Art. 7 Autorizzazione all'esercizio 1. L'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private operanti sul territorio regionale e' subordinato al rilascio di specifica autorizzazione. 2. L'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1, in ottemperanza a quanto definito dall'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e' richiesta per strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno e per le strutture sanitarie che erogano prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente o per gli operatori, nonche' per le strutture con caratteristiche organizzative di particolare complessita'. 3. Per le strutture sanitarie non incluse nel comma 2, caratterizzate da minore complessita' clinica ed organizzativa, e' prevista la presentazione della comunicazione di svolgimento dell'attivita' sanitaria di cui all'art. 10.