Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al  regolamento  per  l'attuazione  del
  Programma operativo regionale - POR -  del  Fondo  sociale  europeo
  2014/2020   -   Investimenti   a   favore    della    crescita    e
  dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8, comma 17  della  legge
  regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio  per  gli
  anni 2018-2020 ai  sensi  dell'art.  6  della  legge  regionale  10
  novembre 2015 n. 26), emanato  con  decreto  del  Presidente  della
  Regione 15 ottobre 2018, n. 203/Pres. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento dispone modifiche al  regolamento  per
l'attuazione del Programma  operativo  regionale -  POR -  del  Fondo
sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore  della  crescita  e
dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8,  comma  17  della  legge
regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento  del  bilancio  per  gli
anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre
2015, n. 26), emanato con decreto del  Presidente  della  Regione  15
ottobre 2018, n. 203. 
 
                               Art. 2. 
 
 
             Modifiche all'art. 2 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) dopo le parole: «n. 1303/2013» sono aggiunte
le seguenti: «di seguito RDC, cosi' come modificato  dal  regolamento
(UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie  applicabili
al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE)  n.
1296/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)  n.  1309/2013,
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la  decisione
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012,  di
seguito Regolamento finanziario,»; 
      b) alla lettera p) le parole: «per  le  finalita'  del  Sistema
nazionale di monitoraggio» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  il
monitoraggio, a cui vengono correlate le informazioni contenute nelle
varie strutture dati del Protocollo unico di colloquio»; 
      c) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: 
        «Beneficiario: secondo quanto stabilito all'art. 2  paragrafo
2 numero 10) del RDC, il beneficiario  e'  un  organismo  pubblico  o
privato o una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio  e
dell'attuazione delle operazioni. Nell'ambito degli aiuti  di  Stato,
l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora  l'aiuto  per  impresa
sia inferiore a 200.000 euro, nel qual  caso  lo  Stato  membro  puo'
decidere che il beneficiario sia  l'organismo  che  concede  l'aiuto,
fatti salvi i regolamenti della commissione (UE) n.  1407/2013,  (UE)
n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014) mentre nell'ambito  degli  strumenti
finanziari, ai sensi del  titolo  IV  della  parte  II  del  RDC,  il
beneficiario  e'  l'organismo  che  attua  lo  strumento  finanziario
ovvero, se del caso, il fondo di fondi.»; 
      d) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: 
        «Forme del sostegno: il  RDC  introduce  la  differenziazione
delle  forme  di  sostegno  dei  fondi  SIE  nelle  seguenti  quattro
fattispecie: 
          1. sovvenzioni (art. 180 Regolamento finanziario); 
          2. assistenza rimborsabile; 
          3. strumenti finanziari (art. 2  paragrafo  1  n.  29)  del
Regolamento finanziario); 
          4.  premi  (art.  2  paragrafo  1  n  48)  del  Regolamento
finanziario).»; 
      e) la lettera u) e' sostituita dalla seguente: 
        «Contratti pubblici (appalti e  concessioni):  per  contratti
pubblici si intendono sia gli appalti pubblici, sia  le  concessioni,
come disciplinati dal decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
(Codice dei contratti pubblici)»; 
      f) la lettera w) e' sostituita dalla seguente: 
        «Partecipante:  persona  che  beneficia  direttamente  di  un
intervento del FSE, che puo' essere identificata  ed  alla  quale  e'
possibile  chiedere   di   fornire   informazioni   circa   le   loro
caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche;». 
 
                               Art. 3. 
 
 
             Modifiche all'art. 4 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. Al comma 3  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera g) dopo  le  parole:  «per  l'esecuzione»  sono
aggiunte le seguenti: «, i requisiti riguardanti  l'informazione,  la
comunicazione e la visibilita'»; 
      b) dopo  la  lettera  p)  e'  aggiunta  la  seguente:  «p  bis)
collaborare con l'AdG nelle attivita' legate ai  controlli  di  primo
livello  delle  operazioni  finanziate,  per  verificare  l'effettiva
realizzazione  delle  operazioni  e  l'ammissibilita'   delle   spese
dichiarate dai beneficiari;». 
 
                               Art. 4. 
 
 
              Modifica all'art. 5 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 203/2018 la lettera k) e' abrogata. 
 
                               Art. 5. 
 
 
             Modifiche all'art. 6 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. All'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
203/2018 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati. 
      b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Nell'esercizio delle loro funzioni le SRA sono  tenute  a
utilizzare le procedure e la manualistica definita dall'AdG, gli atti
di indirizzo e pianificazione, i regolamenti  e  le  leggi  regionali
pertinenti, le procedure informatizzate ed  i  sistemi  di  controllo
adottati nel quadro del POR FSE.». 
 
                               Art. 6. 
 
 
             Modifiche all'art. 8 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. All'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
203/2018 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Nell'attuazione di un programma specifico,  l'AdG  e  le  SRA
applicano  i  principi  generali  di  parita'  di  trattamento,   non
discriminazione  e  trasparenza,  sia  per  le  forme   di   sostegno
contributive che per i contratti pubblici.». 
      b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le SRA ricorrono alle procedure previste dal  Codice  dei
contratti, eventualmente con l'ausilio del Servizio centrale unica di
committenza, ogni qualvolta nel PPO di riferimento, per  l'attuazione
di un programma specifico,  si  richieda  l'acquisizione  di  beni  o
servizi a favore dell'Amministrazione regionale.». 
      c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Nel caso le SRA ricorrano a forme di  sostegno  contributive,
gli avvisi pubblici riguardano: 
      a) la selezione di soggetti aventi titolo per la  realizzazione
di operazioni predeterminate dalla SRA; 
      b) la selezione di operazioni  che  assumono  il  carattere  di
prototipo; 
      c) la selezione di operazioni di carattere formativo; 
      d) la selezione di operazioni di carattere non formativo.». 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. I  contenuti  minimi  degli  avvisi  pubblici  relativi  alla
selezione di candidature, presentate da soggetti  aventi  titolo,  ai
sensi del comma 2, lettera a) sono i seguenti: 
      a)  asse  prioritario,  priorita'  di  investimento,  obiettivo
specifico,  azione,  settore  di  intervento  e   altre   indicazioni
funzionali  all'inquadramento  delle  operazioni   nel   Sistema   di
monitoraggio; 
      b) quadro normativo e principali atti di riferimento; 
      c) indicatori previsti, in relazione allo  specifico  avviso  e
trattamento dei dati  e  quantificazione  dei  valori,  in  relazione
all'attuazione dell'avviso; 
      d) oggetto dell'avviso; 
      e) termini e modalita'  per  la  presentazione  delle  proposte
progettuali; 
      f) soggetti proponenti e soggetti attuatori; 
      g) diritti e obblighi del soggetto attuatore; 
      h) destinatari; 
      i) parametri finanziari; 
      j) risorse finanziarie disponibili; 
      k)  requisiti  inerenti   all'informazione,   comunicazione   e
visibilita'; 
      l) criteri per la selezione delle proposte progettuali; 
      m) modalita' per l'approvazione delle proposte progettuali; 
      n) termini di esecuzione; 
      o) termini per la rendicontazione; 
      p) principi orizzontali; 
      q) termine della chiusura del procedimento.». 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. I contenuti minimi degli avvisi pubblici per  la  selezione
di operazioni di carattere formativo o non formativo sono i seguenti: 
        a) asse prioritario,  priorita'  di  investimento,  obiettivo
specifico, azione, settore di intervento; 
        b) quadro normativo e principali atti di riferimento; 
        c) indicatori previsti, in relazione allo specifico avviso  e
trattamento dei dati  e  quantificazione  dei  valori,  in  relazione
all'attuazione dell'avviso; 
        d) oggetto dell'avviso; 
        e) termini e modalita' per la presentazione delle operazioni,
con l'indicazione di un termine unico oppure di piu' scadenze nei cui
ambiti  si  provvede  alla  raccolta  e  selezione  delle  operazioni
pervenute; 
        f) soggetti proponenti e soggetti attuatori; 
        g) diritti e obblighi del soggetto attuatore; 
        h) tipologia formativa (ove pertinente); 
        i) destinatari; 
        j) parametri finanziari; 
        k) risorse finanziarie disponibili; 
        l) modalita' per la gestione finanziaria delle operazioni; 
        m)  requisiti  inerenti  all'informazione,  comunicazione   e
visibilita'; 
        n) modalita' con cui avviene la selezione delle operazioni  e
termine entro cui si conclude la stessa; 
        o) modalita' per l'approvazione delle operazioni; 
        p) termini di esecuzione; 
        q) termini per la rendicontazione; 
        r) principi orizzontali; 
        s) termine della chiusura del procedimento.». 
 
                               Art. 7. 
 
 
             Modifiche all'art. 9 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. All'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
203/2018 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Il  dirigente  responsabile  della  SRA,  responsabile  del
procedimento approva,  entro  trenta  giorni  dalla  selezione  delle
operazioni, con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino  Ufficiale
della Regione e sul sito www.regione.fvg.it : 
        a)  qualora  si  proceda  con  valutazione  comparativa,   la
graduatoria  delle  operazioni  approvate,  con  l'indicazione  delle
operazioni ammesse  al  finanziamento  in  base  alla  disponibilita'
finanziaria prevista; 
        b) qualora si proceda con valutazione di  coerenza,  l'elenco
delle  operazioni  approvate  in   ordine   di   presentazione,   con
l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base  alla
disponibilita' finanziaria prevista; 
        c) l'elenco delle operazioni non approvate, secondo  l'ordine
decrescente  di  punteggio,  nel  caso  di  valutazione  comparativa,
secondo l'ordine di  presentazione  delle  operazioni,  nel  caso  di
valutazione di coerenza». 
      b) il comma 8 e' abrogato. 
 
                               Art. 8. 
 
 
             Modifica all'art. 10 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente  della
Regione n. 203/2018 e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis) L'esito della selezione e' comunicato, con apposita nota,
a  tutti  i  soggetti  proponenti.  Con  specifico  riferimento  alle
operazioni ammesse al finanziamento, la nota indica  l'ammontare  del
finanziamento, i termini  e  tutti  gli  altri  elementi  utili  alla
realizzazione delle operazioni.». 
 
                               Art. 9. 
 
 
             Modifica all'art. 11 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. La lettera f)  del  comma  2  dell'art.  11  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 203/2018 e' sostituita dalla seguente: 
      «f) adempiere  agli  obblighi  e  disposizioni  in  materia  di
informazione,  di  comunicazione  e  relativi  alle  misure  volte  a
migliorare la visibilita' dei fondi rispetto all'operazione,  secondo
quanto previsto dall'allegato XII del RDC paragrafo 2.2 e dall'avviso
pubblico di riferimento.». 
 
                              Art. 10. 
 
 
           Sostituzione dell'art. 13 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018
e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  13  (Modalita'  di  erogazione  dei  contributi).   -   1.
L'erogazione dei contributi da parte della SRA avviene  in  forma  di
anticipazione e saldo o in unica soluzione a saldo. La  modalita'  di
erogazione in unica soluzione puo' avvenire solo successivamente alla
conclusione  dell'operazione,  a  saldo,   dopo   la   verifica   del
rendiconto. 
    2. Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 21 luglio 2017, n.
27  (Norme  in  materia  di  formazione  e  orientamento  nell'ambito
dell'apprendimento permanente), la somma delle anticipazioni non puo'
superare il 95% del costo pubblico  complessivo  dell'operazione;  in
sede di avviso la SRA  stabilisce  la  percentuale  di  anticipazione
entro il limite massimo sopraindicato. 
    3. Il  saldo,  nel  caso  di  flusso  finanziario  articolato  su
anticipazione e saldo, e' pari alla  differenza  tra  l'anticipazione
erogata   e   l'importo   concesso   relativo   al    costo    totale
dell'operazione,  che  costituisce  il   tetto   massimo   di   spesa
ammissibile, a seguito della verifica del rendiconto. 
    4. Le somme erogate a titolo di anticipazione sono  garantite  da
fideiussione  bancaria  o  assicurativa.  La   fideiussione   prevede
l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione  di  cui
all'art. 1944 del codice civile. 
    5. L'escussione della fideiussione di cui al comma 4 comporta  la
restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione maggiorate
degli eventuali interessi calcolati secondo le  previsioni  dell'art.
49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed
e'  predisposta  secondo  il  modello  reso  disponibile   sul   sito
www.regione.fvg.it. Sono esenti dall'obbligo di garanzia fideiussoria
le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
    6. L'erogazione dei  contributi,  da  parte  della  SRA,  avviene
mediante  accreditamento  al  conto  corrente  bancario  o   postale,
indicato   dal   beneficiario   mediante   l'apposita   istanza    di
accreditamento in via continuativa  presentata  mediante  il  modello
reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it». 
 
                              Art. 11. 
 
 
           Sostituzione dell'art. 14 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 14 (Verifiche di gestione). - 1. Le verifiche  di  gestione
delle operazioni finanziate dal POR FSE sono  definite  dall'AdG  nel
rispetto delle previsioni dell'art. 125 del RDC, che  stabilisce  che
e'  compito  dell'AdG  verificare  che  i  prodotti   e   i   servizi
cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia  conforme  al
diritto applicabile, al Programma operativo e alle condizioni per  il
sostegno dell'operazione. 
    2. Con riferimento ai costi che devono essere rimborsati ai sensi
dell'art. 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a) del RDC, l'AdG  e'
tenuta  a  verificare  che  l'importo  della  spesa  dichiarata   dai
beneficiari sia stato pagato; rispetto ai costi  semplificati  (costi
rimborsati a norma dell'art. 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da
b) ad e) del RDC), l'AdG e' tenuta alla verifica del  rispetto  delle
condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario; 
    3. In particolare le verifiche di gestione prevedono le  seguenti
fasi: 
      a) la verifica amministrativa; 
      b) la verifica in loco; 
      c) la verifica ex post-domanda di pagamento. 
    4. Le verifiche di  gestione  delle  operazioni  finanziate  sono
svolte   dall'AdG   attraverso   la   propria   struttura   dedicata.
Quest'ultima, nell'esercizio delle attivita' di controllo, si  avvale
del  personale  regionale  e  della  SRA   oltre   che   dell'apporto
dell'assistenza tecnica. 
    5. Le procedure, le metodologie e gli strumenti per le  verifiche
di  gestione  sono  stabiliti  in  apposita  manualistica   approvata
dall'AdG. 
    6. Le verifiche  amministrative  in  itinere  sono  svolte  sulle
domande  di  rimborso  intermedie  relative  alla   totalita'   delle
operazioni finanziate e danno conto della corretta attuazione formale
delle operazioni con riferimento alle modalita' attuative stabilite. 
    7. Le verifiche in loco si svolgono su base campionaria e  previa
analisi del rischio, secondo  quanto  previsto  dal  Manuale  per  il
campionamento delle operazioni. Le verifiche sono  eseguite  dall'AdG
prima che le spese siano certificate dalla AdC alla commissione. 
    8. Le verifiche ex  post-domanda  di  pagamento -  consistono  in
controlli amministrativo-contabili su tutte le  domande  di  rimborso
finali, volte ad appurare  il  rispetto  della  normativa  dell'UE  e
nazionale di  riferimento,  l'eventuale  utilizzo  delle  opzioni  di
semplificazione, nonche' l'ammissibilita'  delle  relative  spese  al
contributo dei fondi.  Le  verifiche  di  gestione  afferiscono  alla
completezza, correttezza,  adeguatezza  e  qualita'  dei  dati  degli
indicatori forniti dai beneficiari nonche' ad  individuare  eventuali
scostamenti e successive azioni correttive.». 
 
                              Art. 12. 
 
 
           Sostituzione dell'art. 15 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 15 (Ammissibilita' della spesa). - 1.  La  spesa,  ai  fini
dell'ammissibilita', deve rispettare quanto disposto dall'art. 2  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 22  del  5  febbraio  2018
(Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per  i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento  europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020). 
    2. Le voci ammissibili di spesa sono riportate nell'allegato A al
presente regolamento.». 
 
                              Art. 13. 
 
 
             Modifiche all'art. 16 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. All'art. 16  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
203/2018 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Non sono ammissibili le voci di spesa di cui all'art. 13,
commi  1  e  2,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
22/2018.». 
      b) al comma 2 la  parola:  «allegato  1»  e'  sostituita  dalla
parola: «allegato A». 
 
                              Art. 14. 
 
 
           Sostituzione dell'art. 17 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 17 (Modalita' di attuazione  delle  operazioni).  -  1.  Le
operazioni possono essere attivate secondo le seguenti  modalita'  di
cui all'art. 67 paragrafo 1 del RDC: 
      a) a costi reali quando rimborsate  sulla  base  del  principio
della   spesa   effettivamente   sostenuta,    la    cui    gestione,
rendicontazione e controllo vertono sulla realita' della spesa  sulla
base di quanto disposto dall'art. 67 paragrafo 1 lettera a) del RDC; 
      b) a costi semplificati quando assumono la forma di sovvenzione
o  assistenza  rimborsabile  secondo  quanto  previsto  dall'art.  67
paragrafo 1 lettere b), c), d) ed e) del RDC. 
    2. Le opzioni di cui al capoverso 1, lettere a) e b)  si  possono
combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse  categorie  di
costi, o se sono utilizzate per progetti  diversi  facenti  parte  di
un'operazione o per fasi successive di un'operazione. 
    3. Le forme di costo semplificato di cui all'art. 67 paragrafo  1
lettere b), c), d) ed e)  del  RDC  sono  definite  dall'AdG  e  sono
approvate con deliberazione della Giunta regionale». 
 
                              Art. 15. 
 
 
           Sostituzione dell'art. 19 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018
e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  19  (Rendicontazione  a  costi  reali).  -   1.   Per   la
presentazione del  rendiconto  deve  essere  utilizzato  un  apposito
modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it il quale comprende il
formulario che riassume i dati anagrafici del soggetto attuatore ed i
dati fisici e finanziari dell'operazione  a  cui  si  accompagnano  i
seguenti documenti; 
      a) i documenti contabili a giustificazione della spesa; 
      b) prospetti analitici che, per voce  di  spesa,  descrivono  i
beni e i servizi oggetto di rendicontazione determinando  l'ammontare
dei costi inseriti nel rendiconto; 
      c) le dichiarazioni sostitutive di atto  notorio  richieste  in
originale; 
      d) qualora pertinenti, i registri in originale; 
      e) la documentazione  attestante  l'attivita'  di  informazione
svolta, corredata dai loghi, se previsti; 
      f) qualora pertinenti, i documenti  attestanti  l'attivita'  di
selezione degli allievi svolta; 
      g) qualora pertinente, il prospetto di riepilogo ore/allievi; 
      h)   i   curricula   professionali   del   personale    esterno
eventualmente impiegato; 
      i) la documentazione attestante il  profilo  professionale  dei
docenti interni - se pertinente; 
      j) qualora pertinente, il timesheet del tutor impiegato; 
      k) ogni altro documento previsto dall'avviso.». 
 
                              Art. 16. 
 
 
             Modifica all'art. 20 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. L'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018
e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  20   (Documentazione   attestante   l'avvenuta   effettiva
realizzazione delle operazioni basate sulla gestione  finanziaria  in
caso di adozione dell'opzione di semplificazione dei costi  ai  sensi
degli articoli 67 lettera d), 68, 68-bis e 68-ter) del RDC). - 1. Nel
caso in cui l'operazione sia gestita in regime di semplificazione dei
costi, ad esempio con l'applicazione di UCS o  somme  forfettarie  il
corretto, svolgimento e l'effettivo  completamento  delle  operazioni
costituisce di per se' dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto. 
    2. I pagamenti  effettuati  dai  soggetti  attuatori  non  devono
essere  comprovati  da  documenti  giustificativi  delle  spese.   E'
sufficiente  dare  prova  del  corretto  svolgimento  dell'operazione
secondo quanto previsto nel progetto approvato e  del  raggiungimento
dei risultati secondo  quanto  anticipatamente  stabilito  dalla  SRA
nell'avviso pubblico di riferimento. La  spesa  sostenuta  che  viene
certificata alla Commissione europea e' quindi quella calcolata sulla
base delle quantita' o dei risultati realizzati e controllati. 
    3. Per quanto concerne le operazioni gestite  con  l'applicazione
di tabelle standard di costi unitari: 
      a) qualora gli obiettivi dell'operazione risultino parzialmente
conseguiti  (a  titolo  di  esempio  l'obiettivo  formativo   risulti
parzialmente  conseguito   in   termini   di   allievi   partecipanti
all'operazione), si applicano le decurtazioni  finanziarie  stabilite
dalle disposizioni regionali vigenti; 
      b) qualora si siano riscontrate  irregolarita'  gestionali,  si
applica la rideterminazione del contributo per  le  cause  e  con  le
modalita' previste dai documenti adottati in esecuzione dell'art.  67
paragrafo  6  del  RDC,  ovvero  si  provvede  alla  revoca   qualora
sussistano le cause di cui all'art. 12 del presente regolamento. 
    4. Per  quanto  riguarda  le  operazioni  gestite,  totalmente  o
parzialmente  con  somme   forfettarie,   il   mancato   o   parziale
conseguimento del risultato previsto (a titolo di esempio l'obiettivo
formativo previsto) comporta l'inammissibilita' in  toto  o  parziale
dell'operazione. 
    5.   La   documentazione    attestante    l'avvenuta    effettiva
realizzazione dell'operazione gestita con tabelle standard  di  costi
unitari  o  con  somme  forfettarie  e'  costituita  dalla  relazione
tecnico-fisica  dell'operazione  e  i  dati   fisici   e   finanziari
dell'operazione alla quale sono accompagnati i seguenti documenti: 
      a) qualora pertinenti, i registri utilizzati in originale; 
      b) la documentazione  attestante  l'attivita'  di  informazione
svolta, corredata dai loghi se previsti; 
      c) qualora pertinenti, i documenti  attestanti  l'attivita'  di
selezione degli allievi svolta; 
      d) qualora pertinente, il prospetto di riepilogo ore/allievi; 
      e)   i   curricula   professionali   del   personale    esterno
eventualmente impiegato; 
      f) qualora pertinente, la documentazione attestante il  profilo
professionale dei docenti interni; 
      g) qualora pertinente, il timesheet del tutor impiegato; 
      h) altra documentazione prevista dall'avviso.». 
 
                              Art. 17. 
 
 
             Modifica all'art. 25 del DPReg n. 203/2018 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  25  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) le parole: «(di seguito Codice privacy)» sono soppresse; 
      b) dopo le parole «Codice in materia di  dati  personali»  sono
aggiunte le seguenti: «decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101
(Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)». 
    2. Il comma 3 dell'art.  25  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 203/2018 e' abrogato. 
 
                              Art. 18. 
 
 
         Sostituzione dell'allegato A del DPReg n. 203/2018 
 
    1. L'allegato A del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
203/2018 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. 
 
                              Art. 19. 
 
 
          Abrogazione dell'allegato B del DPReg n. 203/2018 
 
    1. L'allegato B - Unita'  di  costo  standard -  UCS -  calcolate
applicando tabelle standard  di  costi  unitari,  somme  forfettarie,
costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti  (UE)  n.
1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per  il  pagamento
delle operazioni con l'applicazione delle Unita' di costo standard  -
UCS,  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  203/2018  e'
abrogato. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento continua ad applicarsi  la  normativa  regionale
previgente. 
    2. L'allegato B del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
203/2018  continua  ad  applicarsi  fino   alla   pubblicazione   sul
Bollettino ufficiale della  Regione  della  deliberazione  di  Giunta
regionale di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione
n. 203/2018, come sostituito dall'art. 14 del presente regolamento. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis). 
 
Visto, il Presidente: Fedriga