Art. 15 Procedura per la concessione dell'accreditamento 1. Ai fini del rilascio dell'accreditamento, il soggetto giuridico richiedente e' il legale rappresentante della struttura interessata. 2. L'accreditamento e' concesso o negato dal direttore generale competente in materia di sanita' su proposta del coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte del legale rappresentante della struttura interessata, sulla base della coerenza con la programmazione regionale, della valutazione dei requisiti soggettivi e dei documenti presentati a corredo della domanda. 3. L'accreditamento puo' essere concesso anche con prescrizioni, indicando il termine per la risoluzione delle criticita' evidenziate. 4. Le attivita' di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso la struttura interessata, sono effettuate dall'organismo tecnicamente accreditante entro sei mesi dalla concessione dell'accreditamento. 5. In caso di risultanze negative delle verifiche di cui al comma 4, il direttore generale competente in materia di sanita' puo' disporre l'accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticita' evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione. In caso di mancato adempimento trova applicazione quanto disposto dall'art. 17.