Art. 5 Disposizioni comuni all'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio 1. Oggetto dell'autorizzazione sono le strutture fisiche, anche mobili, ove vengono erogate prestazioni sanitarie, ivi comprese le sedi di partenza per i servizi che erogano prestazioni di assistenza al domicilio del paziente o sul territorio nonche' le sedi di erogazione di prestazioni in telemedicina. Tali strutture, in applicazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e dal presente capo, sono assoggettate ad autorizzazione alla realizzazione, all'installazione, all'esercizio o alla disciplina della comunicazione di attivita' sanitaria secondo quanto disposto dal comma 3. 2. I provvedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio individuano le strutture o parti di esse, nonche' le discipline e le funzioni erogabili. L'atto autorizzativo indica nello specifico il soggetto pubblico o privato titolare dell'autorizzazione, la denominazione e l'ubicazione della struttura autorizzata, la tipologia delle funzioni e le discipline esercitate e il nominativo del direttore sanitario o del responsabile della struttura sanitaria ove previsto. 3. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione assembleare competente, definisce con proprie deliberazioni: a) le tipologie di strutture assoggettate all'autorizzazione alla realizzazione, ivi comprese le tecnologie assoggettate all'autorizzazione all'installazione; b) le tipologie di strutture che, per la complessita' delle prestazioni erogate e per il rischio che queste comportano per i pazienti o per gli operatori, per le loro dimensioni o per le loro caratteristiche organizzative, sono assoggettate all'autorizzazione all'esercizio, nonche' le tipologie di strutture assoggettate alla sola comunicazione di svolgimento di attivita' sanitaria; c) i requisiti di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, provvedendo altresi' al loro periodico aggiornamento.