Art. 2 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, e'  autorizzata
la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1
(Servizi istituzionali, generali e di  gestione)  -  Programma  n.  1
(Organi istituzionali) - Titolo 1 (Spese  correnti)  dello  Stato  di
previsione della spesa del Bilancio per gli anni 2019-2021. 
  2. All'onere complessivo di 200.000 euro derivante dal comma 1,  si
provvede per l'anno 2019 come di seguito indicato: 
  a) mediante storno di 109.000 euro sulla  Missione  n.  1  (Servizi
istituzionali, generali e di gestione) -  Programma  n.  3  (Gestione
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo  n.
1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2019-2021; 
  b) mediante storno di 70.000 euro  sulla  Missione  n.  1  (Servizi
istituzionali, generali e di gestione) -  Programma  n.  4  (Gestione
delle entrate tributarie e  servizi  fiscali)  -Titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2019-2021; 
  c) mediante storno di 25.000 euro  sulla  Missione  n.  1  (Servizi
istituzionali, generali e di  gestione)  -  Programma  n.  11  (Altri
servizi generali) - Titolo n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 
  3. Ai sensi dell'art. 10,  comma  4,  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42),  e'  allegato  il  prospetto  denominato
«Allegato atto  di  variazione  di  bilancio  riportante  i  dati  di
interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del  medesimo  decreto
legislativo.