Allegato Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' dei teatri di produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199. (Omissis). Art. 1. Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' dei teatri di produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «e di liquidazione», sono soppresse; b) i commi 2 e 3 sono abrogati. Art. 2. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Dopo la lettera i) del comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' aggiunta la seguente: «i-bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma e' apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.». Art. 3. Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, e' sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).». Art. 4 Inserimento dell'art. 04 nel decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Prima dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' inserito il seguente: «Art. 04 (Soggetti esclusi): - 1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia-Giulia (ERT) ed i soggetti di cui all'art. 11 della legge. 2. L'attivita' teatrale finanziata con il presente regolamento deve intendersi come attivita' teatrale professionale e non amatoriale, caratterizzata da un rapporto contrattuale lavorativo di dipendenza con i teatri di cui all'art. 1, ad esclusione delle accademie di cui al medesimo art. 1, e salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale, attestato da un numero di giornate lavorative annuali non inferiore a quello indicato agli articoli 4, comma 2, lettera a), 5, comma 2, lettera a) e 6, comma 2, lettera a).». Art. 5. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole «art. 8», sono sostituite dalle seguenti «art. 9»; b) al comma 2, dopo la parola: «12.000» e' aggiunta la seguente: «annuali»; c) al comma 4, la parola «liquidazione», e' sostituita dalla seguente «erogazione». Art. 6. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «art. 8», sono sostituite dalle seguenti «art. 9»; b) al comma 2, dopo la parola «5.000» e' aggiunta la seguente: «annuali»; c) al comma 4, la parola «liquidazione», e' sostituita dalla seguente «erogazione». Art. 7. Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, la parola «liquidazione», e' sostituita dalla seguente «erogazione». Art. 8. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole «art. 8», sono sostituite dalle seguenti «art. 9»; b) al comma 4, la parola «liquidazione», e' sostituita dalla seguente «erogazione». Art. 9. Abrogazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' abrogato. Art. 10. Modifiche all'art. 8 bis del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1 All'art. 8-bis del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «Si applica l'art. 8.» sono soppresse; b) al comma 2, le parole «commi 1 e 2», sono soppresse; c) al comma 2, le parole «prevista dal comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal comma 3, lettera c)»; d) al comma 2, la parola: «economico» e' sostituita dalla seguente: «finanziario»; e) al comma 2, le parole: «previsti dalle lettere d) e e)», sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalle lettere d) e b)»; f) l'ultimo periodo del comma 2, e' abrogato; g) al comma 4, le parole «commi 1 e 2», sono soppresse; h) al comma 4, le parole: «prevista dal comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal comma 3, lettera c)»; i) al comma 4, la parola: «economico» e' sostituita dalla seguente: «finanziario»; j) al comma 4, le parole: «previsti dalle lettere d) e e)», sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalle lettere d) e b)»; k) l'ultimo periodo del comma 4, e' abrogato; l) al comma 5, dopo le parole «nel Capo III» sono aggiunte le seguenti «nel Capo III-bis». Art. 11. Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Domanda di incentivo e relativa documentazione). - 1. La domanda di incentivo e' redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione. 2. Il medesimo soggetto puo' presentare una sola domanda di incentivo a valere sul presente regolamento. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti piu' domande di incentivo, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate. 3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione: a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestanti, in particolare, la qualita' di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7; b) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che si intendono realizzare nell'annualita' di riferimento, nonche' il relativo deficit; c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'art. 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A; d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualita' di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I; e) la relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle attivita' dei soggetti istanti nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda; f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 23-bis; g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente. 4. E' altresi' allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa. 5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attivita' culturali. 6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) e comma 4 comporta l'inammissibilita' della domanda e l'archiviazione d'ufficio. 7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.». Art. 12. Inserimento degli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater nel decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono aggiunti i seguenti: «Art. 9-bis (Presentazione della domanda). - 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attivita' culturali, previa autenticazione con una delle modalita' previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalita' riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. 2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 e' presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualita' di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico. 3. La domanda puo' essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente. 4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta e' considerata valida se basata su un certificato in corso di validita', rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i-bis). Art. 9-ter (Cause di inammissibilita' della domanda). - 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo: a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4, 5, 6 e 7; b) presentate in numero di due o piu' dal medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 2; c) prive dei documenti indicati all'art. 9, comma 3, lettere a) e b) e comma 4; d) prive di procura firmata; e) compilate e presentate con modalita' diverse da quelle previste dall'art. 9-bis, comma 1; f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 9 bis, comma 2; g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 10, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori. Art. 9-quater (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.» Art. 13. Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica, le parole «di incentivo e commissione di valutazione», sono soppresse; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda e' considerata inammissibile ed e' archiviata d'ufficio. 1-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o piu' criteri di valutazione di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.»; c) al comma 2, le parole «di cui al comma 1, oltre ad accertare l'ammissibilita' o l'inammissibilita' delle domande di incentivo,» sono soppresse; d) i commi 3 e 4 sono abrogati. Art. 14. Inserimento dell'art. 10-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' aggiunto il seguente: «Art. 10-bis (Commissione di valutazione). - 1. Ai sensi dell'art. 32-sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attivita' istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da: a) Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente; b) Direttore del Servizio competente in materia di attivita' culturali, o da un suo delegato; c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura. 2. La commissione di valutazione e' integrata con uno o piu' componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Universita' e Conservatori del Friuli Venezia-Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilita' o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. 3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attivita' culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso. 4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.». Art. 15. Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C» sono sostituite dalle seguenti «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C»; b) al comma 2, le parole «punti 6» sono sostituite dalle seguenti «punti 12» c) al comma 3, le parole «punti 22» sono sostituite dalle seguenti «punti 50». Art. 16. Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato E» sono sostituite dalle seguenti «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati D e E»; b) al comma 2, le parole «punti 6» sono sostituite dalle parole «punti 12»; c) al comma 3 le parole «punti 21» sono sostituite dalle parole «punti 50». Art. 17. Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato F, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato G» sono sostituite dalle seguenti: «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati F e G»; b) al comma 2, le parole «punti 6» sono sostituite dalle parole «punti 12»; c) al comma 3, le parole «punti 20» sono sostituite dalle parole «punti 50». Art. 18. Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1 All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato H, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato I» sono sostituite dalle seguenti «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati H e I»; b) al comma 2, le parole «punti 6» sono sostituite dalle parole «punti 12»; c) al comma 3, le parole «punti 15» sono sostituite dalle parole «punti 50». Art. 19. Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica, la parola «soggetti» e' soppressa; b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, e I, nonche' l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilita'. L'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attivita' culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).»; c) al comma 3, la parola «soggetto» e' soppressa; d) al comma 4, la parola «soggetti» e' soppressa; e) al comma 5, la parola «soggetti» e' soppressa; f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto e' pubblicato sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attivita' culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).». Art. 20. Ssostituzione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 L'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualita' del triennio). - 1. L'incentivo relativo alla prima annualita' del triennio e' concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non e' subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.». Art. 21. Sostituzione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Modalita' e termini di presentazione della domanda di incentivo). - 1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualita' del triennio e' presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualita' del triennio di cui all'art. 16, comma 2, entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio. 2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalita' previste dall'art. 9, commi 1 e 2, e' corredata da: a) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attivita' che si intendono realizzare nell'annualita' di riferimento, nonche' il relativo deficit. Tale deficit non puo' ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualita' precedente; b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualita' del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, e I; c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attivita' svolte nell'annualita' in corso; d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente. 3. E' altresi' allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non gia' presentata ai sensi dell'art. 9, comma 4. 4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attivita' culturali. 5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilita' della domanda e l'archiviazione d'ufficio. 6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.». Art. 22 Inserimento dell'art. 18-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' inserito il seguente: «Art. 18-bis (Cause di inammissibilita' della domanda). - 1 Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo: a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'art. 16, comma 2; b) prive dei documenti indicati all'art. 18, comma 2, lettere a) e b) e comma 3; c) prive di procura firmata; d) compilate e presentate con modalita' diverse da quelle previste dall'art. 9-bis; e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 18, comma 1; f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 19, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.». Art. 23. Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «art. 10, commi 2 e 3», sono sostituite dalle seguenti: «art. 10-bis»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda e' considerata inammissibile ed e' archiviata d'ufficio»; c) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Le relazioni annuali di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C per la gestione dei teatri di produzione e ospitalita', D ed E per la per la gestione dei teatri di ospitalita', F e G per la gestione dei teatri di produzione, H e I per la gestione delle accademie di formazione teatrale regionali. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o piu' criteri di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.». Art. 24. Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. All'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, la parola: «sette», e' sostituita dalla seguente «dieci»; b) al comma 2, le parole: «della prima annualita' del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'annualita' precedente»; c) al comma 2 bis, le parole «della prima annualita' del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'annualita' precedente». Art. 25. Sostituzione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Concessione ed erogazione dell'incentivo). - 1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualita' del triennio e' concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 20, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non e' subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.». Art. 26. Sostituzione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Rendicontazione e relativa documentazione). - 1. La rendicontazione e' presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000. 2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso. 3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione: a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attivita' realizzate nell'annualita' precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attivita'; b) la relazione riepilogativa delle attivita' svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualita' precedente. 4. E' altresi' allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non gia' presentata. 5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attivita' culturali.». Art. 27. Inserimento dell'art. 22-bis del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Dopo l'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Presentazione della rendicontazione). - 1. La rendicontazione e' predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attivita' culturali, previa autenticazione con una delle modalita' previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalita' riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. 2. La rendicontazione puo' essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente. 3. La rendicontazione e' presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualita' del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico. 4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta e' considerata valida se basata su un certificato in corso di validita' rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i-bis). 5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attivita' culturali. 6. La rendicontazione e' approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.». Art. 28. Sostituzione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. L'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Rideterminazione e revoca dell'incentivo). - 1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 22, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo e' conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno. 2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo e' conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata. 3. Ai sensi dell'art. 32-quinquies della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 22, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione di cui all'art. 10-bis, vengano riscontrate variazioni alle attivita' che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 9, comma 3, lettera d), e 18, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare ex post i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi cosi' modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare ex post un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 12, comma 3, 13, comma 3, 14, comma 3 e 15, comma 3, l'incentivo e' revocato. 4. L'incentivo e' altresi' revocato, in particolare, nei seguenti casi: a) rinuncia del beneficiario; b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione; c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'art. 23-ter. 5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente gia' erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.». Art. 29. Inserimento del Capo III-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Dopo l'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' inserito il Capo seguente: «Capo III-bis Obblighi del beneficiario: Art. 23-bis (Obblighi del beneficiario). - 1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a: a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3; b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo n. 159/2011; c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia-Giulia, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 5, comma 4, 6, comma 4 e 7, comma 4; d) mantenere i requisiti di ammissibilita' per tutta la durata del triennio, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, e 7; e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento; f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 22-bis, comma 3; g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 23-quater; h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di cui all'art. 16, comma 2; i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attivita' per cui e' stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale; j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi 125-127, della legge n. 124/2017. Art. 23-ter (Mantenimento dei requisiti di ammissibilita'). - 1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 23-bis, comma 1, lettera d), e' attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'art. 22, con le modalita' e i termini di cui all'art. 22-bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. 2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facolta' di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio. 3. Il mancato rispetto del mantenimento dei requisiti di ammissibilita' comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo. Art. 23-quater (Ispezioni e controlli). - 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonche', per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000.». Art. 30. Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. All'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1, e' aggiunto, infine il seguente periodo: «Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo»; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'art. 32-ter della legge.». Art. 31. Abrogazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. L'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' abrogato. Art. 32. Disposizioni transitorie 1. Per il triennio 2017-2019, continua a trovare applicazione la disciplina previgente. 2. Le domande di incentivo per la prima annualita' del triennio 2020-2022 sono presentate entro il termine perentorio di venti giorni all'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Solo per la prima annualita' del triennio 2020-2022, nelle more degli opportuni adeguamenti tecnologici del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line, le domande di incentivo di cui al presente regolamento vengono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) e secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5. 4. La domanda di incentivo e' redatta sul modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attivita' culturali, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante o da altro soggetto munito di procura. 5. Le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 9, comma 3, lettera a) sono corredate dalla fotocopia del documento di identita' in corso di validita', ove necessario. 6. Sono fatte salve le domande presentate per la prima annualita' del triennio 2020-2022 nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il Servizio competente provvede a richiedere le integrazioni alla documentazione di domanda, ove necessario, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 33. Sostituzione allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. 2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento. 3. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' sostituito dall'allegato C al presente regolamento. 4. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' sostituito dall'allegato D al presente regolamento. 5. L'allegato E al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' sostituito dall'allegato E al presente regolamento. 6. L'allegato F al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' sostituito dall'allegato F al presente regolamento. 7. L'allegato G al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' sostituito dall'allegato G al presente regolamento. 8. L'allegato H al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' sostituito dall'allegato H al presente regolamento. 9. L'allegato I al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' sostituito dall'allegato I al presente regolamento. Art. 34. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.