Art. 14 Elenco dei valutatori 1. E' istituito, presso l'organismo tecnicamente accreditante, l'elenco dei valutatori per l'accreditamento, composto da professionisti appositamente formati e qualificati, appartenenti a strutture pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale. 2. Il direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale propone alla Giunta regionale i requisiti professionali, i criteri di accesso ed esclusione dall'elenco, le modalita' di impiego dei valutatori, nonche' i tempi e le modalita' di gestione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco dei valutatori, garantendo imparzialita' e trasparenza.