Art. 2 Norme finanziarie 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo 1 (Spese correnti) dello Stato di previsione della spesa del Bilancio per gli anni 2019-2021. 2. All'onere complessivo di 200.000 euro derivante dal comma 1, si provvede per l'anno 2019 come di seguito indicato: a) mediante storno di 109.000 euro sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; b) mediante storno di 70.000 euro sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; c) mediante storno di 25.000 euro sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 3. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.