Art. 20 
 
                      Programmazione regionale 
 
  1. La Giunta regionale, nel rispetto delle  normative  nazionali  e
regionali in materia e delle eventuali limitazioni  introdotte  dalle
stesse, stabilisce periodicamente  gli  indirizzi  di  programmazione
sanitaria ai quali e' subordinata la concessione  dell'accreditamento
con la finalita' di  individuare  una  pluralita'  di  produttori  di
servizi sanitari articolata e flessibile per soddisfare il fabbisogno
del Servizio sanitario regionale.