Art. 23 Norme di prima applicazione e transitorie 1. Ai fini della presentazione della comunicazione di svolgimento di attivita' sanitarie di cui all'art. 10, si prevede che le strutture sanitarie gia' operanti possano continuare a svolgere la propria attivita' e siano tenute a presentare la stessa entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui art. 5, comma 3, lettera b), nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna. 2. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilita' - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) conservano validita' e ne sono fatti salvi gli effetti. 3. I provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) conservano validita' e ne sono fatti salvi gli effetti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di concessione. 4. I procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono nel rispetto delle modalita' e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998.