Art. 3 
 
   Coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento 
 
  1. La  Giunta  regionale,  su  proposta  della  direzione  generale
competente in materia di sanita', al fine di garantire la piu'  ampia
coerenza tra i processi  autorizzativi  e  quelli  di  accreditamento
delle  strutture  sanitarie,  nonche'  per  perseguire  obiettivi  di
razionalizzazione   organizzativa   e   condizioni   di   omogeneita'
nell'esercizio delle funzioni in materia, individua  il  coordinatore
regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento tra i  responsabili
dei servizi della direzione stessa. 
  2. Le modalita' organizzative, le risorse umane  e  strumentali  da
assegnare  al   coordinatore   regionale   per   l'autorizzazione   e
l'accreditamento, per l'espletamento delle funzioni di cui  al  comma
3, sono definiti dal direttore  generale  competente  in  materia  di
sanita'. 
  3.   Il   coordinatore    regionale    per    l'autorizzazione    e
l'accreditamento garantisce lo svolgimento delle seguenti funzioni: 
    a) coordina il processo di formazione e revisione  dei  requisiti
generali  e  specifici  per   l'autorizzazione   e   l'accreditamento
garantendo che lo stesso sia metodologicamente controllato, condiviso
e trasparente; 
    b) si esprime  in  ordine  alle  modalita'  di  applicazione  dei
requisiti di autorizzazione e di accreditamento e  risolve  questioni
interpretative inerenti ai requisiti stessi; 
    c)   assicura   il   coordinamento    delle    commissioni    per
l'autorizzazione istituite presso i Dipartimenti di sanita'  pubblica
delle aziende unita'  sanitarie  locali  (aziende  Usl)  al  fine  di
garantire omogeneita' nella valutazione per il rilascio del parere  e
nell'attivita' di verifica della sussistenza e della  permanenza  dei
requisiti autorizzativi  e  individua  i  criteri  di  priorita'  per
l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 8, comma 7; 
    d) in coerenza  con  la  programmazione  regionale  propone  alla
direzione generale competente in materia di sanita' un piano  per  le
attivita'    volte    al    rilascio,    rinnovo    e    monitoraggio
dell'accreditamento; 
    e) da' mandato all'organismo  tecnicamente  accreditante  di  cui
all'art. 13 per l'effettuazione delle verifiche di competenza; 
    f) formula proposta motivata al direttore generale competente  in
materia di sanita' per concessione, diniego, rinnovo,  sospensione  e
revoca  dell'accreditamento,  anche  sulla  base  degli  esiti  delle
verifiche effettuate dall'organismo tecnicamente accreditante; 
    g)  valuta  le  informazioni  ai  fini  del  monitoraggio   delle
strutture sanitarie di cui all'art. 16, dando  mandato  all'organismo
tecnicamente   accreditante   di   effettuare   eventuali   ulteriori
valutazioni; 
    h) mantiene i rapporti con i  servizi  della  direzione  generale
competente in materia di sanita' al fine di garantire il raccordo tra
le proprie funzioni e le politiche e le competenze di settore; 
    i) formula proposte in merito ai dati che devono essere  raccolti
mediante l'anagrafe delle strutture, nonche' le indicazioni  relative
alle  modalita'  di  funzionamento  della  stessa   e   ne   monitora
l'implementazione. 
  4.   Il   coordinatore    regionale    per    l'autorizzazione    e
l'accreditamento puo' avvalersi del supporto  tecnico  dell'organismo
tecnicamente accreditante per lo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 3, lettere a) e b).