  comma  3,  15,
comma 3, 16, comma 3, e 17, comma 3, l'incentivo e' revocato. 
    4. L'incentivo e' altresi' revocato, in particolare, nei seguenti
casi: 
      a) rinuncia del beneficiano; 
      b) mancato rispetto dei  termini  perentori  stabiliti  per  la
presentazione della rendicontazione; 
      c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti  di  cui
all'art. 25-ter. 
    5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle  somme
eventualmente gia' erogate, unitamente agli interessi  calcolati  con
le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.». 
 
                              Art. 30. 
Inserimento del Capo III-bis nel decreto del Presidente della Regione
                             n. 238/2016 
 
    1. Dopo l'art. 25 del decreto del Presidente  della  Regione   n.
238/2016, e' inserito il Capo seguente: 
    «Capo III-bis - Obblighi del beneficiario 
    Art. 25-bis (Obblighi del beneficiario). - 1. I beneficiari  sono
tenuti, in particolare, a: 
      a) utilizzare la posta elettronica  certificata  per  tutte  le
comunicazioni con l'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3; 
      b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal
decreto legislativo n. 159/2011; 
      c)  avere,  al  momento  della  erogazione  dell'incentivo,  la
propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia, ai
sensi degli articoli 4, comma 4, 5, comma 4, 6, comma 4, 7, comma 4 e
8, comma 4; 
      d) mantenere i requisiti di ammissibilita' per tutta la  durata
del triennio, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, e 8; 
      e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento; 
      f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di
cui all'art. 24-bis, comma 3; 
      g) consentire e  agevolare  ispezioni  e  controlli,  ai  sensi
dell'art. 25-quater; 
      h)  apporre  il  logo  della  regione  su  tutto  il  materiale
promozionale  dell'iniziativa  progettuale,  quale,  in  particolare,
volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e  siti  internet
dedicati, a partire dalla data del decreto di cui all'art. 18,  comma
2; 
      i) tenere a disposizione del servizio, presso la propria  sede,
la documentazione comprovante la realizzazione dell'attivita' per cui
e' stato concesso l'incentivo e,  in  particolare,  rassegne  stampa,
pubblicazioni, video, inviti, newsletter,  comunicazioni  digitali  e
via web e  social  media,  e  da  cui  emerga  l'evidenza  data  alla
contribuzione regionale; 
      j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti  dall'art.
1, commi da 125 a 127, della legge n. 124/2017. 
    Art. 25-ter (Mantenimento dei requisiti di  ammissibilita').-  1.
Il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' di  cui  all'art.  25
bis, comma 1, lettera d), e' attestato con dichiarazione  sostitutiva
di  atto  di  notorieta'  predisposta  e  presentata   al   servizio,
contestualmente alla  presentazione  della  rendicontazione  di  cui'
all'art. 24, con le modalita' e i termini di cui all'art. 24-bis.  La
dichiarazione,   riferita   all'anno   precedente,    si    considera
sottoscritta  e  inoltrata,  al  termine  della  compilazione  e  del
caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. 
    2. Il mancato  invio  della  dichiarazione  di  cui  al  comma  i
comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'art. 45
della legge regionale n. 7/2000. Prima di disporre l'ispezione  o  il
controllo, il servizio  ha  facolta'  di  sollecitare  l'invio  della
dichiarazione, richiedendo la  trasmissione  della  stessa  entro  un
termine perentorio. 
    3.  Il  mancato  rispetto  del  mantenimento  dei  requisiti   di
ammissibilita' comporta la revoca del  provvedimento  di  concessione
dell'incentivo. 
    Art. 25-quater (Ispezioni e controlli).- 1. Nel corso dell'intero
procedimento  per  la  concessione  ed   erogazione   dell'incentivo,
nonche', per tutta  la  durata  del  mantenimento  ozliegli  obblighi
imposti  dal  regolamento,  possono  essere  disposti   ispezioni   e
controlli, anche a  campione,  ai  sensi  dell'art.  44  della  legge
regionale n. 7/2000.». 
 
                              Art. 31. 
Modifiche all'art. 27 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    1. All'art. 27  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) del  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo «Le  spese  di  viaggio,  di  vitto  e  di  alloggio
sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del  20
per cento dell'importo dell'incentivo»; 
      b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Sono ammissibili le spese  sostenute  per  iniziative
svolte anche al di fuori del territorio  regionale  e  nazionale,  ai
sensi dell'art. 32-ter della legge.». 
 
                              Art. 32. 
Abrogazione all'art. 30 del decreto del Presidente della  Regione  n.
                              238/2016 
 
    1.  L'art.  30  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' abrogato. 
 
                              Art. 33. 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Per il triennio 2017-2019, continua a trovare applicazione  la
disciplina previgente. 
    2. Le domande di incentivo per la prima annualita'  del  triennio
2020-2022 sono presentate entro il termine perentorio di venti giorni
all'entrata in vigore del presente regolamento. 
    3. Solo per la prima annualita'  del  triennio  2020-2022,  nelle
more degli opportuni adeguamenti tecnologici del sistema  informatico
per la presentazione delle istanze on-line, le domande  di  incentivo
di cui al  presente  regolamento  vengono  presentate  esclusivamente
tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  e   secondo   quanto
stabilito dai commi 4 e 5. 
    4. La domanda di incentivo e' redatta sul modello pubblicato  sul
sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it,  nella  sezione
dedicata  alle   attivita'   culturali,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante dell'istante o da altro soggetto munito di procura. 
    5. Le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo lo, comma  3,
lettera a) sono corredate dalla fotocopia del documento di  identita'
in corso di validita', ove necessario. 
    6. Sono fatte salve le domande presentate per la prima annualita'
del triennio 2020-2022 nelle more dell'entrata in vigore del presente
regolamento.  Il  Servizio  competente  provvede  a   richiedere   le
integrazioni  alla  documentazione  di   domanda,   ove   necessario,
entro quindici   giorni   dall'entrata   in   vigore   del   presente
regolamento. 
 
                              Art. 34. 
        Sostituzione allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M 
          al decreto del Presidente della Regione 238/2016 
 
    1. L'allegato A  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. 
    2. L'allegato B  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento. 
    3. L'allegato C  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' sostituito dall'allegato C al presente regolamento. 
    4. L'allegato D  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' sostituito dall'allegato D al presente regolamento. 
    5. L'allegato E  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' sostituito dall'allegato E al presente regolamento. 
    6. L'allegato F  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' sostituito dall'allegato F al presente regolamento. 
    7. L'allegato G  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' sostituito dall'allegato G al presente regolamento. 
    8. L'allegato H  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' sostituito dall'allegato H al presente regolamento. 
    9. L'allegato I  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' sostituito dall'allegato I al presente regolamento. 
    10. L'allegato L al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' sostituito dall'allegato L al presente regolamento. 
    11. L'allegato M al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
238/2016, e' sostituito dall'allegato M al presente regolamento. 
 
                              Art. 35. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis). 
 
                                         Visto: il Presidente Fedriga