Art. 7 
 
                    Autorizzazione all'esercizio 
 
  1. L'esercizio delle attivita' sanitarie da parte  delle  strutture
pubbliche o private operanti sul territorio regionale e'  subordinato
al rilascio di specifica autorizzazione. 
  2.  L'autorizzazione  all'esercizio  di  cui   al   comma   1,   in
ottemperanza  a  quanto  definito   dall'art.   8-ter   del   decreto
legislativo n. 502 del 1992, e' richiesta per strutture  che  erogano
prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno e per
le  strutture  sanitarie  che  erogano  prestazioni  diagnostiche   e
terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un  rischio
per la sicurezza del paziente o per gli  operatori,  nonche'  per  le
strutture   con   caratteristiche   organizzative   di    particolare
complessita'. 
  3.  Per  le  strutture  sanitarie  non   incluse   nel   comma   2,
caratterizzate da minore complessita' clinica  ed  organizzativa,  e'
prevista  la  presentazione  della   comunicazione   di   svolgimento
dell'attivita' sanitaria di cui all'art. 10.