Art. 11 
 
Procedura per la presentazione di  comunicazione  di  svolgimento  di
                         attivita' sanitaria 
 
  1. La comunicazione e'  presentata  dal  legale  rappresentante  al
comune competente per territorio con modalita'  dematerializzate.  La
comunicazione prevede l'autocertificazione del possesso dei requisiti
individuati con atto della Giunta regionale. 
  2. Dopo l'avvio  dell'attivita',  il  comune,  l'azienda  sanitaria
territoriale e la regione, avvalendosi del  Dipartimento  di  sanita'
pubblica competente per  territorio,  dispongono  l'effettuazione  di
visite di controllo  dandosi  reciproca  comunicazione  dell'avvio  e
dell'esito  delle  visite.  L'esito   deve   essere   tempestivamente
comunicato anche alla struttura interessata. 
  3. Qualora, a seguito di controllo, venga accertata la presenza  di
condizioni che  possano  pregiudicare  la  tutela  della  salute  dei
cittadini, il comune dispone  la  sospensione  dell'attivita',  anche
limitatamente all'esercizio di alcune prestazioni, previa diffida  al
legale rappresentante o all'esercente  della  struttura  interessata;
l'attivita'  puo'  essere  nuovamente   esercitata   al   superamento
documentato delle criticita' considerate anche le  azioni  intraprese
dalla struttura  a  tutela  degli  utenti  eventualmente  esposti  al
rischio.