Art. 15 
 
          Procedura per la concessione dell'accreditamento 
 
  1. Ai fini del rilascio dell'accreditamento, il soggetto  giuridico
richiedente e' il legale rappresentante della struttura interessata. 
  2. L'accreditamento e' concesso o  negato  dal  direttore  generale
competente  in  materia  di  sanita'  su  proposta  del  coordinatore
regionale  per  l'autorizzazione  e  l'accreditamento  entro  novanta
giorni  dalla  presentazione  della  domanda  da  parte  del   legale
rappresentante della struttura interessata, sulla base della coerenza
con la programmazione  regionale,  della  valutazione  dei  requisiti
soggettivi e dei documenti presentati a corredo della domanda. 
  3. L'accreditamento puo' essere concesso  anche  con  prescrizioni,
indicando il termine per la risoluzione delle criticita' evidenziate. 
  4. Le attivita' di verifica finalizzate ad  accertare  il  possesso
dei requisiti di  accreditamento,  mediante  sopralluoghi  presso  la
struttura interessata, sono  effettuate  dall'organismo  tecnicamente
accreditante entro sei mesi dalla concessione dell'accreditamento. 
  5. In caso di risultanze negative delle verifiche di cui  al  comma
4, il direttore  generale  competente  in  materia  di  sanita'  puo'
disporre l'accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati
al superamento  delle  criticita'  evidenziate,  indicando  il  tempo
concesso per la loro risoluzione.  In  caso  di  mancato  adempimento
trova applicazione quanto disposto dall'art. 17.