(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 6 novembre 2019) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in
particolare, l'art. 7, paragrafo 1 secondo cui gli organismi pagatori
possono delegare l'esecuzione di propri compiti  ad  altri  soggetti,
fatta eccezione per il pagamento; 
  Visto l'art. 6 del  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  74
(Riorganizzazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA e  per  il  riordino  del  sistema  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28  luglio
2016, n. 154) ove viene previsto che: 
    gli organismi  pagatori  fatte  salve  le  specifiche  competenze
attribuite ai  professionisti  iscritti  agli  ordini  e  ai  collegi
professionali, possono incaricare, con apposita convenzione, i Centri
autorizzati di assistenza agricola (CAA), ad  effettuare,  per  conto
dei propri utenti, una serie di attivita' fra cui, in particolare, la
tenuta e la conservazione delle scritture contabili, la  costituzione
e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, l'assistenza  agli  utenti
nella  consultazione  delle  banche  dati  del  Sistema   informativo
agricolo nazionale (SIAN), nell'elaborazione delle  dichiarazioni  di
coltivazione e di produzione e nella  predisposizione  delle  domande
finalizzate a ottenere benefici comunitari, nazionali e regionali; 
    i CAA hanno potere di accertare e attestare, previo  mandato  dei
propri utenti, fatti o  circostanze  di  ordine  tecnico  concernenti
situazioni o dati  certi  relativi  all'esercizio  dell'attivita'  di
impresa; 
    i requisiti di garanzia e  di  funzionamento  che  i  CAA  devono
possedere sono stabiliti con decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
    le regioni verificano il possesso da parte dei CAA dei  requisiti
di funzionamento e garanzia ed esercitano la vigilanza; 
  Visto altresi' l'art. 8 del decreto legislativo n. 74/2018  ove  si
prevede  in  via  transitoria  che,  sino  all'adozione  del  decreto
ministeriale con  cui  si  determinano  i  requisiti  di  garanzia  e
funzionamento dei CAA, rimane in vigore il decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 27 marzo 2008  (Riforma  dei  centri  autorizzati  di
assistenza  agricola  che  ha  ridefinito  i  requisiti  oggettivi  e
soggettivi per lo svolgimento delle attivita' dei Centri  autorizzati
di assistenza agricola (CAA)  e  che  abroga  il  precedente  decreto
ministeriale del 27 marzo 2001); 
  Richiamato  il  proprio  decreto  29  maggio  2009,  n.  0140/Pres.
«Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza
delle attivita' dei Centri autorizzati di assistenza agricola  (CAA),
in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della Commissione, del 21
giugno 2006, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 1290/2005 del Consiglio  per  quanto  riguarda  il  riconoscimento
degli organismi pagatori e di altri organismi e la  liquidazione  dei
conti del FEAGA e del FEASR»; 
  Visto  il  testo  del   «Regolamento   recante   disposizioni   per
l'autorizzazione  e  la  vigilanza   delle   attivita'   dei   Centri
autorizzati  di  assistenza  agricola   (Caa)   in   attuazione   del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  17  dicembre  2013  sul  finanziamento,  sulla  gestione  e  sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e   che   abroga   i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.  1290/2005  e  (CE)  n.  485/2008,
nonche' in conformita' al decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  74
(Riorganizzazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA e  per  il  riordino  del  sistema  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28  luglio
2016, n. 154)» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.  concernente
il regolamento di  organizzazione  dell'amministrazione  regionale  e
degli enti regionali, e sue successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2019,
n. 1660; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'   emanato   il   «Regolamento   recante   disposizioni   per
l'autorizzazione  e  la  vigilanza   delle   attivita'   dei   Centri
autorizzati  di  assistenza  agricola   (Caa)   in   attuazione   del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  17  dicembre  2013  sul  finanziamento,  sulla  gestione  e  sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e   che   abroga   i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.  1290/2005  e  (CE)  n.  485/2008,
nonche' in conformita' al decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  74
(Riorganizzazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA e  per  il  riordino  del  sistema  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28  luglio
2016, n. 154)» nel testo allegato al presente provvedimento del quale
forma parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione; 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA