Art. 11 Procedura per la presentazione di comunicazione di svolgimento di attivita' sanitaria 1. La comunicazione e' presentata dal legale rappresentante al comune competente per territorio con modalita' dematerializzate. La comunicazione prevede l'autocertificazione del possesso dei requisiti individuati con atto della Giunta regionale. 2. Dopo l'avvio dell'attivita', il comune, l'azienda sanitaria territoriale e la regione, avvalendosi del Dipartimento di sanita' pubblica competente per territorio, dispongono l'effettuazione di visite di controllo dandosi reciproca comunicazione dell'avvio e dell'esito delle visite. L'esito deve essere tempestivamente comunicato anche alla struttura interessata. 3. Qualora, a seguito di controllo, venga accertata la presenza di condizioni che possano pregiudicare la tutela della salute dei cittadini, il comune dispone la sospensione dell'attivita', anche limitatamente all'esercizio di alcune prestazioni, previa diffida al legale rappresentante o all'esercente della struttura interessata; l'attivita' puo' essere nuovamente esercitata al superamento documentato delle criticita' considerate anche le azioni intraprese dalla struttura a tutela degli utenti eventualmente esposti al rischio.