Art. 5 
 
Disposizioni   comuni   all'autorizzazione   alla   realizzazione   e
                            all'esercizio 
 
  1. Oggetto dell'autorizzazione sono  le  strutture  fisiche,  anche
mobili, ove vengono erogate prestazioni sanitarie,  ivi  comprese  le
sedi di partenza per i servizi che erogano prestazioni di  assistenza
al domicilio del  paziente  o  sul  territorio  nonche'  le  sedi  di
erogazione  di  prestazioni  in  telemedicina.  Tali  strutture,   in
applicazione di quanto  disposto  dalla  normativa  nazionale  e  dal
presente   capo,   sono   assoggettate   ad    autorizzazione    alla
realizzazione, all'installazione,  all'esercizio  o  alla  disciplina
della comunicazione di attivita' sanitaria  secondo  quanto  disposto
dal comma 3. 
  2. I  provvedimenti  di   autorizzazione   alla   realizzazione   e
all'esercizio individuano le strutture o parti di  esse,  nonche'  le
discipline e le funzioni erogabili. L'atto autorizzativo indica nello
specifico    il    soggetto    pubblico    o     privato     titolare
dell'autorizzazione, la denominazione e l'ubicazione della  struttura
autorizzata, la tipologia delle funzioni e le discipline esercitate e
il nominativo  del  direttore  sanitario  o  del  responsabile  della
struttura sanitaria ove previsto. 
  3.  La  Giunta  regionale,  sentito  il  parere  della  commissione
assembleare competente, definisce con proprie deliberazioni: 
    a) le tipologie di strutture assoggettate all'autorizzazione alla
realizzazione,    ivi    comprese    le    tecnologie    assoggettate
all'autorizzazione all'installazione; 
    b) le tipologie di  strutture  che,  per  la  complessita'  delle
prestazioni erogate e per il rischio  che  queste  comportano  per  i
pazienti o per gli operatori, per le loro dimensioni o  per  le  loro
caratteristiche organizzative, sono  assoggettate  all'autorizzazione
all'esercizio, nonche' le tipologie di  strutture  assoggettate  alla
sola comunicazione di svolgimento di attivita' sanitaria; 
    c)  i   requisiti   di   natura   strutturale,   tecnologica   ed
organizzativa necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui
ai commi 1 e 2, provvedendo altresi' al loro periodico aggiornamento.