(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 6 novembre 2019) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1 secondo cui gli organismi pagatori possono delegare l'esecuzione di propri compiti ad altri soggetti, fatta eccezione per il pagamento; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154) ove viene previsto che: gli organismi pagatori fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono incaricare, con apposita convenzione, i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ad effettuare, per conto dei propri utenti, una serie di attivita' fra cui, in particolare, la tenuta e la conservazione delle scritture contabili, la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, l'assistenza agli utenti nella consultazione delle banche dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione e nella predisposizione delle domande finalizzate a ottenere benefici comunitari, nazionali e regionali; i CAA hanno potere di accertare e attestare, previo mandato dei propri utenti, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa; i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; le regioni verificano il possesso da parte dei CAA dei requisiti di funzionamento e garanzia ed esercitano la vigilanza; Visto altresi' l'art. 8 del decreto legislativo n. 74/2018 ove si prevede in via transitoria che, sino all'adozione del decreto ministeriale con cui si determinano i requisiti di garanzia e funzionamento dei CAA, rimane in vigore il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola che ha ridefinito i requisiti oggettivi e soggettivi per lo svolgimento delle attivita' dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e che abroga il precedente decreto ministeriale del 27 marzo 2001); Richiamato il proprio decreto 29 maggio 2009, n. 0140/Pres. «Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attivita' dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR»; Visto il testo del «Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attivita' dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonche' in conformita' al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154)» e ritenuto di emanarlo; Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. concernente il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e sue successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2019, n. 1660; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attivita' dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonche' in conformita' al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154)» nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione; Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA