Allegato 
 
Regolamento  di  di  modifica   del   regolamento   in   materia   di
  finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale
  concernenti iniziative  di  studio  della  cultura  umanistica,  di
  divulgazione della cultura umanistica e scientifica  ed  iniziative
  ed attivita' di centri di divulgazione  della  cultura  umanistica,
  artistica e scientifica, in attuazione  dell'art.  26  della  legge
  regionale 11 agosto 2014, n. 17  (Norme  regionali  in  materia  di
  attivita' culturali)  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
  Regione 20 febbraio 2017, n. 39. 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
Sostituzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione  n.
                               39/2017 
 
    1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n.  39/2017,
e' sostituito dal seguente: «art. 1. (Finalita' e oggetto) - . 1.  II
presente regolamento, in attuazione  dell'art.  26,  comma  4,  della
legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia  di
attivita' culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni
in materia di concessione di incentivi per il  finanziamento  annuale
per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti  iniziative
di studio della cultura umanistica,  di  divulgazione  della  cultura
umanistica e cultura scientifica, di seguito  denominate  iniziative,
ed iniziative ed attivita' di centri di  divulgazione  della  cultura
umanistica, artistica e scientifica, di seguito denominate iniziative
e attivita' di centri.». 
 
                               Art. 2. 
 
Modifica all'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               39/2017 
 
    1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Regione 20  febbraio  2017  n.  39  (regolamento  in
materia di finanziamento annuale per progetti triennali di  rilevanza
regionale concernenti iniziative di studio della cultura  umanistica,
di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed  iniziative
ed attivita' di centri  di  divulgazione  della  cultura  umanistica,
artistica e scientifica,  in  attuazione  dell'art.  26  della  legge
regionale il agosto 2014,  n.  16  (Norme  regionali  in  materia  di
attivita' culturali)), e' aggiunta la seguente: 
      «d-bis) firma digitale valida: la firma digitale basata  su  un
certificato  qualificato  rilasciato  da  un  prestatore  di  servizi
fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui  all'allegato  I
del regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno, di seguito regolamento EIDAS. La  firma  e'  apposta
utilizzando  dispositivi  che   soddisfino   i   requisiti   di   cui
all'allegato II del regolamento EIDAS.». 
 
                               Art. 3. 
 
Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione  n.
                               39/2017 
 
    1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 39/2017,  e'
sostituito dal seguente: «Art. 3 (Modalita'  di  comunicazione  degli
atti del procedimento). - 1.  Le  comunicazioni  tra  Amministrazione
regionale   e   soggetti   beneficiari   relative   al   procedimento
contributivo avvengono esclusivamente a mezzo  di  posta  elettronica
certificata (PEC).». 
 
                               Art. 4. 
 
Inserimento dell'art. 4 nel decreto del Presidente della  Regione  n.
                               39/2017 
 
    1. Prima dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione  n.
39/2017, e' inserito il  seguente:  «Art.  4  soggetti  esclusi.  Non
possono  beneficiare  dei  finanziamenti  disciplinati  dal  presente
regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della legge: 
      a) i soggetti che abbiano richiesto  e  ottenuto  incentivi  ai
sensi dell'art. 26, comma 2, lettera c)  della  legge,  nella  stessa
annualita'; 
      b)  i  soggetti  pubblici,  le  Universita'  e  le   fondazioni
bancarie, limitatamente ai progetti di cui all'art. art. 5  modifiche
all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017. 
    All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a)  alla  rubrica,  le  parole:  «di   studio   della   cultura
umanistica, di divulgazione della cultura umanistica  e  scientifica»
sono soppresse; 
      b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Possono accedere al finanziamento  destinato  a  progetti
triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative,  i  soggetti
pubblici, i  soggetti  di  diritto  privato,  diversi  dalle  persone
fisiche, senza  finalita'  di  lucro  o  con  obbligo  statutario  di
reinvestire gli utili e gli  avanzi  di  gestione  nello  svolgimento
delle  attivita'  previste  nell'oggetto  sociale,  e   le   societa'
cooperative che  per  statuto  svolgono  attivita'  esclusivamente  o
prevalentemente culturali operanti nel settore dello studio  e  della
divulgazione della cultura umanistica o scientifica.». 
      c) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati; 
      d) al comma 2, le parole: «di studio della cultura  umanistica,
di  divulgazione  della  cultura  umanistica  e   scientifica»   sono
soppresse; 
      e) al comma 2, la parola:«tre» e'  sostituita  dalla  seguente:
«due»; 
      f) alla lettera a) del comma 2, le parole: «Nel caso in cui  il
soggetto sia un ente pubblico,  le  unita'  di  personale  dipendenti
dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva  alla
gestione amministrativa, artistica o tecnica, purche' lo siano almeno
per piu' della meta' del loro monte orario mensile» sono soppresse; 
      g) la lettera c) del comma 2, e' abrogata; 
      h) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
    «4. I soggetti di  cui  al  comma  i  devono  avere,  al  momento
dell'erogazione dell'incentivo, la propria sede  legale  o  una  sede
operativa in Friuli-Venezia Giulia.». 
 
                               Art. 6. 
 
Modifiche all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               39/2017 
 
    1. All'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla rubrica, le  parole:  «di  divulgazione  della  cultura
umanistica, artistica e scientifica» sono soppresse. 
      b) al comma  1,  le  parole:  «di  divulgazione  della  cultura
umanistica, artistica e scientifica» e le parole:  «a  eccezione  dei
soggetti pubblici, delle Universita' e delle fondazioni bancarie,  ai
sensi di quanto previsto dal comma 2-bis  dell'art.  4  della  legge»
sono soppresse; 
      c) al comma 2, la parola: «tre» e' sostituita  dalla  seguente:
«due»; 
      d) alla lettera a) del comma 2, le parole: «Nel caso in cui  il
soggetto sia un ente pubblico,  le  unita'  di  personale  dipendenti
dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva  alla
gestione amministrativa, artistica o tecnica, purche' lo siano almeno
per piu' della meta' del loro monte orario mensile» sono soppresse; 
      e) la lettera c) del comma 2, e' abrogata; 
      f) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
        «4. I soggetti di cui al comma i  devono  avere,  al  momento
dell'erogazione dell'incentivo, la propria sede  legale  o  una  sede
operativa in Friuli-Venezia Giulia,». 
 
                               Art. 7. 
 
Abrogazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della  Regione  n.
                               39/2017 
 
    1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione  n.  39/2017
e' abrogato. 
 
                               Art. 8. 
 
Modifica alla rubrica del Titolo III del decreto del Presidente della
                         Regione n. 39/2017 
 
    1. Alla rubrica del Titolo  III,  le  parole:  «di  studio  della
cultura  umanistica,  di  divulgazione  della  cultura  umanistica  e
scientifica» e le parole: «di divulgazione della cultura  umanistica,
artistica e scientifica» sono soppresse. 
 
                               Art. 9. 
 
Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione  n.
                               39/2017 
 
    1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione  n.  39/2017
e' sostituito  dal  seguente:,  «Art.  7.  (Domanda  di  incentivo  e
relativa documentazione). - 1. La domanda di incentivo e'  redatta  e
presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico
per la presentazione delle istanze on line, cui si  accede  dal  sito
istituzionale della Regione. 
    2. Il medesimo soggetto  puo'  presentare  una  sola  domanda  di
incentivo a valere sul presente  regolamento.  Nel  caso  in  cui  il
medesimo soggetto  presenti  piu'  domande  di  incentivo,  tutte  le
domande sono inammissibili e vengono archiviate. 
    3.  Costituisce  parte  integrante  della  domanda  la   seguente
documentazione: 
      a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000  attestanti,
in particolare,  la  qualita'  di  legale  rappresentante  ovvero  di
procuratore dell'istante, il possesso dei requisiti di ammissibilita'
di cui agli articoli 4 e 5 e, limitatamente ai centri di divulgazione
della cultura multidisciplinare di  cui  all'art.  2,  comma  lettera
c-bis),  una  dichiarazione  sostitutiva  del  centro  attestante  lo
svolgimento di attivita' e iniziative di carattere multidisciplinare; 
      b) il  piano  finanziario  preventivo  che  indichi  i  ricavi,
diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che
si intendono realizzare nell'annualita' di  riferimento,  nonche'  il
relativo deficit; 
      c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di
cui all'art. 1,  che  i  soggetti  istanti  intendono  realizzare  di
massima nel triennio e da cui emergano i fini di  pubblico  interesse
perseguiti,  funzionale  alla   valutazione   degli   indicatori   di
dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A; 
      d) la relazione annuale, che contenga, per la prima  annualita'
di riferimento, i dati e gli  elementi  funzionali  alla  valutazione
degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori
di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D e
E; 
      e) la relazione illustrativa delle  iniziativedi  studio  e  di
divulgazione svolte in maniera continuativa nei due anni  antecedenti
alla data di presentazione della domanda; 
      f) le attestazioni di presa  visione  della  informativa  sulla
privacy, ai sensi dell'art. 13  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche ton riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati),  di  conoscenza  degli  obblighi  di  pubblicazione   previsti
dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto  2017,  n.  124
(Legge annuale per il mercato e  la  concorrenza)  e  di  impegno  al
rispetto degli obblighi di cui all'art. 19 bis; 
      g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di  bollo
ove il richiedente non sia esente. 
    4. E' altresi' allegata alla domanda, ove necessario, la procura,
sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui  viene
incaricato  il   soggetto   alla   compilazione,   sottoscrizione   e
presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del  documento
di identita' in corso di validita' del legale rappresentante, qualora
la procura sia sottoscritta con firma autografa. 
    5.1 fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati
con  decreto  del  Direttore  del  Servizio  e  pubblicati  sul  sito
istituzionale  della  Regione   www.regione.fvg.it,   nella   sezione
dedicata alle attivita' culturali. 
    6. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
3, lettere a) e  b)  e  comma  4  comporta  l'inammissibilita'  della
domanda e l'archiviazione d'ufficio. 
    7. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
3, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale comporta  una
non valutazione della domanda owero una  valutazione  della  medesima
sulla base degli elementi forniti.». 
 
                              Art. 10. 
 
Inserimento degli articoli 7-bis, 7-ter e 7 quater  nel  decreto  del
  Presidente della Regione n. 39/2017 
    1. Dopo  l'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
39/2017, sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  7-bis  presentazione  della  domanda.  -.  1.  Ai   fini
dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli  4  e  5,
presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso  l'utilizzo
del sistema informatico per la presentazione  delle  istanze  on-line
cui   si   accede   dal    sito    istituzionale    della    Regione,
www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attivita' culturali,
previa autenticazione con una delle modalita' previste dall'art.  65,
comma i, lettera b), del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
(Codice  dell'amministrazione  digitale),  e   redatte   secondo   le
modalita' riportate nelle  linee  guida  per  la  compilazione  delle
istanze,  pubblicate  sulla  medesima  pagina  web.  La  domanda   si
considera sottoscritta e inoltrata, al termine della  compilazione  e
del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. 
    2. La domanda di incentivo di cui al comma i e' presentata dal  i
ottobre  entro  il  termine  perentorio  del  30  ottobre   dell'anno
antecedente alla  prima  annualita'  di  ciascun  triennio.  Ai  fini
dell'accertamento del rispetto del  termine  di  presentazione  della
domanda, fa fede esclusivamente  la  data  e  l'ora  della  convalida
finale effettuata attraverso il sistema informatico. 
    3. La domanda puo' essere sottoscritta  e  inoltrata  dal  legale
rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito  di  procura
da parte del legale rappresentante del richiedente. 
    4. Qualora i documenti  allegati  alla  domanda  e  caricati  sul
sistema siano firmati digitalmente,  la  firma  digitale  apposta  e'
considerata valida se basata su un certificato in corso di validita',
rilasciato da un prestatore di  servizi  fiduciari  riconosciuto,  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-bis). 
      Art. 7-ter cause di inammissibilita' della domanda 
    1.  Sono  inammissibili  e  vengono  archiviate   d'ufficio,   in
particolare, le domande di incentivo: 
      a) presentate da  soggetti  diversi  da  quelli  indicati  agli
articoli 4 e 5; 
      b) presentate in numero di due o piu' dal medesimo soggetto, ai
sensi dell'art. 7, comma 2; 
      c) prive dei documenti indicati all'art. 7, comma 3, lettere a)
e b) e comma 4; 
      d) prive di procura firmata; 
      e) compilate e  presentate  con  modalita'  diverse  da  quelle
previste dall'art. 7-bis, comma 1; 
      f) presentate dopo la scadenza  dei  termini  di  cui  all'art.
7-bis, comma 2; 
      g) relativamente alle quali non sia  stata  prodotta,  entro  i
termini di cui all'art. 8, comma 1-bis, la  documentazione  richiesta
dal Servizio fini istruttori. 
    Art. 7-quater (Comunicazione di avvio del procedimento). 1.  Dopo
la scadenza del termine di presentazione delle domande,  il  servizio
provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi  degli
articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo  2000,  n.  7  (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di  accesso),  anche  mediante  pubblicazione  sul  sito  web
Istituzionale della Regione.». 
 
                            All'art. 11. 
 
Modifiche all'art. 8 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               39/2017 
 
    1. All'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla rubrica, le parole: «di finanziamento e commissione  di
valutazione» sono soppresse; 
      b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o  incompleta,
il Servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le  cause
e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci  giorni  per
provvedere alla relativa  regolarizzazione  o  integrazione,  decorso
inutilmente il quale la domanda e' considerata  inammissibile  ed  e'
archiviata d'ufficio. 
        1-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli  elementi
necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o piu'  criteri  di
valutazione di cui agli articoli io e i i, non viene richiesta alcuna
integrazione e non viene assegnato alcun  punteggio  in  relazione  a
tale criterio.»; 
      c) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
 
                              Art. 12. 
 
Inserimento dell'articolo 5-bis  nel  decreto  del  Presidente  della
                         Regione n. 39/2017 
 
    1. Dopo l'art. 8 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  8-bis  commissione   di
valutazione. - 1.  Ai  sensi  dell'art.  32-sexies  della  legge,  le
domande risultate ammissibili in esito all'attivita' istruttoria sono
valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli  io  e
da una commissione di valutazione nominata con decreto del  direttore
centrale competente in materia di cultura, e composta da: 
      a)  direttore  centrale  o  suo  delegato,  con   funzioni   di
presidente; 
      b) direttore del servizio competente in  materia  di  attivita'
culturali, o suo delegato; 
      c) un dipendente della direzione centrale competente in materia
di cultura. 
    2. La commissione di valutazione e'  integrata  con  uno  o  piu'
componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine  designati,
previa intesa, da Universita' e Istituti di ricerca, previa  verifica
dell'assenza di cause di incompatibilita' o conflitto  di  interessi,
in capo agli stessi.  Tali  soggetti  svolgono  l'incarico  a  titolo
gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del  solo  rimborso
delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. 
    3. Le sedute della commissione di valutazione  sono  convocate  e
presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del
Servizio competente in materia di attivita' culturali,  che  assicura
anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione  sono
svolte da un dipendente del Servizio stesso. 
    4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide  quando
sia presente la maggioranza dei  componenti.  Le  deliberazioni  sono
valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole  della  maggioranza
dei presenti. In  caso  di  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del
presidente.». 
 
                              Art. 13. 
 
Modifiche all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               39/2017 
 
    1. All'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a)  alla  rubrica,  le  parole:  «di   studio   della   cultura
umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica» e
le parole: «di divulgazione della  cultura  umanistica,  artistica  e
scientifica» sono soppresse; 
      b) al comma 1, le parole: «di studio della cultura  umanistica,
di divulgazione della cultura umanistica e scientifica» e le  parole:
«di divulgazione della cultura umanistica, artistica  e  scientifica»
sono soppresse; 
      c) al comma 2, le parole: «di studio della cultura  umanistica,
di divulgazione della cultura umanistica e scientifica» e le  parole:
«di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica  e
di centri  di  divulgazione  della  cultura  multidisciplinare»  sono
soppresse. 
 
                              Art. 14. 
 
Modifiche all'art. 10 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                               39/2017 
 
    1. All'art. 10  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a)  alla  rubrica,  le  parole:  «di   studio   della   cultura
umanistica, di divulgazione della cultura umanistica  e  scientifica»
sono soppresse; 
      b) al comma 1, le parole: «gli indicatori, categorie e fasce di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B,  e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato  C»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di
dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati  B
e C». 
 
                              Art. 15. 
 
Modifiche all'art. 11 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                               39/2017 
 
    1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione  39/2017,
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla rubrica, le  parole:  «di  divulgazione  della  cultura
umanistica, artistica e scientifica» sono soppresse; 
      b) al comma 1, le parole: «gli indicatori, categorie e fasce di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, ,e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato  E»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di
dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati  D
ed E». 
 
                              Art. 16. 
 
Modifiche all'art. 12 del decreto del. Presidente  della  Regione  n.
                               39/2017 
 
    1. All'art. 12  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla rubrica, la parola: «soggetti» e' soppressa; 
      b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
        «2. Entro novanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la
presentazione delle  domande,  con  decreto  del  Direttore  centrale
competente  in  materia  di  cultura,  viene  adottato  l'elenco  dei
beneficiari degli incentivi per i progetti  triennali  ammissibili  a
finanziamento, con  la  determinazione  dei  punteggi  numerici  come
specificati negli allegati A, B,  C,  D  ed  E,  nonche'  l'eventuale
elenco dei soggetti non ammissibili  ad  incentivo,  con  la  sintesi
delle motivazioni di non ammissibilita'. L'elenco e'  pubblicato  sul
sito istituzionale della Regione  www.regione.fvg.it,  nella  sezione
dedicata alle attivita' culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo
posta elettronica certificata (PEC).». 
      c) al comma 3, la parola: «soggetto» e' soppressa; 
      d) al comma 4, la parola: «soggetti» e' soppressa; 
      e) al comma s, la parola: «soggetti» e' soppressa; 
      f) il comma 6, e' sostituito dal seguente: 
        «6. Con decreto del direttore centrale competente in  materia
di cultura, le risorse finanziarie disponibili  vengono  ripartite  a
favore dei beneficiari. Il decreto e' pubblicato  sito  istituzionale
della  Regione  www.regione.fvg.it  - nella  sezione  dedicata   alle
attivita' culturali e comunicato ai  beneficiari  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata (PEC).». 
 
                              Art. 17. 
 
Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n.
                               39/2017 
 
    L'art. 13 del decreto del Presidente  della  Regione  39/2017  e'
sostituito dal seguente: «Art. 13. (Concessione del finanziamento). -
1.  L'incentivo  relativo  alla  prima  annualita'  del  triennio  e'
concesso entro sessanta giorni dalla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art.  12,  comma  2.  Su   richiesta   del   beneficiario   viene
contestualmente erogato in via anticipata un  importo  corrispondente
al  100  per  cento  dell'incentivo  medesimo.  L'erogazione  in  via
anticipata non  e'  subordinata  alla  presntazione  di  fideiussioni
bancarie o di polizze assicurative o  alla  prestazione  di  garanzie
patrimoniali, ai (sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge. 
    2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi  sono  erogati
entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.». 
 
                              Art. 18. 
 
Sostituzione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n.
                               39/2017 
 
    1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n.  39/2017
e' sostituito  dal  seguente:  «Art.  14.  (Modalita'  e  termini  di
presentazione della  domanda  di  incentivo).  -  1.  La  domanda  di
incentivo per la seconda e per la terza annualita'  del  triennio  e'
presentata esclusivamente dai  beneficiari  degli  incentivi  per  la
prima annualita' del triennio di cui all'art. 12, comma 2,  entro  il
termine   perentorio   del   30   ottobre   dell'anno    antecedente,
rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio. 
    2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le  modalita'
previste dall'art. 7-bis, e' corredata da: 
      a) il  piano  finanziario  preventivo  che  indichi  i  ricavi,
diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attivita'
che si intendono realizzare nell'annualita' di  riferimento,  nonche'
il relativo deficit. Tale deficit non puo'  ammontare  ad  un  valore
superiore di oltre il dieci per cento rispetto  al  deficit  indicato
nell'annualita' precedente; 
      b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per  la
terza annualita' del triennio, i dati e gli elementi funzionali  alla
valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa
annuale come specificati dagli allegati B, C, D ed E; 
      c) una relazione riepilogativa  dei  progetti  o  programmi  di
iniziative e attivita' svolte nell'annualita' in corso; 
      d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di  bollo
ove il richiedente non sia esente. 
    3. E' altresi' allegata alla domanda,  la  procura,  sottoscritta
dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il
soggetto alla  compilazione,  sottoscrizione  e  presentazione  della
domanda, ove non gia' presentata ai sensi dell'art. 7, comma 3. 
    4. I fac-simili dei  documenti  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
approvati con decreto del Direttore del  Servizio  e  pubblicati  sul
sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it  - nella  sezione
dedicata alle attivita' culturali. 
    5. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilita' della domanda  e
l'archiviazione d'ufficio. 
    6. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
2, lettere b) e c) o la loro compilazione parziale comporta  una  non
valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla
base degli elementi forniti,». 
 
                              Art. 19. 
 
Inserimento dell'art. 14-bis nel decreto del Presidente della Regione
                             n. 39/2017 
 
    1. Dopo l'art. 14 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017,  e'  inserito  il   seguente:   «Art.   14-bis   (Cause   di
inammissibilita' della domanda). - 1. Sono  inammissibili  e  vengono
archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo: 
      a) presentate da soggetti diversi dai  beneficiari  individuati
ai sensi dell'art. 12, comma 2; 
      b) prive dei documenti indicati all'art. 14, comma  2,  lettere
a) e comma 3; 
      c) prive di procura firmata; 
      d) compilate e  presentate  con  modalita'  diverse  da  quelle
previste dall'art. 7-bis; 
      e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art.  14,
comma 1; 
      f) relativamente alle quali non sia  stata  prodotta,  entro  i
termini di cui all'art. 1.5, comma 1-bis, la documentazione richiesta
dal Servizio ai fini istruttori.». 
 
                              Art. 20. 
 
Modifiche all'art. 15 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                               39/2017 
 
    1. All'art. 15  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le parole:  «all'art.  8,  commi  2  e  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'art. 8-bis». 
      b) dopo il comma i, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Ove la domanda sia ritenuta rregolare  o  incompleta,
il Servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le  cause
e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci  giorni  per
provvedere alla relativa  regolarizzazione  o  integrazione,  decorso
inutilmente il quale la domanda e' considerata  inammissibile  ed  e'
archiviata d'ufficio. 
        1-ter. Qualora nella domanda non iano indicati  gli  elementi
necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o piu'  criteri  di
valutazione di cui agli articoli 10 e 11, non viene richiesta  alcuna
integrazione e non viene assegnato alcun  punteggio  in  relazione  a
tale criterio.» 
 
                              Art. 21. 
 
Modifiche all'art. 16 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                               39/2017 
 
    1. All'art. 16  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla rubrica, la parola: «soggetti» e' soppressa; 
      b)  al  comma  2,  la  parola:  «sette»,  e'  sostituita  dalla
seguente: «dieci» e le parole: «della prima annualita' del  triennio»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'annualita' precedente». 
 
                              Art. 22. 
 
Sostituzione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n.
                               39/2017 
 
    1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017,
e'   sostituito   dal   seguente:   «Art.   17.   (Concessione    del
finanziamento). -. 1.  L'incentivo  relativo  alla  seconda  e  terza
annualita' del triennio  e'  concesso  entro  sessanta  giorni  dalla
scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 1.  Su  richiesta  del
beneficiario viene  contestualmente  erogato  in  via  anticipata  un
importo corrispondente al  io°  per  cento  dell'incentivo  medesimo.
L'erogazione in via anticipata non e' subordinata alla  presentazione
di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione
di garanzie patrimoniali, ai sensi  dell'art.  32-bis,  comma  1-ter,
della legge. 
    2. Salvo quanto previsto dal  comma  i  contributi  sono  erogati
entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.». 
 
                              Art. 23. 
 
Sostituzione dell'articolo del decreto del Presidente  della  Regione
                             n. 39/2017 
 
    L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  18  rendicontazione   e   relativa
documentazione. 
    1. La rendicontazione e' presentata ai sensi  delle  disposizioni
di cui al titolo II, capo della legge regionale n. 7/2000. 
    2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono  rendicontate
fino all'ammontare dell'incentivo concesso. 
    3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente
documentazione: 
      a) il prospetto economico riepilogativo che indichi  i  ricavi,
diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attivita'
realizzate nell'annualita' precedente dai beneficiari degli incentivi
per i progetti o programmi di iniziative e attivita'; 
      b)  la  relazione  riepilogativa  delle  attivita'  svolte  dai
beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualita' precedente. 
    4.  E'  altresi'  allegata  alla  rendicontazione,  la   procura,
sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui  viene
incaricato  il   soggetto   alla   compilazione,   sottoscrizione   e
presentazione della rendicontazione, ove non gia' presentata. 
    5. I fac-simili dei  documenti  di  cui  ai  commi  3  e  4  sono
approvati con decreto del Direttore del  Servizio  e  pubblicati  sul
sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it -  nella  sezione
dedicata alle attivita' culturali,» 
 
                              Art. 24. 
 
Inserimento dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Regione
                             n. 39/2017 
 
    1. Dopo l'art. 18 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017, e' inserito il seguente: «Art. 18-bis  (Presentazione  della
rendicontazione). - 1. La rendicontazione e' predisposta e prepentata
al  Servizio,  esclusivamente  attraverso  l'utilizzo   del   sistema
informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si  accede
dal sito istituzionale  www.regione.fvg.it,  nella  sezione  dedicata
alle  attivita'  culturali,  previa  autenticazione  con  una   delle
modalita' previste dall'art. 65, comma 1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo n. 82/2005, secondo le modalita'  riportate  nelle  linee
guida per a compilazione delle  istanze,  pubblicate  sulla  medesima
pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata,
al termine della  compilazione  e  del  caricamento  degli  allegati,
all'atto della convalida finale. 
    2. La rendicontazione puo' essere sottoscritta  e  inoltrata  dal
legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura
da parte dal legale rappresentante del richiedente. 
    3. La rendicontazione e'  presentata  entro  il  termine  del  30
giugno dell'anno successivo ad ogni annualita' del triennio, pena  la
revoca del contributo. Ai fini  dell'accertamento  del  rispetto  del
termine   di   presentazione   della   rendicontazione,    fa    fede
esclusivamente la data e  l'ora  della  convalida  finale  effettuata
attraverso il sistema informatico. 
    4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione  e  caricati
sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la  firma
elettronica qualificata apposta e' considerata valida se basata su un
certificato in corso di validita'  rilasciato  da  un  prestatore  di
servizi fiduciari  riconosciuto,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera d-bis). 
    5. Le linee guida a supporto della predisposizione  e  dell'invio
della  documentazione  attraverso   il   sistema   informatico   sono
pubblicate sul sito istituzionale della  Regione,  www.regione.fvg.it
- nella sezione dedicata alle attivita' culturali. 
    6. La rendicontazione e' approvata  entro  novanta  giorni  dalla
data di presentazione.». 
 
                              Art. 25. 
 
Sostituzione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n.
                               39/2017 
 
    1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017,
e' sostituito  dal  seguente:  «art.  19  Rideterminazione  e  revoca
dell'incentivo. Qualora, dall'esame del  prospetto  riepilogativo  di
cui  all'art.  15,  comma  3,  lettera  a),  emerga   che   l'importo
dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il  deficit,
l'incentivo e' conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso
una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno. 
    2.  Qualora   venga   rendicontata   una   spesa   inferiore   al
finanziamento concesso, il finanziamento e' conseguentemente  ridotto
fino all'ammontare della spesa rendicontata. 
    3. Ai sensi  dell'art.  32  quinquies  della  legge,  qualora,  a
seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art.  18,
comma  3,  lettera  b),  eventualmente  anche  a  seguito  di   nuova
valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione prevista
dall'art. 8-bis, vengano riscontrate variazioni alle attivita' che si
erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse  ai  sensi  degli
articoli 7, comma 3, lettera d),  e  14,  comma  2,  lettera  b),  da
considerarsi  come  modifiche  sostanziali,  in   quanto   idonee   a
modificare  ex  posti  punteggi  numerici  attribuiti  in   sede   di
valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe
risultata applicando i punteggi cosi' modificati ed  il  beneficiario
restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza.  Se  in  tal
modo si viene a determinare  ex  post  un  punteggio  inferiore  alle
soglie minime di cui agli  articoli  10,  comma  3  e  11,  comma  3,
l'incentivo e' revocato. 
    4. L'incentivo e' altresi' revocato, in particolare, nei seguenti
casi: 
      a) rinuncia del beneficiario; 
      b) mancato rispetto dei  termini  perentori  stabiliti  per  la
presentazione della rendicontazione; 
      c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti  di  cui
all'art. 19-ter. 
    5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle  somme
eventualmente gia' erogate, unitamente agli interessi  calcolati  con
le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.» 
 
                              Art. 26. 
 
Inserimento del Capo III-bis del decreto del Presidente della Regione
                             n. 39/2017 
 
    1. Dopo l'art. 19 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017, e' inserito il Capo seguente:  «Capo  III-bis  Obblighi  del
beneficiario. «art. 19-bis Obblighi del beneficiario 
    I beneficiari sono tenuti, in particolare, a: 
      a) utilizzare la posta elettronica certificata  per  tutte  Ire
comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3; 
      b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal
decreto legislativo n. 159/2011; 
      c)  avere,  al  momento  della  erogazione  dell'incentivo,  la
propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai
sensi degli articoli 4, comma 4 e s, comma 4; 
      d) mantenere i requisiti di' ammissibilita' per tutta la durata
del triennio, ai sensi degli articoli 4 e 5; 
      e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento; 
      f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di
cui all'articolo la bis, comma 3; 
      g) consentire e  agevolare  ispezioni  e  controlli,  ai  sensi
dell'art. 19-quater; 
      h)  apporre  il  logo  della  Regione  su  tutto  il  materiale
promozionale  dell'iniziativa  progettuale,  quale,  in  particolare,
volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e  siti  internet
dedicati, a partire dalla data del decreto di cui all'art. 12,  comma
2; 
      i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria  sede,
la documentazione comprovante la realizzazione dell'attivita' per cui
e' stato concesso l'incentivo e,  in  particolare,  rassegne  stampa,
pubblicazioni, video, inviti, newsletter,  comunicazioni  digitali  e
via web e  social  media,  e  da  cui  emerga  l'evidenza  data  alla
contribuzione regionale; 
      j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti  dall'art.
1, commi da 125 a 127, della legge n. 124/2017. 
    Art. 19-ter (Mantenimento dei requisiti di ammissibilita'). -. 1.
Il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' di cui agli  articoli
4 e  5,  e'  attestato  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla
presentazione della  rendicontazione  di  cui  all'art.  18,  con  le
modalita' e i  termini  di  cui  all'art. 18-bis.  La  dichiarazione,
riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e  inoltrata,
al termine della  compilazione  e  del  caricamento  degli  allegati,
all'atto della convalida finale. 
    2. Il mancato  invio  della  dichiarazione  di  cui  al  comma  i
comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'art. 45
della legge regionale n. 7/2000. Prima di disporre l'ispezione  o  il
controllo, il Servizio  ha  facolta'  di  sollecitare  l'invio  della
dichiarazione, richiedendo la  trasmissione  della  stessa  entro  un
termine perentorio. 
    3.  Il  mancato  rispetto  del  mantenimento  dei  requisiti   di
ammissibilita' comporta la revoca del  provvedimento  di  concessione
dell'incentivo. 
    Art. 19-quater ispezioni e controlli 
    1. Nel corso  dell'intero  procedimento  per  la  concessione  ed
erogazione  dell'incentivo,  nonche',  per  tutta   la   durata   del
mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento,  possono  essere
disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi  dell'art.
44 della legge regionale 7/2000.». 
 
                              Art. 27. 
 
Sostituzione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n.
                               39/2017 
 
    1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, e'
sostituito dal seguente; «art. 21. (Spese  ammissibili).  -  1.  Sono
ammissibili, a titolo esemplificativo e non  tassativo,  le  seguenti
tipologie di spese: 
      a) spese di personale: retribuzione  lorda  del  personale  del
soggetto beneficiario impiegato  in  mansioni  relative  al  progetto
oggetto  di  finanziamento,  ad  esempio,  personale  amministrativo,
tecnico, artistico, organizzativo, direzionale, assunto o  altrimenti
contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto  di  lavoro  o  di
prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico  del  soggetto
beneficiario.  Spese  per  compensi,  a  titolo  esemplificativo,   a
relatori  studiosi  e  artisti  in  genere,  inclusi  oneri  fiscali,
previdenziali assicurativi qualora  siano  obbligatori  per  legge  e
nella  misura  in  cui  rimangono   effettivamente   a   carico   del
destinatario. Spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute  dal
beneficiario relative al personale di cui sopra, ed eventuali  diarie
forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sosterrte dal
personale sono ammissibili nella misura  massima  del  20  per  cento
dell'importo dell'in entivo.  Esclusivamente  per  le  iniziative  di
divulgazione,  le  spese  e-gli  oneri  sociali  per   il   personale
amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento
dell'importo dell'incentivo; 
      b)  spese  di  produzione:  spese  per   l'acquisto   di   beni
strumentali, necessari alla realizzazione del  progetto,  esclusa  la
spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e
la   manutenzione   di   materiale   audioviisivo,   cinematografico,
scientifico  e  librario;  spese  per  l'allestimento  di   strutture
architettoniche  mobili  utilizzate  per  il  progetto;   spese   per
l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e acl altri contenuti
protetti  da  diritti  di  proprieta'  intellettuale;  spese  per  il
trasporto o la  spedizione'  di  opere,  di  strumenti,  e  di  altre
attrezzature e connesse  spese  assicurative;  spese  per  premi  per
concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle iniziative
finanziate, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo  delle
nuove tecnologie; spese di ospitalita' per partecipanti al  progetto.
Nella misura massima del s per cento dell'importo del  finanziamento,
spese  di  rappresentanza  costituite  esclusivamente  da  spese  per
rinfreschi, catering, o allestimenti ornamentali; 
      c) spese di pubblicita' e di promozione spese  per  servizi  di
ufficio stampa; spese  per  stampe,  distribuzione  e  affissione  di
locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa
video,   registrazione   audio,   servizi   fotografici;   spese   di
pubblicita'; spese per la gestione e la manutenzione  del  sito  web;
altre spese di promozione; 
      d) spese per la gestione di spazi: canoni di locazione di spazi
per le attivita'  divulgative  e  artistiche  previste  dal  progetto
finanziato, spese di  assicurazione,  per  la  manutenzione,  per  le
utenze e per la pulizia di  spazi  utilizzati  per  la  realizzazione
delle iniziative finanziate; 
      e) spese generali di funzionamento: spese per la  fornitura  di
elettricita', gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e
spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle
sedi operative; spese per l'acquisto di  beni  strumentali  destinati
alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio  o  per
la locazione finanziaria di  beni  strumentali  destinati  alla  sede
legale o alle sedi operative, escluse le spese per  il  riscatto  dei
beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese
telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e
delle apparecchiature informatiche  e  multimediali;  spese  postali;
spese  di  cancelleria;  spese  bancarie;   spese   per   i   servizi
professionali  di  consulenza  all'amministrazione   (commercialista,
consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze  economiche,
consulenze  tecniche);  spese  relative  agli   automezzi   intestati
all'associazione,  spese  assicurative  per  responsabilita'  civile;
spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria
del soggetto beneficiario. 
    2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e)  del
comma i sono ammissibili  nella  misura  massima  del  30  per  cento
dell'importo del finanziamento  destinato  a  progetti  triennali  di
rilevanza regionale concernenti iniziative. 
    3. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e)  del
comma i sono ammissibili  nella  misura  massima  del  70  per  cento
dell'importo del finanziamento  destinato  a  progetti  triennali  di
rilevanza regionale concernenti iniziative ed attivita' di centri. 
    4. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali  di  cui
alle lettere b), ed e) del comma  i  sono  ammissibili  nella  misura
massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento. 
    5. Sono ammissibili le  spese  sostenute  per  iniziative  svolte
anche al di fuori del territorio  regionale  e  nazionale,  ai  sensi
dell'art. 32-ter della legge.». 
 
                              Art. 28. 
 
Abrogazione all'art. 24 del  decreto  del  Presidente  della  Regione
                               39/2017 
 
    1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017,
e' abrogato. 
 
                              Art. 29. 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Per il triennio 2017-2019, continua a trovare applicazione  la
disciplina previgente. 
    2. Le domande di incentivo per la prima annualita'  del  triennio
2020-2022 sono presentate entro il termine perentorio di venti giorni
all'entrata in vigore del presente regolamento. 
    3. Solo per la prima annualita'  del  triennio  2020-2022,  nelle
more degli opportuni adeguamenti tecnologici del sistema  informatico
per la presentazione delle istanze on line, le domande  di  incentivo
di cui al  presente  regolamento  vengono  presentate  esclusivamente
tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  e   secondo   quanto
stabilit9 dai commi 4 e 5. 
    4. La domanda di incentivo e' redatta sul modello pubblicato  sul
sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it,  nella  sezione
dedicata  lalle  attivita'   culturali,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante dell'istante o da altro soggetto munito di procura. 
    5. Le dichiarazioni sostitutive  di  cui  all'art.  7,  comma  3,
lettera a) sono corredate dalla fotocopia del documento di  identita'
in corso di validita', dve necessario. 
    6. Sono fatte salve le domande presentate per la prima annualita'
del triennio 2020-2022 nelle more dell'entrata in vigore del presente
regolamento.  Il  Servizio  competente  provvede  a   richiedere   le
integrazioni alla documentazione di domanda, ove necessario, entro 15
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
 
                              Art. 30. 
 
Sostituzione allegati A, B, C, D ed  E  ail  decreto  del  Presidente
                      della Regione n. 39/2017 
 
    1. L'allegato A  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017, e' sostituito dall'Allegato A al presente regolamento. 
    2. L'allegato B  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017, e' sostituito dall'Allegato B al presente regolamento. 
    3. L'allegato C  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017, e' sostituito dall'Allegato C al presente regolamento. 
    4. L'allegato D  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017, e' sostituito dall'Allegato D al presente regolamento. 
    5. L'allegato E  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
39/2017, e' sostituito dall'Allegato E al presente regolamento. 
 
                              Art. 31. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione.