Art. 25 
 
                Abrogazione di disposizioni regionali 
 
  1. A decorrere dalla entrata in vigore della  presente  legge  sono
abrogati: 
    a) la legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica  14
gennaio 1997); 
    b) il titolo IV (articoli da 18 a 24) della  legge  regionale  19
febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della  disabilita'
- Ulteriori  misure  di  semplificazione  ed  altre  disposizioni  in
materia sanitaria e sociale); 
    c) il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2004,
n. 29 (Norme generali sull'organizzazione  ed  il  funzionamento  del
servizio sanitario regionale). 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 6 novembre 2019 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).