Art. 14 
 
                        Elenco dei valutatori 
 
  1. E'  istituito,  presso  l'organismo  tecnicamente  accreditante,
l'elenco   dei   valutatori   per   l'accreditamento,   composto   da
professionisti appositamente formati e  qualificati,  appartenenti  a
strutture pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale. 
  2. Il direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale  propone
alla Giunta regionale i requisiti professionali, i criteri di accesso
ed esclusione dall'elenco, le modalita' di  impiego  dei  valutatori,
nonche' i tempi e le modalita' di gestione,  di  pubblicazione  e  di
aggiornamento dell'elenco dei valutatori, garantendo imparzialita'  e
trasparenza.