Art. 3 Coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento 1. La Giunta regionale, su proposta della direzione generale competente in materia di sanita', al fine di garantire la piu' ampia coerenza tra i processi autorizzativi e quelli di accreditamento delle strutture sanitarie, nonche' per perseguire obiettivi di razionalizzazione organizzativa e condizioni di omogeneita' nell'esercizio delle funzioni in materia, individua il coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento tra i responsabili dei servizi della direzione stessa. 2. Le modalita' organizzative, le risorse umane e strumentali da assegnare al coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, sono definiti dal direttore generale competente in materia di sanita'. 3. Il coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento garantisce lo svolgimento delle seguenti funzioni: a) coordina il processo di formazione e revisione dei requisiti generali e specifici per l'autorizzazione e l'accreditamento garantendo che lo stesso sia metodologicamente controllato, condiviso e trasparente; b) si esprime in ordine alle modalita' di applicazione dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento e risolve questioni interpretative inerenti ai requisiti stessi; c) assicura il coordinamento delle commissioni per l'autorizzazione istituite presso i Dipartimenti di sanita' pubblica delle aziende unita' sanitarie locali (aziende Usl) al fine di garantire omogeneita' nella valutazione per il rilascio del parere e nell'attivita' di verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti autorizzativi e individua i criteri di priorita' per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 8, comma 7; d) in coerenza con la programmazione regionale propone alla direzione generale competente in materia di sanita' un piano per le attivita' volte al rilascio, rinnovo e monitoraggio dell'accreditamento; e) da' mandato all'organismo tecnicamente accreditante di cui all'art. 13 per l'effettuazione delle verifiche di competenza; f) formula proposta motivata al direttore generale competente in materia di sanita' per concessione, diniego, rinnovo, sospensione e revoca dell'accreditamento, anche sulla base degli esiti delle verifiche effettuate dall'organismo tecnicamente accreditante; g) valuta le informazioni ai fini del monitoraggio delle strutture sanitarie di cui all'art. 16, dando mandato all'organismo tecnicamente accreditante di effettuare eventuali ulteriori valutazioni; h) mantiene i rapporti con i servizi della direzione generale competente in materia di sanita' al fine di garantire il raccordo tra le proprie funzioni e le politiche e le competenze di settore; i) formula proposte in merito ai dati che devono essere raccolti mediante l'anagrafe delle strutture, nonche' le indicazioni relative alle modalita' di funzionamento della stessa e ne monitora l'implementazione. 4. Il coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento puo' avvalersi del supporto tecnico dell'organismo tecnicamente accreditante per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) e b).