Art. 25 Abrogazione di disposizioni regionali 1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997); b) il titolo IV (articoli da 18 a 24) della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilita' - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale); c) il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 6 novembre 2019 BONACCINI (Omissis).