Art. 16 
 
        Attivita' di monitoraggio delle strutture accreditate 
 
  1.  Le  attivita'  di  monitoraggio  includono  l'effettuazione  di
verifiche relative alle strutture  sanitarie,  alle  articolazioni  e
alle  loro  forme  di  integrazione  in  relazione   alle   priorita'
individuate dalla programmazione  regionale  e  alla  rilevazione  di
indicatori per la valutazione dell'attivita' svolta e  dei  risultati
raggiunti,  ai  sensi  dell'art.  8-quater,  comma  1,  del   decreto
legislativo n. 502 del 1992. 
  2. Il direttore generale competente in materia di sanita',  sentito
il coordinatore regionale per  l'autorizzazione  e  l'accreditamento,
individua i  programmi  di  monitoraggio  sulle  strutture  sanitarie
accreditate e gli indicatori di cui al comma 1. 
  3. Il coordinatore regionale per l'autorizzazione e  accreditamento
effettua  il  monitoraggio  e   puo'   dare   mandato   all'organismo
tecnicamente accreditante di effettuare visite di sorveglianza  delle
strutture. 
  4. Sulla base degli esiti delle verifiche di cui  al  comma  1,  il
direttore generale competente in materia  di  sanita'  puo'  disporre
prescrizioni  di  adempimenti  finalizzati   al   superamento   delle
criticita' evidenziate, indicando  il  tempo  concesso  per  la  loro
risoluzione. In caso di mancato adempimento trova applicazione quanto
disposto dall'art. 17.