Art. 23 
 
              Norme di prima applicazione e transitorie 
 
  1. Ai fini della presentazione della comunicazione  di  svolgimento
di attivita'  sanitarie  di  cui  all'art.  10,  si  prevede  che  le
strutture sanitarie gia' operanti possano continuare  a  svolgere  la
propria attivita' e siano tenute a  presentare  la  stessa  entro  il
termine  di  novanta  giorni  dalla   data   di   pubblicazione   del
provvedimento della Giunta regionale di cui art. 5, comma 3,  lettera
b), nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna. 
  2. I provvedimenti  di  autorizzazione  all'esercizio  adottati  in
attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n.  4  (Disciplina
degli  accertamenti  della  disabilita'   -   Ulteriori   misure   di
semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale)
conservano validita' e ne sono fatti salvi gli effetti. 
  3. I provvedimenti di accreditamento adottati in  attuazione  della
legge  regionale  12  ottobre  1998,  n.  34  (Norme  in  materia  di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica  14
gennaio 1997) conservano validita' e ne sono fatti salvi gli  effetti
per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di concessione. 
  4. I procedimenti di  accreditamento  non  conclusi  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge si svolgono nel rispetto delle
modalita' e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998.