Allegato 
 
Regolamento di modifica del regolamento in materia  di  finanziamento
  annuale  per  progetti  o  programmi  triennali  di  iniziative   e
  attivita' dei teatri di produzione e  ospitalita',  dei  teatri  di
  ospitalita',  dei  teatri  di  produzione  e  delle  accademie   di
  formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della
  legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali  in  materia
  di attivita' culturali), emanato con decreto del  Presidente  della
  Regione 18 ottobre 2016, n. 199. 
 (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                  Modifiche all'art. 1 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. All'articolo 1 del decreto del  Presidente  della  Regione  18
ottobre 2016, n. 199 (Regolamento in materia di finanziamento annuale
per progetti o programmi triennali  di  iniziative  e  attivita'  dei
teatri di produzione e ospitalita', dei teatri  di  ospitalita',  dei
teatri  di  produzione  e  delle  accademie  di  formazione  teatrale
regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto
2014, n. 16 (Norme regionali in  materia  di  attivita'  culturali)),
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le parole «e di liquidazione», sono soppresse; 
      b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
 
                               Art. 2. 
                  Modifiche all'art. 2 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. Dopo la lettera i) del comma 1, dell'art. 2  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 199/2016, e' aggiunta la seguente: 
    «i-bis) firma digitale valida: la firma  digitale  basata  su  un
certificato  qualificato  rilasciato  da  un  prestatore  di  servizi
fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui  all'allegato  I
del Regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La  firma  e'  apposta
utilizzando  dispositivi  che   soddisfino   i   requisiti   di   cui
all'allegato II del Regolamento EIDAS.». 
 
                               Art. 3. 
                Sostituzione dell'art. 3 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Le comunicazioni tra  Amministrazione  regionale  e  soggetti
beneficiari   relative   al   procedimento   contributivo   avvengono
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).». 
 
                               Art. 4 
                Inserimento dell'art. 04 nel decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. Prima dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione  n.
199/2016, e' inserito il seguente: 
    «Art. 04 (Soggetti esclusi): - 1.  Non  possono  beneficiare  dei
finanziamenti disciplinati dal presente regolamento l'Ente  regionale
Teatrale del  Friuli  Venezia-Giulia  (ERT)  ed  i  soggetti  di  cui
all'art. 11 della legge. 
    2. L'attivita' teatrale finanziata con  il  presente  regolamento
deve  intendersi  come  attivita'  teatrale   professionale   e   non
amatoriale, caratterizzata da un rapporto contrattuale lavorativo  di
dipendenza con i teatri  di  cui  all'art.  1,  ad  esclusione  delle
accademie di cui al medesimo art. 1, e salvo che il soggetto  sia  un
ente pubblico  territoriale,  attestato  da  un  numero  di  giornate
lavorative annuali non inferiore a quello indicato agli  articoli  4,
comma 2, lettera a), 5, comma 2, lettera a) e  6,  comma  2,  lettera
a).». 
 
                               Art. 5. 
                  Modifiche all'art. 4 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. All'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 2,  le  parole  «art.  8»,  sono  sostituite  dalle
seguenti «art. 9»; 
      b) al  comma  2,  dopo  la  parola:  «12.000»  e'  aggiunta  la
seguente: «annuali»; 
      c) al comma 4, la parola «liquidazione»,  e'  sostituita  dalla
seguente «erogazione». 
 
                               Art. 6. 
                  Modifiche all'art. 5 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. All'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma  2  le  parole  «art.  8»,  sono  sostituite  dalle
seguenti «art. 9»; 
      b) al comma 2, dopo la parola «5.000» e' aggiunta la  seguente:
«annuali»; 
      c) al comma 4, la parola «liquidazione»,  e'  sostituita  dalla
seguente «erogazione». 
 
                               Art. 7. 
                  Modifiche all'art. 6 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. Al comma 4  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016, la parola «liquidazione»,  e'  sostituita  dalla
seguente «erogazione». 
 
                               Art. 8. 
                  Modifiche all'art. 7 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. All'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 2,  le  parole  «art.  8»,  sono  sostituite  dalle
seguenti «art. 9»; 
      b) al comma 4, la parola «liquidazione»,  e'  sostituita  dalla
seguente «erogazione». 
 
                               Art. 9. 
                 Abrogazione dell'art. 8 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n.  199/2016
e' abrogato. 
 
                              Art. 10. 
                Modifiche all'art. 8 bis del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1 All'art. 8-bis del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a)  al  comma  1,  le  parole:  «Si  applica  l'art.  8.»  sono
soppresse; 
      b) al comma 2, le parole «commi 1 e 2», sono soppresse; 
      c) al comma 2, le parole «prevista dal  comma  2,  lettera  c)»
sono sostituite dalle seguenti: 
        «prevista dal comma 3, lettera c)»; 
      d) al comma 2,  la  parola:  «economico»  e'  sostituita  dalla
seguente: «finanziario»; 
      e) al comma 2, le parole: «previsti dalle  lettere  d)  e  e)»,
sono sostituite dalle seguenti: 
        «previsti dalle lettere d) e b)»; 
      f) l'ultimo periodo del comma 2, e' abrogato; 
      g) al comma 4, le parole «commi 1 e 2», sono soppresse; 
      h) al comma 4, le parole: «prevista dal comma  2,  lettera  c)»
sono sostituite dalle seguenti: 
        «prevista dal comma 3, lettera c)»; 
      i) al comma 4,  la  parola:  «economico»  e'  sostituita  dalla
seguente: «finanziario»; 
      j) al comma 4, le parole: «previsti dalle  lettere  d)  e  e)»,
sono sostituite dalle seguenti: 
        «previsti dalle lettere d) e b)»; 
      k) l'ultimo periodo del comma 4, e' abrogato; 
      l) al comma 5, dopo le parole «nel Capo III» sono  aggiunte  le
seguenti «nel Capo III-bis». 
 
                              Art. 11. 
                Sostituzione dell'art. 9 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n.  199/2016
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 9 (Domanda di incentivo e relativa documentazione). - 1. La
domanda di incentivo e' redatta e presentata al Servizio,  attraverso
l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze
on-line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione. 
    2. Il medesimo soggetto  puo'  presentare  una  sola  domanda  di
incentivo a valere sul presente  regolamento.  Nel  caso  in  cui  il
medesimo soggetto  presenti  piu'  domande  di  incentivo,  tutte  le
domande sono inammissibili e vengono archiviate. 
    3.  Costituisce  parte  integrante  della  domanda  la   seguente
documentazione: 
      a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000  attestanti,
in particolare,  la  qualita'  di  legale  rappresentante  ovvero  di
procuratore   dell'istante   e   il   possesso   dei   requisiti   di
ammissibilita' di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7; 
      b) il  piano  finanziario  preventivo  che  indichi  i  ricavi,
diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che
si intendono realizzare nell'annualita' di  riferimento,  nonche'  il
relativo deficit; 
      c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di
cui all'art. 1,  che  i  soggetti  istanti  intendono  realizzare  di
massima nel triennio e da cui emergano i fini di  pubblico  interesse
perseguiti,  funzionale  alla   valutazione   degli   indicatori   di
dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A; 
      d) la relazione annuale, che contenga, per la prima  annualita'
di riferimento, i dati e gli  elementi  funzionali  alla  valutazione
degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori
di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C,  D,
E, F, G, H e I; 
      e)  la  relazione  riepilogativa  sulle  caratteristiche  delle
attivita' dei soggetti istanti nei due anni antecedenti alla data  di
presentazione della domanda; 
      f) le attestazioni di presa  visione  della  informativa  sulla
privacy, ai sensi dell'art. 13  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati),  di  conoscenza  degli  obblighi  di  pubblicazione   previsti
dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto  2017,  n.  124
(Legge annuale per il mercato e  la  concorrenza)  e  di  impegno  al
rispetto degli obblighi di cui all'art. 23-bis; 
      g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di  bollo
ove il richiedente non sia esente. 
    4. E' altresi' allegata alla domanda, ove necessario, la procura,
sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui  viene
incaricato  il   soggetto   alla   compilazione,   sottoscrizione   e
presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del  documento
di identita' in corso di validita' del legale rappresentante, qualora
la procura sia sottoscritta con firma autografa. 
    5. I fac-simili dei  documenti  di  cui  ai  commi  3  e  4  sono
approvati con decreto del Direttore del  Servizio  e  pubblicati  sul
sito istituzionale della Regione  www.regione.fvg.it,  nella  sezione
dedicata alle attivita' culturali. 
    6. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
3, lettere a) e  b)  e  comma  4  comporta  l'inammissibilita'  della
domanda e l'archiviazione d'ufficio. 
    7. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
3, lettere c), d) ed e) comporta una non  valutazione  della  domanda
ovvero una valutazione  della  medesima  sulla  base  degli  elementi
forniti.». 
 
                              Art. 12. 
         Inserimento degli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater 
        nel decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. Dopo l'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art.  9-bis  (Presentazione  della  domanda).  -  1.   Ai   fini
dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6 e
7,  presentano  domanda  al   Servizio,   esclusivamente   attraverso
l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze
on-line  cui  si  accede  dal  sito  istituzionale   della   Regione,
www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attivita'  culturali,
previa autenticazione con una delle modalita' previste dall'art.  65,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
(Codice  dell'amministrazione  digitale),  e   redatte   secondo   le
modalita' riportate nelle  linee  guida  per  la  compilazione  delle
istanze,  pubblicate  sulla  medesima  pagina  web.  La  domanda   si
considera sottoscritta e inoltrata, al termine della  compilazione  e
del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. 
    2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 e' presentata dal  1
ottobre  entro  il  termine  perentorio  del  30  ottobre   dell'anno
antecedente alla  prima  annualita'  di  ciascun  triennio.  Ai  fini
dell'accertamento del rispetto del  termine  di  presentazione  della
domanda, fa fede esclusivamente  la  data  e  l'ora  della  convalida
finale effettuata attraverso il sistema informatico. 
    3. La domanda puo' essere sottoscritta  e  inoltrata  dal  legale
rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito  di  procura
da parte del legale rappresentante del richiedente. 
    4. Qualora i documenti  allegati  alla  domanda  e  caricati  sul
sistema siano firmati digitalmente,  la  firma  digitale  apposta  e'
considerata valida se basata su un certificato in corso di validita',
rilasciato da un prestatore di  servizi  fiduciari  riconosciuto,  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i-bis). 
    Art. 9-ter (Cause di inammissibilita' della domanda). -  1.  Sono
inammissibili e vengono  archiviate  d'ufficio,  in  particolare,  le
domande di incentivo: 
      a) presentate da  soggetti  diversi  da  quelli  indicati  agli
articoli 4, 5, 6 e 7; 
      b) presentate in numero di due o piu' dal medesimo soggetto, ai
sensi dell'art. 9, comma 2; 
      c) prive dei documenti indicati all'art. 9, comma 3, lettere a)
e b) e comma 4; 
      d) prive di procura firmata; 
      e) compilate e  presentate  con  modalita'  diverse  da  quelle
previste dall'art. 9-bis, comma 1; 
      f) presentate dopo la scadenza dei termini di  cui  all'art.  9
bis, comma 2; 
      g) relativamente alle quali non sia  stata  prodotta,  entro  i
termini di cui all'art. 10, comma 1-bis, la documentazione  richiesta
dal Servizio ai fini istruttori. 
    Art. 9-quater (Comunicazione di avvio  del  procedimento).  -  1.
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle  domande,  il
Servizio provvede alla comunicazione di  avvio  del  procedimento  ai
sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000,  n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul  sito  web
istituzionale della Regione.» 
 
                              Art. 13. 
                  Modifiche all'art. 10 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. All'art. 10  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla rubrica, le  parole  «di  incentivo  e  commissione  di
valutazione», sono soppresse; 
      b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o  incompleta,
il Servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le  cause
e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci  giorni  per
provvedere alla relativa  regolarizzazione  o  integrazione,  decorso
inutilmente il quale la domanda e' considerata  inammissibile  ed  e'
archiviata d'ufficio. 
        1-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli  elementi
necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o piu'  criteri  di
valutazione di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, non viene richiesta
alcuna  integrazione  e  non  viene  assegnato  alcun  punteggio   in
relazione a tale criterio.»; 
      c) al comma 2, le parole «di cui al comma 1, oltre ad accertare
l'ammissibilita' o l'inammissibilita' delle  domande  di  incentivo,»
sono soppresse; 
      d) i commi 3 e 4 sono abrogati. 
 
                              Art. 14. 
              Inserimento dell'art. 10-bis nel decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. Dopo l'art. 10 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016 e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  10-bis  (Commissione  di  valutazione).  -  1.  Ai   sensi
dell'art. 32-sexies della legge, le domande risultate ammissibili  in
esito all'attivita' istruttoria sono valutate, secondo il sistema  ed
i criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, da una commissione di
valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in
materia di cultura, e composta da: 
      a) Direttore centrale  o  suo  delegato,  con  la  funzione  di
presidente; 
      b) Direttore del Servizio competente in  materia  di  attivita'
culturali, o da un suo delegato; 
      c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia
di cultura. 
    2. La commissione di valutazione e'  integrata  con  uno  o  piu'
componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine  designati,
previa   intesa,   da   Universita'   e   Conservatori   del   Friuli
Venezia-Giulia,   previa   verifica   dell'assenza   di   cause    di
incompatibilita' o conflitto di interessi, in capo agli stessi.  Tali
soggetti  svolgono   l'incarico   a   titolo   gratuito,   salvo   il
riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso  delle  spese  nella
misura prevista per i dipendenti regionali. 
    3. Le sedute della commissione di valutazione  sono  convocate  e
presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del
Servizio competente in materia di attivita' culturali,  che  assicura
anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione  sono
svolte da un dipendente del Servizio stesso. 
    4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide  quando
sia presente la maggioranza dei  componenti.  Le  deliberazioni  sono
valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole  della  maggioranza
dei presenti. In  caso  di  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del
presidente.». 
 
                              Art. 15. 
                  Modifiche all'art. 12 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. All'art. 12  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le parole «gli indicatori, categorie e fasce  di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B,  e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato  C»  sono  sostituite  dalle
seguenti «e  gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di
dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati  B
e C»; 
      b) al comma 2,  le  parole  «punti  6»  sono  sostituite  dalle
seguenti «punti 12» 
      c) al comma 3, le  parole  «punti  22»  sono  sostituite  dalle
seguenti «punti 50». 
 
                              Art. 16. 
                  Modifiche all'art. 13 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. All'art. 13  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le parole «gli indicatori, categorie e fasce  di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D,  e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato  E»  sono  sostituite  dalle
seguenti «e  gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di
dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati  D
e E»; 
      b) al comma 2, le parole «punti 6» sono sostituite dalle parole
«punti 12»; 
      c) al comma 3 le parole «punti 21» sono sostituite dalle parole
«punti 50». 
 
                              Art. 17. 
                  Modifiche all'art. 14 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. All'art. 14  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le parole «gli indicatori, categorie e fasce  di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato F,  e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato  G»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di
dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati  F
e G»; 
      b) al comma 2, le parole «punti 6» sono sostituite dalle parole
«punti 12»; 
      c) al comma 3, le  parole  «punti  20»  sono  sostituite  dalle
parole «punti 50». 
 
                              Art. 18. 
                  Modifiche all'art. 15 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1 All'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le parole «gli indicatori, categorie e fasce  di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato H,  e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato  I»  sono  sostituite  dalle
seguenti «e  gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di
dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati  H
e I»; 
      b) al comma 2, le parole «punti 6» sono sostituite dalle parole
«punti 12»; 
      c) al comma 3, le  parole  «punti  15»  sono  sostituite  dalle
parole «punti 50». 
 
                              Art. 19. 
                  Modifiche all'art. 16 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. All'art. 16  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla rubrica, la parola «soggetti» e' soppressa; 
      b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
        «2. Entro novanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la
presentazione delle  domande,  con  decreto  del  Direttore  centrale
competente  in  materia  di  cultura,  viene  adottato  l'elenco  dei
beneficiari degli incentivi per i progetti  triennali  ammissibili  a
finanziamento, con  la  determinazione  dei  punteggi  numerici  come
specificati negli allegati A, B, C, D, E,  F,  G,  H,  e  I,  nonche'
l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con  la
sintesi  delle  motivazioni  di  non  ammissibilita'.   L'elenco   e'
pubblicato sul sito istituzionale della  Regione  www.regione.fvg.it,
nella sezione dedicata  alle  attivita'  culturali  e  comunicato  ai
beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).»; 
      c) al comma 3, la parola «soggetto» e' soppressa; 
      d) al comma 4, la parola «soggetti» e' soppressa; 
      e) al comma 5, la parola «soggetti» e' soppressa; 
      f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Con decreto del Direttore centrale competente in  materia
di cultura, le risorse finanziarie disponibili  vengono  ripartite  a
favore dei beneficiari. Il decreto e' pubblicato  sito  istituzionale
della  Regione  www.regione.fvg.it,  nella  sezione   dedicata   alle
attivita' culturali e comunicato ai  beneficiari  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata (PEC).». 
 
                              Art. 20. 
               Ssostituzione dell'art. 17 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    L'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 17 (Concessione ed erogazione dell'incentivo per  la  prima
annualita' del  triennio).  -  1.  L'incentivo  relativo  alla  prima
annualita' del triennio  e'  concesso  entro  sessanta  giorni  dalla
scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 2.  Su  richiesta  del
beneficiario viene  contestualmente  erogato  in  via  anticipata  un
importo corrispondente al  100  per  cento  dell'incentivo  medesimo.
L'erogazione in via anticipata non e' subordinata alla  presentazione
di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione
di garanzie patrimoniali, ai sensi  dell'art.  32-bis,  comma  1-ter,
della legge. 
    2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi  sono  erogati
entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.». 
 
                              Art. 21. 
                Sostituzione dell'art. 18 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 18 (Modalita' e termini di presentazione della  domanda  di
incentivo). - 1. La domanda di incentivo per  la  seconda  e  per  la
terza  annualita'  del  triennio  e'  presentata  esclusivamente  dai
beneficiari degli incentivi per la prima annualita' del  triennio  di
cui all'art. 16, comma 2, entro il termine perentorio del 30  ottobre
dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o  al  terzo  anno
del triennio. 
    2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le  modalita'
previste dall'art. 9, commi 1 e 2, e' corredata da: 
      a) il  piano  finanziario  preventivo  che  indichi  i  ricavi,
diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attivita'
che si intendono realizzare nell'annualita' di  riferimento,  nonche'
il relativo deficit. Tale deficit non puo'  ammontare  ad  un  valore
superiore di oltre il dieci per cento rispetto  al  deficit  indicato
nell'annualita' precedente; 
      b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per  la
terza annualita' del triennio, i dati e gli elementi funzionali  alla
valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa
annuale come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, e I; 
      c) una relazione riepilogativa  dei  progetti  o  programmi  di
iniziative e attivita' svolte nell'annualita' in corso; 
      d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di  bollo
ove il richiedente non sia esente. 
    3. E' altresi' allegata alla domanda,  la  procura,  sottoscritta
dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il
soggetto alla  compilazione,  sottoscrizione  e  presentazione  della
domanda, ove non gia' presentata ai sensi dell'art. 9, comma 4. 
    4. I fac-simili dei  documenti  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
approvati con decreto del direttore del  Servizio  e  pubblicati  sul
sito istituzionale della Regione  www.regione.fvg.it,  nella  sezione
dedicata alle attivita' culturali. 
    5. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilita' della domanda  e
l'archiviazione d'ufficio. 
    6. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda  ovvero
una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.». 
 
                               Art. 22 
              Inserimento dell'art. 18-bis nel decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. Dopo l'art. 18 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, e' inserito il seguente: 
    «Art. 18-bis (Cause di inammissibilita' della domanda). - 1  Sono
inammissibili e vengono  archiviate  d'ufficio,  in  particolare,  le
domande di incentivo: 
      a) presentate da soggetti diversi dai  beneficiari  individuati
ai sensi dell'art. 16, comma 2; 
      b) prive dei documenti indicati all'art. 18, comma  2,  lettere
a) e b) e comma 3; 
      c) prive di procura firmata; 
      d) compilate e  presentate  con  modalita'  diverse  da  quelle
previste dall'art. 9-bis; 
      e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art.  18,
comma 1; 
      f) relativamente alle quali non sia  stata  prodotta,  entro  i
termini di cui all'art. 19, comma 1-bis, la documentazione  richiesta
dal Servizio ai fini istruttori.». 
 
                              Art. 23. 
                  Modifiche all'art. 19 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. All'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma  1,  le  parole  «art.  10,  commi  2  e  3»,  sono
sostituite dalle seguenti: 
        «art. 10-bis»; 
      b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o  incompleta,
il Servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le  cause
e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci  giorni  per
provvedere alla relativa  regolarizzazione  o  integrazione,  decorso
inutilmente il quale la domanda e' considerata  inammissibile  ed  e'
archiviata d'ufficio»; 
      c) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le relazioni annuali di cui all'art. 18, comma 2, lettera
b), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa  e
quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e  C  per  la
gestione dei teatri di produzione e ospitalita', D ed E per la per la
gestione dei teatri di ospitalita', F e G per la gestione dei  teatri
di produzione, H e I per la gestione delle  accademie  di  formazione
teatrale regionali. Qualora nella  domanda  non  siano  indicati  gli
elementi necessari per l'attribuzione del punteggio  di  uno  o  piu'
criteri di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione e non
viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.». 
 
                              Art. 24. 
                  Modifiche all'art. 20 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. All'art. 20  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 2, la parola: «sette», e' sostituita dalla seguente
«dieci»; 
      b) al comma 2, le parole: «della prima annualita' del triennio»
sono sostituite dalle seguenti: 
        «dell'annualita' precedente»; 
      c) al comma 2  bis,  le  parole  «della  prima  annualita'  del
triennio»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «dell'annualita'
precedente». 
 
                              Art. 25. 
                Sostituzione dell'art. 21 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016
e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  21  (Concessione  ed  erogazione  dell'incentivo).  -   1.
L'incentivo relativo alla seconda e terza annualita' del triennio  e'
concesso entro sessanta giorni dalla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art.  20,  comma  1.  Su   richiesta   del   beneficiario   viene
contestualmente erogato in via anticipata un  importo  corrispondente
al  100  per  cento  dell'incentivo  medesimo.  L'erogazione  in  via
anticipata non e'  subordinata  alla  presentazione  di  fideiussioni
bancarie o di polizze assicurative o  alla  prestazione  di  garanzie
patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge. 
    2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi  sono  erogati
entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.». 
 
                              Art. 26. 
                Sostituzione dell'art. 22 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 22 (Rendicontazione e relativa  documentazione).  -  1.  La
rendicontazione e' presentata ai sensi delle disposizioni di  cui  al
titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000. 
    2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono  rendicontate
fino all'ammontare dell'incentivo concesso. 
    3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente
documentazione: 
      a) il prospetto economico riepilogativo che indichi  i  ricavi,
diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attivita'
realizzate nell'annualita' precedente dai beneficiari degli incentivi
per i progetti o programmi di iniziative e attivita'; 
      b)  la  relazione  riepilogativa  delle  attivita'  svolte  dai
beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualita' precedente. 
    4.  E'  altresi'  allegata  alla  rendicontazione,  la   procura,
sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui  viene
incaricato  il   soggetto   alla   compilazione,   sottoscrizione   e
presentazione della rendicontazione, ove non gia' presentata. 
    5. I fac-simili dei  documenti  di  cui  ai  commi  3  e  4  sono
approvati con decreto del direttore del  Servizio  e  pubblicati  sul
sito istituzionale della Regione  www.regione.fvg.it,  nella  sezione
dedicata alle attivita' culturali.». 
 
                              Art. 27. 
              Inserimento dell'art. 22-bis del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. Dopo l'art. 22 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, e' inserito il seguente: 
    «Art. 22-bis  (Presentazione  della  rendicontazione).  -  1.  La
rendicontazione   e'   predisposta   e   presentata   al    Servizio,
esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico  per  la
presentazione  delle  istanze  on-line  cui  si   accede   dal   sito
istituzionale  www.regione.fvg.it,  nella   sezione   dedicata   alle
attivita' culturali, previa autenticazione con  una  delle  modalita'
previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo
n. 82/2005, secondo le modalita' riportate nelle linee guida  per  la
compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web.  La
rendicontazione si considera sottoscritta  e  inoltrata,  al  termine
della compilazione e del caricamento degli allegati,  all'atto  della
convalida finale. 
    2. La rendicontazione puo' essere sottoscritta  e  inoltrata  dal
legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura
da parte dal legale rappresentante del richiedente. 
    3. La rendicontazione e'  presentata  entro  il  termine  del  30
giugno dell'anno successivo ad ogni annualita' del triennio, pena  la
revoca del contributo. Ai fini  dell'accertamento  del  rispetto  del
termine   di   presentazione   della   rendicontazione,    fa    fede
esclusivamente la data e  l'ora  della  convalida  finale  effettuata
attraverso il sistema informatico. 
    4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione  e  caricati
sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la  firma
elettronica qualificata apposta e' considerata valida se basata su un
certificato in corso di validita'  rilasciato  da  un  prestatore  di
servizi fiduciari  riconosciuto,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera i-bis). 
    5. Le linee guida a supporto della predisposizione  e  dell'invio
della  documentazione  attraverso   il   sistema   informatico   sono
pubblicate sul sito istituzionale della Regione,  www.regione.fvg.it,
nella sezione dedicata alle attivita' culturali. 
    6. La rendicontazione e' approvata  entro  novanta  giorni  dalla
data di presentazione.». 
 
                              Art. 28. 
                Sostituzione dell'art. 23 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1.  L'art.  23  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 23 (Rideterminazione e revoca dell'incentivo). - 1. Qualora
dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 22,  comma  3,
lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo  ha  superato  quanto
necessario per coprire il deficit,  l'incentivo  e'  conseguentemente
rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari  all'importo
che eccede tale fabbisogno. 
    2. Qualora venga rendicontata una spesa  inferiore  all'incentivo
concesso, l'incentivo e' conseguentemente ridotto fino  all'ammontare
della spesa rendicontata. 
    3. Ai  sensi  dell'art.  32-quinquies  della  legge,  qualora,  a
seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art.  22,
comma  3,  lettera  b),  eventualmente  anche  a  seguito  di   nuova
valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione  di  cui
all'art. 10-bis, vengano riscontrate variazioni alle attivita' che si
erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse  ai  sensi  degli
articoli 9, comma 3, lettera d),  e  18,  comma  2,  lettera  b),  da
considerarsi  come  modifiche  sostanziali,  in   quanto   idonee   a
modificare  ex  post  i  punteggi  numerici  attribuiti  in  sede  di
valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe
risultata applicando i punteggi cosi' modificati ed  il  beneficiario
restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza.  Se  in  tal
modo si viene a determinare  ex  post  un  punteggio  inferiore  alle
soglie minime di cui agli articoli 12, comma  3,  13,  comma  3,  14,
comma 3 e 15, comma 3, l'incentivo e' revocato. 
    4. L'incentivo e' altresi' revocato, in particolare, nei seguenti
casi: 
      a) rinuncia del beneficiario; 
      b) mancato rispetto dei  termini  perentori  stabiliti  per  la
presentazione della rendicontazione; 
      c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti  di  cui
all'art. 23-ter. 
    5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle  somme
eventualmente gia' erogate, unitamente agli interessi  calcolati  con
le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.». 
 
                              Art. 29. 
              Inserimento del Capo III-bis nel decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. Dopo l'art. 23 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, e' inserito il Capo seguente: 
      «Capo III-bis Obblighi del beneficiario: 
        Art. 23-bis (Obblighi del beneficiario). - 1.  I  beneficiari
sono tenuti, in particolare, a: 
      a) utilizzare la posta elettronica  certificata  per  tutte  le
comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3; 
      b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal
decreto legislativo n. 159/2011; 
      c)  avere,  al  momento  della  erogazione  dell'incentivo,  la
propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia-Giulia, ai
sensi degli articoli 4, comma 4, 5, comma 4, 6, comma 4 e 7, comma 4; 
      d) mantenere i requisiti di ammissibilita' per tutta la  durata
del triennio, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, e 7; 
      e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento; 
      f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di
cui all'art. 22-bis, comma 3; 
      g) consentire e  agevolare  ispezioni  e  controlli,  ai  sensi
dell'art. 23-quater; 
      h)  apporre  il  logo  della  Regione  su  tutto  il  materiale
promozionale  dell'iniziativa  progettuale,  quale,  in  particolare,
volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e  siti  internet
dedicati, a partire dalla data del decreto di cui all'art. 16,  comma
2; 
      i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria  sede,
la documentazione comprovante la realizzazione dell'attivita' per cui
e' stato concesso l'incentivo e,  in  particolare,  rassegne  stampa,
pubblicazioni, video, inviti, newsletter,  comunicazioni  digitali  e
via web e  social  media,  e  da  cui  emerga  l'evidenza  data  alla
contribuzione regionale; 
      j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti  dall'art.
1, commi 125-127, della legge n. 124/2017. 
        Art. 23-ter (Mantenimento dei requisiti di ammissibilita'). -
1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilita'  di  cui  all'art.
23-bis,  comma  1,  lettera  d),  e'  attestato   con   dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  predisposta  e  presentata  al
Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di
cui all'art. 22, con le modalita' e i termini di cui all'art. 22-bis.
La  dichiarazione,  riferita  all'anno   precedente,   si   considera
sottoscritta  e  inoltrata,  al  termine  della  compilazione  e  del
caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. 
    2. Il mancato  invio  della  dichiarazione  di  cui  al  comma  1
comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'art. 45
della legge regionale 7/2000. Prima  di  disporre  l'ispezione  o  il
controllo, il Servizio  ha  facolta'  di  sollecitare  l'invio  della
dichiarazione, richiedendo la  trasmissione  della  stessa  entro  un
termine perentorio. 
    3.  Il  mancato  rispetto  del  mantenimento  dei  requisiti   di
ammissibilita' comporta la revoca del  provvedimento  di  concessione
dell'incentivo. 
        Art. 23-quater  (Ispezioni  e  controlli).  -  1.  Nel  corso
dell'intero   procedimento   per   la   concessione   ed   erogazione
dell'incentivo, nonche', per tutta la durata del  mantenimento  degli
obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e
controlli, anche a  campione,  ai  sensi  dell'art.  44  della  legge
regionale 7/2000.». 
 
                              Art. 30. 
                  Modifiche all'art. 25 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. All'art. 25  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) del comma 1, e' aggiunto, infine il seguente
periodo: «Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio  sostenute  dal
personale sono ammissibili nella misura  massima  del  20  per  cento
dell'importo dell'incentivo»; 
      b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Sono ammissibili le spese  sostenute  per  iniziative
svolte anche al di fuori del territorio  regionale  e  nazionale,  ai
sensi dell'art. 32-ter della legge.». 
 
                              Art. 31. 
                Abrogazione dell'art. 28 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1.  L'art.  28  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, e' abrogato. 
 
                              Art. 32. 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Per il triennio 2017-2019, continua a trovare applicazione  la
disciplina previgente. 
    2. Le domande di incentivo per la prima annualita'  del  triennio
2020-2022 sono presentate entro il termine perentorio di venti giorni
all'entrata in vigore del presente regolamento. 
    3. Solo per la prima annualita'  del  triennio  2020-2022,  nelle
more degli opportuni adeguamenti tecnologici del sistema  informatico
per la presentazione delle istanze on-line, le domande  di  incentivo
di cui al  presente  regolamento  vengono  presentate  esclusivamente
tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  e   secondo   quanto
stabilito dai commi 4 e 5. 
    4. La domanda di incentivo e' redatta sul modello pubblicato  sul
sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it,  nella  sezione
dedicata  alle   attivita'   culturali,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante dell'istante o da altro soggetto munito di procura. 
    5. Le dichiarazioni sostitutive  di  cui  all'art.  9,  comma  3,
lettera a) sono corredate dalla fotocopia del documento di  identita'
in corso di validita', ove necessario. 
    6. Sono fatte salve le domande presentate per la prima annualita'
del triennio 2020-2022 nelle more dell'entrata in vigore del presente
regolamento.  Il  Servizio  competente  provvede  a   richiedere   le
integrazioni alla documentazione di domanda,  ove  necessario,  entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
 
                              Art. 33. 
          Sostituzione allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
         al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. L'allegato A  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. 
    2. L'allegato B  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento. 
    3. L'allegato C  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, e' sostituito dall'allegato C al presente regolamento. 
    4. L'allegato D  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, e' sostituito dall'allegato D al presente regolamento. 
    5. L'allegato E  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, e' sostituito dall'allegato E al presente regolamento. 
    6. L'allegato F  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, e' sostituito dall'allegato F al presente regolamento. 
    7. L'allegato G  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, e' sostituito dall'allegato G al presente regolamento. 
    8. L'allegato H  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, e' sostituito dall'allegato H al presente regolamento. 
    9. L'allegato I  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016, e' sostituito dall'allegato I al presente regolamento. 
 
                              Art. 34. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione.