Allegato Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2018, n. 203/Pres. Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento dispone modifiche al regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2018, n. 203. Art. 2. Modifiche all'art. 2 del DPReg n. 203/2018 1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) dopo le parole: «n. 1303/2013» sono aggiunte le seguenti: «di seguito RDC, cosi' come modificato dal regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, di seguito Regolamento finanziario,»; b) alla lettera p) le parole: «per le finalita' del Sistema nazionale di monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «per il monitoraggio, a cui vengono correlate le informazioni contenute nelle varie strutture dati del Protocollo unico di colloquio»; c) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: «Beneficiario: secondo quanto stabilito all'art. 2 paragrafo 2 numero 10) del RDC, il beneficiario e' un organismo pubblico o privato o una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. Nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200.000 euro, nel qual caso lo Stato membro puo' decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della commissione (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014) mentre nell'ambito degli strumenti finanziari, ai sensi del titolo IV della parte II del RDC, il beneficiario e' l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi.»; d) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: «Forme del sostegno: il RDC introduce la differenziazione delle forme di sostegno dei fondi SIE nelle seguenti quattro fattispecie: 1. sovvenzioni (art. 180 Regolamento finanziario); 2. assistenza rimborsabile; 3. strumenti finanziari (art. 2 paragrafo 1 n. 29) del Regolamento finanziario); 4. premi (art. 2 paragrafo 1 n 48) del Regolamento finanziario).»; e) la lettera u) e' sostituita dalla seguente: «Contratti pubblici (appalti e concessioni): per contratti pubblici si intendono sia gli appalti pubblici, sia le concessioni, come disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)»; f) la lettera w) e' sostituita dalla seguente: «Partecipante: persona che beneficia direttamente di un intervento del FSE, che puo' essere identificata ed alla quale e' possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche;». Art. 3. Modifiche all'art. 4 del DPReg n. 203/2018 1. Al comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera g) dopo le parole: «per l'esecuzione» sono aggiunte le seguenti: «, i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilita'»; b) dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente: «p bis) collaborare con l'AdG nelle attivita' legate ai controlli di primo livello delle operazioni finanziate, per verificare l'effettiva realizzazione delle operazioni e l'ammissibilita' delle spese dichiarate dai beneficiari;». Art. 4. Modifica all'art. 5 del DPReg n. 203/2018 1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 la lettera k) e' abrogata. Art. 5. Modifiche all'art. 6 del DPReg n. 203/2018 1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati. b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nell'esercizio delle loro funzioni le SRA sono tenute a utilizzare le procedure e la manualistica definita dall'AdG, gli atti di indirizzo e pianificazione, i regolamenti e le leggi regionali pertinenti, le procedure informatizzate ed i sistemi di controllo adottati nel quadro del POR FSE.». Art. 6. Modifiche all'art. 8 del DPReg n. 203/2018 1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nell'attuazione di un programma specifico, l'AdG e le SRA applicano i principi generali di parita' di trattamento, non discriminazione e trasparenza, sia per le forme di sostegno contributive che per i contratti pubblici.». b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le SRA ricorrono alle procedure previste dal Codice dei contratti, eventualmente con l'ausilio del Servizio centrale unica di committenza, ogni qualvolta nel PPO di riferimento, per l'attuazione di un programma specifico, si richieda l'acquisizione di beni o servizi a favore dell'Amministrazione regionale.». c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso le SRA ricorrano a forme di sostegno contributive, gli avvisi pubblici riguardano: a) la selezione di soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate dalla SRA; b) la selezione di operazioni che assumono il carattere di prototipo; c) la selezione di operazioni di carattere formativo; d) la selezione di operazioni di carattere non formativo.». d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I contenuti minimi degli avvisi pubblici relativi alla selezione di candidature, presentate da soggetti aventi titolo, ai sensi del comma 2, lettera a) sono i seguenti: a) asse prioritario, priorita' di investimento, obiettivo specifico, azione, settore di intervento e altre indicazioni funzionali all'inquadramento delle operazioni nel Sistema di monitoraggio; b) quadro normativo e principali atti di riferimento; c) indicatori previsti, in relazione allo specifico avviso e trattamento dei dati e quantificazione dei valori, in relazione all'attuazione dell'avviso; d) oggetto dell'avviso; e) termini e modalita' per la presentazione delle proposte progettuali; f) soggetti proponenti e soggetti attuatori; g) diritti e obblighi del soggetto attuatore; h) destinatari; i) parametri finanziari; j) risorse finanziarie disponibili; k) requisiti inerenti all'informazione, comunicazione e visibilita'; l) criteri per la selezione delle proposte progettuali; m) modalita' per l'approvazione delle proposte progettuali; n) termini di esecuzione; o) termini per la rendicontazione; p) principi orizzontali; q) termine della chiusura del procedimento.». e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I contenuti minimi degli avvisi pubblici per la selezione di operazioni di carattere formativo o non formativo sono i seguenti: a) asse prioritario, priorita' di investimento, obiettivo specifico, azione, settore di intervento; b) quadro normativo e principali atti di riferimento; c) indicatori previsti, in relazione allo specifico avviso e trattamento dei dati e quantificazione dei valori, in relazione all'attuazione dell'avviso; d) oggetto dell'avviso; e) termini e modalita' per la presentazione delle operazioni, con l'indicazione di un termine unico oppure di piu' scadenze nei cui ambiti si provvede alla raccolta e selezione delle operazioni pervenute; f) soggetti proponenti e soggetti attuatori; g) diritti e obblighi del soggetto attuatore; h) tipologia formativa (ove pertinente); i) destinatari; j) parametri finanziari; k) risorse finanziarie disponibili; l) modalita' per la gestione finanziaria delle operazioni; m) requisiti inerenti all'informazione, comunicazione e visibilita'; n) modalita' con cui avviene la selezione delle operazioni e termine entro cui si conclude la stessa; o) modalita' per l'approvazione delle operazioni; p) termini di esecuzione; q) termini per la rendicontazione; r) principi orizzontali; s) termine della chiusura del procedimento.». Art. 7. Modifiche all'art. 9 del DPReg n. 203/2018 1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il dirigente responsabile della SRA, responsabile del procedimento approva, entro trenta giorni dalla selezione delle operazioni, con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it : a) qualora si proceda con valutazione comparativa, la graduatoria delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilita' finanziaria prevista; b) qualora si proceda con valutazione di coerenza, l'elenco delle operazioni approvate in ordine di presentazione, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilita' finanziaria prevista; c) l'elenco delle operazioni non approvate, secondo l'ordine decrescente di punteggio, nel caso di valutazione comparativa, secondo l'ordine di presentazione delle operazioni, nel caso di valutazione di coerenza». b) il comma 8 e' abrogato. Art. 8. Modifica all'art. 10 del DPReg n. 203/2018 1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 e' inserito il seguente comma: «1-bis) L'esito della selezione e' comunicato, con apposita nota, a tutti i soggetti proponenti. Con specifico riferimento alle operazioni ammesse al finanziamento, la nota indica l'ammontare del finanziamento, i termini e tutti gli altri elementi utili alla realizzazione delle operazioni.». Art. 9. Modifica all'art. 11 del DPReg n. 203/2018 1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 e' sostituita dalla seguente: «f) adempiere agli obblighi e disposizioni in materia di informazione, di comunicazione e relativi alle misure volte a migliorare la visibilita' dei fondi rispetto all'operazione, secondo quanto previsto dall'allegato XII del RDC paragrafo 2.2 e dall'avviso pubblico di riferimento.». Art. 10. Sostituzione dell'art. 13 del DPReg n. 203/2018 1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Modalita' di erogazione dei contributi). - 1. L'erogazione dei contributi da parte della SRA avviene in forma di anticipazione e saldo o in unica soluzione a saldo. La modalita' di erogazione in unica soluzione puo' avvenire solo successivamente alla conclusione dell'operazione, a saldo, dopo la verifica del rendiconto. 2. Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), la somma delle anticipazioni non puo' superare il 95% del costo pubblico complessivo dell'operazione; in sede di avviso la SRA stabilisce la percentuale di anticipazione entro il limite massimo sopraindicato. 3. Il saldo, nel caso di flusso finanziario articolato su anticipazione e saldo, e' pari alla differenza tra l'anticipazione erogata e l'importo concesso relativo al costo totale dell'operazione, che costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile, a seguito della verifica del rendiconto. 4. Le somme erogate a titolo di anticipazione sono garantite da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile. 5. L'escussione della fideiussione di cui al comma 4 comporta la restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione maggiorate degli eventuali interessi calcolati secondo le previsioni dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed e' predisposta secondo il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it. Sono esenti dall'obbligo di garanzia fideiussoria le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 6. L'erogazione dei contributi, da parte della SRA, avviene mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata mediante il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it». Art. 11. Sostituzione dell'art. 14 del DPReg n. 203/2018 1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Verifiche di gestione). - 1. Le verifiche di gestione delle operazioni finanziate dal POR FSE sono definite dall'AdG nel rispetto delle previsioni dell'art. 125 del RDC, che stabilisce che e' compito dell'AdG verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al Programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione. 2. Con riferimento ai costi che devono essere rimborsati ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a) del RDC, l'AdG e' tenuta a verificare che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari sia stato pagato; rispetto ai costi semplificati (costi rimborsati a norma dell'art. 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) ad e) del RDC), l'AdG e' tenuta alla verifica del rispetto delle condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario; 3. In particolare le verifiche di gestione prevedono le seguenti fasi: a) la verifica amministrativa; b) la verifica in loco; c) la verifica ex post-domanda di pagamento. 4. Le verifiche di gestione delle operazioni finanziate sono svolte dall'AdG attraverso la propria struttura dedicata. Quest'ultima, nell'esercizio delle attivita' di controllo, si avvale del personale regionale e della SRA oltre che dell'apporto dell'assistenza tecnica. 5. Le procedure, le metodologie e gli strumenti per le verifiche di gestione sono stabiliti in apposita manualistica approvata dall'AdG. 6. Le verifiche amministrative in itinere sono svolte sulle domande di rimborso intermedie relative alla totalita' delle operazioni finanziate e danno conto della corretta attuazione formale delle operazioni con riferimento alle modalita' attuative stabilite. 7. Le verifiche in loco si svolgono su base campionaria e previa analisi del rischio, secondo quanto previsto dal Manuale per il campionamento delle operazioni. Le verifiche sono eseguite dall'AdG prima che le spese siano certificate dalla AdC alla commissione. 8. Le verifiche ex post-domanda di pagamento - consistono in controlli amministrativo-contabili su tutte le domande di rimborso finali, volte ad appurare il rispetto della normativa dell'UE e nazionale di riferimento, l'eventuale utilizzo delle opzioni di semplificazione, nonche' l'ammissibilita' delle relative spese al contributo dei fondi. Le verifiche di gestione afferiscono alla completezza, correttezza, adeguatezza e qualita' dei dati degli indicatori forniti dai beneficiari nonche' ad individuare eventuali scostamenti e successive azioni correttive.». Art. 12. Sostituzione dell'art. 15 del DPReg n. 203/2018 1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Ammissibilita' della spesa). - 1. La spesa, ai fini dell'ammissibilita', deve rispettare quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020). 2. Le voci ammissibili di spesa sono riportate nell'allegato A al presente regolamento.». Art. 13. Modifiche all'art. 16 del DPReg n. 203/2018 1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Non sono ammissibili le voci di spesa di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018.». b) al comma 2 la parola: «allegato 1» e' sostituita dalla parola: «allegato A». Art. 14. Sostituzione dell'art. 17 del DPReg n. 203/2018 1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Modalita' di attuazione delle operazioni). - 1. Le operazioni possono essere attivate secondo le seguenti modalita' di cui all'art. 67 paragrafo 1 del RDC: a) a costi reali quando rimborsate sulla base del principio della spesa effettivamente sostenuta, la cui gestione, rendicontazione e controllo vertono sulla realita' della spesa sulla base di quanto disposto dall'art. 67 paragrafo 1 lettera a) del RDC; b) a costi semplificati quando assumono la forma di sovvenzione o assistenza rimborsabile secondo quanto previsto dall'art. 67 paragrafo 1 lettere b), c), d) ed e) del RDC. 2. Le opzioni di cui al capoverso 1, lettere a) e b) si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione. 3. Le forme di costo semplificato di cui all'art. 67 paragrafo 1 lettere b), c), d) ed e) del RDC sono definite dall'AdG e sono approvate con deliberazione della Giunta regionale». Art. 15. Sostituzione dell'art. 19 del DPReg n. 203/2018 1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Rendicontazione a costi reali). - 1. Per la presentazione del rendiconto deve essere utilizzato un apposito modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it il quale comprende il formulario che riassume i dati anagrafici del soggetto attuatore ed i dati fisici e finanziari dell'operazione a cui si accompagnano i seguenti documenti; a) i documenti contabili a giustificazione della spesa; b) prospetti analitici che, per voce di spesa, descrivono i beni e i servizi oggetto di rendicontazione determinando l'ammontare dei costi inseriti nel rendiconto; c) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste in originale; d) qualora pertinenti, i registri in originale; e) la documentazione attestante l'attivita' di informazione svolta, corredata dai loghi, se previsti; f) qualora pertinenti, i documenti attestanti l'attivita' di selezione degli allievi svolta; g) qualora pertinente, il prospetto di riepilogo ore/allievi; h) i curricula professionali del personale esterno eventualmente impiegato; i) la documentazione attestante il profilo professionale dei docenti interni - se pertinente; j) qualora pertinente, il timesheet del tutor impiegato; k) ogni altro documento previsto dall'avviso.». Art. 16. Modifica all'art. 20 del DPReg n. 203/2018 1. L'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni basate sulla gestione finanziaria in caso di adozione dell'opzione di semplificazione dei costi ai sensi degli articoli 67 lettera d), 68, 68-bis e 68-ter) del RDC). - 1. Nel caso in cui l'operazione sia gestita in regime di semplificazione dei costi, ad esempio con l'applicazione di UCS o somme forfettarie il corretto, svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce di per se' dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto. 2. I pagamenti effettuati dai soggetti attuatori non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese. E' sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione secondo quanto previsto nel progetto approvato e del raggiungimento dei risultati secondo quanto anticipatamente stabilito dalla SRA nell'avviso pubblico di riferimento. La spesa sostenuta che viene certificata alla Commissione europea e' quindi quella calcolata sulla base delle quantita' o dei risultati realizzati e controllati. 3. Per quanto concerne le operazioni gestite con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari: a) qualora gli obiettivi dell'operazione risultino parzialmente conseguiti (a titolo di esempio l'obiettivo formativo risulti parzialmente conseguito in termini di allievi partecipanti all'operazione), si applicano le decurtazioni finanziarie stabilite dalle disposizioni regionali vigenti; b) qualora si siano riscontrate irregolarita' gestionali, si applica la rideterminazione del contributo per le cause e con le modalita' previste dai documenti adottati in esecuzione dell'art. 67 paragrafo 6 del RDC, ovvero si provvede alla revoca qualora sussistano le cause di cui all'art. 12 del presente regolamento. 4. Per quanto riguarda le operazioni gestite, totalmente o parzialmente con somme forfettarie, il mancato o parziale conseguimento del risultato previsto (a titolo di esempio l'obiettivo formativo previsto) comporta l'inammissibilita' in toto o parziale dell'operazione. 5. La documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione gestita con tabelle standard di costi unitari o con somme forfettarie e' costituita dalla relazione tecnico-fisica dell'operazione e i dati fisici e finanziari dell'operazione alla quale sono accompagnati i seguenti documenti: a) qualora pertinenti, i registri utilizzati in originale; b) la documentazione attestante l'attivita' di informazione svolta, corredata dai loghi se previsti; c) qualora pertinenti, i documenti attestanti l'attivita' di selezione degli allievi svolta; d) qualora pertinente, il prospetto di riepilogo ore/allievi; e) i curricula professionali del personale esterno eventualmente impiegato; f) qualora pertinente, la documentazione attestante il profilo professionale dei docenti interni; g) qualora pertinente, il timesheet del tutor impiegato; h) altra documentazione prevista dall'avviso.». Art. 17. Modifica all'art. 25 del DPReg n. 203/2018 1. Al comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «(di seguito Codice privacy)» sono soppresse; b) dopo le parole «Codice in materia di dati personali» sono aggiunte le seguenti: «decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)». 2. Il comma 3 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 e' abrogato. Art. 18. Sostituzione dell'allegato A del DPReg n. 203/2018 1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Art. 19. Abrogazione dell'allegato B del DPReg n. 203/2018 1. L'allegato B - Unita' di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unita' di costo standard - UCS, del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 e' abrogato. Art. 20. Disposizioni transitorie 1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente. 2. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 continua ad applicarsi fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018, come sostituito dall'art. 14 del presente regolamento. Art. 21. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Fedriga