Art. 16 Attivita' di monitoraggio delle strutture accreditate 1. Le attivita' di monitoraggio includono l'effettuazione di verifiche relative alle strutture sanitarie, alle articolazioni e alle loro forme di integrazione in relazione alle priorita' individuate dalla programmazione regionale e alla rilevazione di indicatori per la valutazione dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. 2. Il direttore generale competente in materia di sanita', sentito il coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento, individua i programmi di monitoraggio sulle strutture sanitarie accreditate e gli indicatori di cui al comma 1. 3. Il coordinatore regionale per l'autorizzazione e accreditamento effettua il monitoraggio e puo' dare mandato all'organismo tecnicamente accreditante di effettuare visite di sorveglianza delle strutture. 4. Sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 1, il direttore generale competente in materia di sanita' puo' disporre prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticita' evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione. In caso di mancato adempimento trova applicazione quanto disposto dall'art. 17.