Allegato 
 
Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la  vigilanza
  delle attivita' dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa)
  in attuazione del regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio, del 17 dicembre  2013  sul  finanziamento,
  sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune  e
  che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)  n.  352/78,  (CE)  n.
  165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
  n. 485/2008, nonche'  in  conformita'  al  decreto  legislativo  21
  maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni
  in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli
  nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge
  28 luglio 2016, n. 154) 
 
                              TITOLO I 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina le procedure  autorizzative
e l'attivita' di vigilanza nei confronti dei  Centri  autorizzati  di
assistenza agricola (CAA)  in  attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della
politica agricola comune e che abroga  i  regolamenti  del  Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)  n.  814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonche' in conformita' all'art.
6 del decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74  (Riorganizzazione
dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA  e  per  il
riordino del sistema dei controlli  nel  settore  agroalimentare,  in
attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n.  154)  ed  al
decreto ministeriale 27 marzo  2008  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali (Riforma dei  centri  autorizzati  di
assistenza agricola), di seguito decreto ministeriale. 
    2. In particolare, il presente regolamento disciplina i requisiti
minimi di garanzia  e  funzionamento  individuati  dal  capo  II  del
decreto ministeriale e stabilisce: 
      a) con riferimento ai CAA con  sede  legale  in  Friuli-Venezia
Giulia, i criteri e le modalita' per: 
        1) l'autorizzazione  a  svolgere  l'attivita'  di  CAA  e  la
relativa revoca; 
        2) la realizzazione dei controlli  relativi  al  mantenimento
dei requisiti minimi dei CAA; 
        3) l'abilitazione delle sedi operative; 
        4) l'abilitazione dei responsabili di sede e degli operatori. 
      b) con riferimento ai CAA con sede legale nelle altre  regioni,
i criteri e le modalita' per: 
        1) l'abilitazione delle sedi operative; 
        2) l'abilitazione dei responsabili di sede e degli operatori; 
        3) la realizzazione dei controlli  relativi  al  mantenimento
dei requisiti minimi dei CAA. 
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
      a) societa' richiedente: la societa' di capitali costituita dai
soggetti abilitati all'istituzione dei CAA di cui all'art. 6, comma 3
del decreto legislativo n. 74/2018 e di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere d), e) ed f) del decreto ministeriale; 
      b)   CAA:   la   societa'   richiedente   che    ha    ottenuto
l'autorizzazione da parte della  Regione  competente  per  territorio
sulla base dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b)  del
decreto  ministeriale  del   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e  che  puo'  svolgere  le  attivita'  di  cui
all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale; 
      c) societa' di servizi: le societa'  con  i  requisiti  di  cui
all'art. 12 del decreto ministeriale di cui i CAA  possono  avvalersi
per lo svolgimento delle proprie attivita'; 
      d) responsabile di sede: il soggetto preposto ad assicurare  il
buon funzionamento della sede operativa  e  a  garantire  la  propria
presenza durante la relativa apertura; 
      e) operatore: il  soggetto  che  svolge  funzioni  di  supporto
all'attivita' del responsabile di sede; 
      f) locali: uno o piu' vani ricompresi in unita' immobiliari  la
cui destinazione catastale sia compatibile con  l'uso  dell'attivita'
dei CAA; 
      g) Direzione centrale:  la  Direzione  centrale  competente  in
materia di risorse agricole; 
      h) servizio: il servizio della Direzione centrale che, in  base
alla  declaratoria  delle  funzioni  delle  strutture   organizzative
dell'amministrazione regionale, risulta competente alla vigilanza sui
CAA; 
      i) Regione competente: la Regione o la  provincia  autonoma  in
cui e' situata la sede legale del CAA e che, ai  sensi  dell'art.  9,
comma 1 del decreto ministeriale, e' competente all'accertamento  dei
requisiti minimi di garanzia e funzionamento anche dei CAA con una  o
piu' sedi operative in altre regioni; 
      j) Regione in cui opera il  CAA:  la  Regione  o  la  provincia
autonoma in cui sono situate una o piu' sedi operative  del  CAA  con
sede legale in altra Regione  e  che  rilascia  parere  alla  Regione
competente  con  riguardo  ai  requisiti   minimi   di   garanzia   e
funzionamento delle sedi comprese nel proprio territorio. 
 
                              TITOLO II 
                    PROCEDIMENTI RELATIVI AI CAA 
              CON SEDE LEGALE IN FRIULI-VENEZIA GIULIA 
 
 
                               Art. 3. 
            Autorizzazione a svolgere l'attivita' di CAA 
              con sede legale in Friuli-Venezia Giulia 
 
    1. La societa' richiedente  con  sede  legale  in  Friuli-Venezia
Giulia presenta al servizio  domanda  di  autorizzazione  a  svolgere
l'attivita' di CAA, affinche'  venga  accertata  la  sussistenza  dei
requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti nel Manuale sui
requisiti minimi di garanzia e funzionamento e  sulla  documentazione
da allegare  nei  procedimenti  riguardanti  i  CAA,  allegato  A  al
presente regolamento, di seguito allegato A, relativamente: 
      a) alla societa' richiedente (allegato A - parte I); 
      b) alle societa' di servizi  qualora  la  societa'  richiedente
intenda avvalersene (allegato A - parte II); 
      c) a ciascuna sede operativa (allegato A - parte III); 
      d) ai responsabili di sede e agli operatori (allegato A - parte
IV). 
    2. La domanda, e' corredata: 
      a) dalla documentazione individuata nell'allegato A, parti I  e
II con riferimento a  ciascun  requisito  previsto  per  le  societa'
richiedenti e le societa' di servizi; 
      b) dalla documentazione individuata nell'allegato A, parti  III
e IV con  riferimento  a  ciascun  requisito  previsto  per  le  sedi
operative  comprese  nel  territorio  della  Regione   Friuli-Venezia
Giulia; 
      c) dalla documentazione eventualmente richiesta  dalla  Regione
in cui opera il CAA con riferimento alle sedi operative situate fuori
da territorio regionale; 
      d)  da  eventuale  ulteriore  documentazione  che  la  societa'
richiedente ritenga utile in ragione della fattispecie concreta. 
    3.  Il  procedimento  e'  concluso  entro  novanta  giorni  dalla
presentazione della domanda. 
    4. Nel corso dell'istruttoria e'  effettuato  un  sopralluogo  in
ciascuna delle sedi operative: il sopralluogo si svolge in  una  data
concordata e alla presenza del responsabile della sede. 
    5. Il termine del procedimento e' sospeso: 
      a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere  a)  e  a-bis)  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso),  per
un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di  richiesta  di
memorie   scritte,   documentazione   integrativa   o    sostitutiva,
dichiarazioni o rettifiche di dichiarazioni erronee od incomplete; 
      b) ai sensi dell'art.  7,  comma  1,  lettera  d)  della  legge
regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a sessanta  giorni,
per l'acquisizione del parere obbligatorio rilasciato  dalle  regioni
in cui opera il CAA e riguardante la sussistenza dei requisiti minimi
di garanzia e funzionamento delle eventuali  sedi  operative  situate
fuori dal territorio regionale. 
    6. Prima dell'adozione di un provvedimento in tutto  o  in  parte
negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 16-bis  della  legge
regionale n. 7/2000. 
    7. La societa' richiedente puo' utilizzare  la  denominazione  di
CAA solo dopo il rilascio dell'autorizzazione. 
    8. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa con decreto del
direttore di servizio. 
 
                               Art. 4. 
    Autorizzazione a svolgere l'attivita' di CAA con sede legale 
        in Friuli-Venezia Giulia mediante societa' di servizi 
 
    1. Qualora il  CAA,  gia'  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  3,
intenda avvalersi di una societa' di servizi per la gestione di  sedi
operative con sede in Friuli-Venezia Giulia o  nelle  altre  regioni,
presenta domanda di autorizzazione  a  svolgere  l'attivita'  di  CAA
mediante  societa'  di  servizi,   affinche'   venga   accertata   la
sussistenza  dei  requisiti  minimi  di  garanzia   e   funzionamento
previsti, nell'allegato A,  parte  II,  con  riguardo  alla  societa'
medesima. 
    2. La domanda,  e'  corredata  dalla  documentazione  individuata
nell'allegato A,  parte  II,  con  riferimento  a  ciascun  requisito
previsto  per   la   societa',   nonche'   da   eventuale   ulteriore
documentazione che la societa' richiedente ritenga utile  in  ragione
della fattispecie concreta. 
    3. Il  procedimento  e'  concluso  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione della domanda. 
    4. Il procedimento e' disciplinato dalle  disposizioni  dell'art.
3, commi 5 e 6. 
    5. Il CAA puo' avvalersi della societa' di servizi solo  dopo  la
positiva conclusione del procedimento. 
 
                               Art. 5. 
           Controlli sul mantenimento dei requisiti minimi 
          dei CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia 
 
    1. Per le finalita' di cui all'art.  11,  comma  1,  del  decreto
ministeriale, i CAA autorizzati  ai  sensi  dell'art.  3  trasmettono
entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  a  decorrere   dall'anno
successivo a quello del  rilascio  dell'autorizzazione,  la  seguente
documentazione: 
      a)  certificazione  di  bilancio  o  relazione  annuale   sulla
gestione  prodotta  dall'organo  di   revisione   interna,   relative
all'esercizio finanziario precedente; 
      b)  dichiarazioni  sostitutive  in  ordine  al   possesso   dei
requisiti soggettivi di cui  all'art.  8  del  decreto  ministeriale,
sottoscritte rispettivamente dagli amministratori, dai  sindaci,  dai
dipendenti  e  collaboratori  della  societa'  richiedente  e   delle
societa' di servizio di cui la societa' richiedente si avvale; 
      c) dichiarazioni sostitutive in ordine  all'assolvimento  degli
obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale
e assicurativa nei confronti dei propri  dipendenti  o  collaboratori
previsto dall'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale. 
    2. Con decreto del direttore del servizio, entro il 31 gennaio di
ogni anno, e' approvato il Piano annuale dei controlli a campione dei
CAA  autorizzati,  affinche'  venga  accertato  il  mantenimento  dei
requisiti minimi di garanzia e funzionamento  previsti  nell'allegato
A. Il piano stabilisce i criteri con cui effettuare il campionamento,
le tempistiche per la  realizzazione  degli  accertamenti  anche  con
riferimento ai termini da assegnare alle regioni in cui opera il CAA. 
    3. Le risultanze dei controlli effettuati nell'ambito  del  piano
sono trasmessi al Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
 
                               Art. 6. 
                     Revoca delle autorizzazioni 
 
    1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 11, commi  3  e  4,
del decreto ministeriale, l'autorizzazione a svolgere l'attivita'  di
CAA e' revocata qualora, anche  in  base  alla  documentazione  e  ai
controlli di cui all'art. 5, venga accertato che: 
      a) nello svolgimento dell'attivita' di CAA sono state  commesse
gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale  o
regionale; 
      b) non sono osservati gli obblighi e le  prescrizioni  previsti
dalle convenzioni stipulate dal CAA ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 5
del decreto legislativo n. 14/2018; 
      c) non  sussistono  piu'  i  requisiti  minimi  di  garanzia  e
funzionamento di cui all'allegato A; 
      d) non e' stata trasmessa la certificazione di  bilancio  o  la
relazione annuale sulla gestione prodotta. 
    2. Il servizio  redige  contestazione  da  notificare  al  legale
rappresentante del CAA  o  delle  societa'  di  cui  esso  si  avvale
assegnando un termine non  inferiore  a  trenta  e  non  superiore  a
sessanta giorni per regolarizzare i requisiti contestati. 
    3. In caso di  mancata  ottemperanza  alle  contestazioni  e  nei
termini di cui al comma 2, il servizio  esegue  il  provvedimento  di
revoca entro quindici giorni. 
    4. L'avvio del procedimento e il  provvedimento  di  revoca  sono
comunicati all'organismo di coordinamento e agli  organismi  pagatori
competenti  in  conformita'  all'art.  11,  comma  5,   del   decreto
ministeriale. 
 
                               Art. 7. 
      Abilitazione, trasferimento e chiusura di sedi operative 
       relative a CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia 
 
    1. Il CAA con sede legale in Friuli-Venezia  Giulia  presenta  al
servizio domanda per l'abilitazione di nuove sedi operative o per  il
trasferimento di quelle gia' attive,  affinche'  venga  accertata  la
sussistenza  dei  requisiti  minimi  di  garanzia   e   funzionamento
previsti, nell'allegato A, relativamente: 
      a) a ciascuna sede operativa (allegato A, parte III); 
      b) ai responsabili di sede e agli operatori (allegato A,  parte
IV). 
    2. Nel caso in  cui  la  sede  operativa  per  cui  e'  richiesta
l'abilitazione  o  il  trasferimento  abbia  sede  in  Friuli-Venezia
Giulia, la domanda  e'  corredata  dalla  documentazione  individuata
nell'allegato A, parti III e IV, con riferimento a ciascun  requisito
previsto,  nonche'  da  eventuale  ulteriore  documentazione  che  la
societa' ritenga utile in ragione della fattispecie concreta. In caso
di dichiarato impiego di personale  gia'  abilitato  presso  la  sede
oggetto di trasferimento  o  presso  altre  sedi  del  Friuli-Venezia
Giulia, la documentazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
comprovata esperienza ed affidabilita', individuata nell'allegato  A,
parte IV, non viene trasmessa. 
    3. Il  procedimento  e'  concluso  entro  sessanta  giorni  dalla
domanda. 
    4. Nel corso dell'istruttoria e' effettuato un sopralluogo  nella
sede  operativa  in  una  data  concordata  e   alla   presenza   del
responsabile della sede. 
    5. Il termine del procedimento e' sospeso ai sensi  dell'art.  7,
comma 1, lettere a) e a-bis) della legge regionale n. 7/2000, per  un
periodo non superiore a trenta giorni,  a  seguito  di  richiesta  di
memorie   scritte,   documentazione   integrativa   o    sostitutiva,
dichiarazioni o rettifiche di dichiarazioni erronee od incomplete. 
    6.   Prima   dell'adozione   del   provvedimento   negativo,   il
responsabile   del   procedimento   comunica   i   motivi    ostativi
all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 16-bis  della  legge
regionale n. 7/2000. 
    7. Nel caso in  cui  la  sede  operativa  per  cui  e'  richiesta
l'abilitazione o il trasferimento abbia sede  in  altra  Regione,  la
domanda e' corredata dalla documentazione richiesta dalla Regione  in
cui opera il CAA, cui  il  servizio  chiede  un  parere  obbligatorio
riguardante  la  sussistenza  dei  requisiti  minimi  di  garanzia  e
funzionamento della sede medesima. 
    8. Il  procedimento  e'  concluso  entro  sessanta  giorni  dalla
domanda e il termine e'  sospeso  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,
lettera d) della legge  regionale  n.  7/2000,  per  un  periodo  non
superiore a sessanta giorni, per l'acquisizione del parere di cui  al
comma 7. 
    9. In caso di  domanda  per  la  chiusura  di  una  o  piu'  sedi
operative, situate in  Friuli-Venezia  Giulia  o  altra  Regione,  il
servizio adotta un provvedimento di presa d'atto entro trenta  giorni
dal ricevimento. 
 
                               Art. 8. 
    Abilitazione di responsabili di sede operativa e di operatori 
       relativi a CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia 
 
    1. I CAA trasmettono al servizio la domanda per l'abilitazione di
nuovi responsabili di sede operativa o di nuovi operatori,  affinche'
venga accertata la sussistenza dei requisiti  minimi  di  garanzia  e
funzionamento previsti, nell'allegato A, parte IV,  relativamente  ai
responsabili di sede e agli operatori. 
    2. Nel caso  in  cui  la  sede  operativa  cui  si  riferisce  il
responsabile o l'operatore abbia sede in  Friuli-Venezia  Giulia,  la
domanda e' corredata dalla documentazione  individuata  nell'allegato
A, parte IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, nonche' da
eventuale ulteriore documentazione che la societa' ritenga  utile  in
ragione della fattispecie concreta. In caso di dichiarato impiego  di
personale  gia'  abilitato  presso  altre  sedi,  la   documentazione
relativa al  possesso  dei  requisiti  di  comprovata  esperienza  ed
affidabilita', individuata  nell'allegato  A,  parte  IV,  non  viene
trasmessa. 
    3. Al fine di agevolare il costante aggiornamento  da  parte  del
servizio dei dati relativi al personale delle sedi  operative,  nella
domanda e' riportato,  a  fini  ricognitivi,  l'elenco  del  restante
personale impiegato  nella  sede,  distinguendo  fra  responsabile  e
operatori. 
    4. Il procedimento e' concluso entro trenta giorni dalla domanda. 
    5. Il termine del procedimento e' sospeso ai sensi  dell'art.  7,
comma 1, lettere a) e a-bis) della legge regionale n. 7/2000, per  un
periodo non superiore a trenta giorni,  a  seguito  di  richiesta  di
memorie   scritte,   documentazione   integrativa   o    sostitutiva,
dichiarazioni o rettifiche di dichiarazioni erronee od incomplete. 
    6.   Prima   dell'adozione   del   provvedimento   negativo,   il
responsabile   del   procedimento   comunica   i   motivi    ostativi
all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 16-bis  della  legge
regionale n. 7/2000. 
    7. Nel caso  in  cui  la  sede  operativa  cui  si  riferisce  il
responsabile o l'operatore abbia sede in altra Regione, la domanda e'
corredata dalla documentazione richiesta dalla Regione in  cui  opera
il CAA, cui il servizio chiede un parere obbligatorio riguardante  la
sussistenza dei requisiti. 
    8. Il procedimento e' concluso entro trenta giorni dalla  domanda
e il termine e' sospeso ai sensi dell'art. 7,  comma  1,  lettera  d)
della legge regionale n. 7/2000,  per  un  periodo  non  superiore  a
trenta giorni, per l'acquisizione del parere di cui al comma 7. 
 
                             TITOLO III 
                    PROCEDIMENTI RELATIVI AI CAA 
                  CON SEDE LEGALE IN ALTRA REGIONE 
 
 
                               Art. 9. 
           Abilitazione e trasferimento di sedi operative 
           relative a CAA con sede legale in altre regioni 
 
    1. Nei procedimenti per l'abilitazione di nuove sedi operative  e
il trasferimento di quelle gia' attive relative a CAA con sede legale
in  altre  regioni,  il  servizio  rilascia   parere   alla   Regione
competente. 
    2. Ai fini del  rilascio  del  parere,  il  servizio  accerta  la
sussistenza  dei  requisiti  minimi  di  garanzia   e   funzionamento
previsti, nell'allegato A, parti III e IV, relativamente  a  ciascuna
sede operativa e ai responsabili di sede e agli operatori. 
    3. Qualora la sede operativa  sia  gestita  da  una  societa'  di
servizi di cui il CAA si avvale per la prima volta in  Friuli-Venezia
Giulia, il servizio verifica che la societa'  sia  stata  autorizzata
dalla Regione competente. 
    4. La documentazione individuata nell'allegato A, parti III e IV,
con riferimento  a  ciascun  requisito  previsto,  nonche'  eventuale
ulteriore documentazione la societa' ritenga utile in  ragione  della
fattispecie concreta, e' trasmessa al servizio per il  tramite  della
Regione competente a pena di irricevibilita'. 
    5.  Il  servizio  adotta  il  parere  con  proprio  provvedimento
comunicandolo alla Regione compente entro il termine stabilito  dalla
stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni  dal  ricevimento  della
documentazione di cui al comma 4. 
    6. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai  commi  5  e  6
dell'art. 7. 
 
                              Art. 10. 
    Abilitazione di responsabili di sede operativa e di operatori 
           relativi a CAA con sede legale in altre regioni 
 
    1. Nei procedimenti per l'abilitazione di nuovi  responsabili  di
sedi operative e di operatori relativi a CAA con sede legale in altre
regioni, il servizio rilascia parere alla Regione competente. 
    2. Ai fini del  rilascio  del  parere,  il  servizio  accerta  la
sussistenza  dei  requisiti  minimi  di  garanzia   e   funzionamento
previsti, nell'allegato A, parte IV, relativamente ai responsabili di
sede e agli operatori. 
    3. La documentazione individuata nell'allegato A, parte  IV,  con
riferimento a ciascun  requisito  previsto,  nonche'  ogni  ulteriore
documentazione la societa' ritenga utile in ragione della fattispecie
concreta, e' trasmessa al  servizio  per  il  tramite  della  Regione
competente.  E'  considerata  ricevibile  anche   la   documentazione
trasmessa direttamente dai CAA purche' inviata contestualmente  anche
alla Regione competente. In caso di dichiarato impiego  di  personale
gia' abilitato  presso  altre  sedi  del  Friuli-Venezia  Giulia,  la
documentazione relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  comprovata
esperienza ed affidabilita' non viene trasmessa. 
    4. Al fine di agevolare il costante aggiornamento  da  parte  del
servizio dei dati relativi al personale delle sedi  operative,  nella
domanda e' riportato,  a  fini  ricognitivi,  l'elenco  del  restante
personale impiegato  nella  sede,  distinguendo  fra  responsabile  e
operatori. 
    5.  Il  servizio  adotta  il  parere  con  proprio  provvedimento
comunicandolo alla Regione compente entro il termine stabilito  dalla
stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni  dal  ricevimento  della
documentazione di cui ai commi 3 e 4. 
    6. Trova applicazione il comma 6 dell'art. 7. 
 
                              Art. 11. 
       Controlli sul mantenimento dei requisiti minimi dei CAA 
                  con sede legale in altre regioni 
 
    1. Nell'ambito dei controlli  a  campione  sul  mantenimento  dei
requisiti minimi di garanzia  e  di  funzionamento,  in  applicazione
dell'articolo 11, comma 1,  del  decreto  ministeriale,  il  servizio
rilascia parere alla Regione competente secondo le  istruzioni  della
medesima. 
    2. Ai fini del  rilascio  del  parere,  il  servizio  accerta  la
sussistenza dei requisiti minimi previsti, nell'allegato A, parti III
e  IV,  rispettivamente  relativamente  alle   sedi   operative,   ai
responsabili  di  sede  e  agli  operatori,  nonche'  agli  eventuali
ulteriori elementi richiesti dalla Regione competente. 
    3. La documentazione individuata nell'allegato A, parti III e IV,
con   riferimento   a   ciascun   requisito   previsto,   l'eventuale
documentazione aggiuntiva richiesta dalla Regione competente, nonche'
eventuale ulteriore  documentazione  la  societa'  ritenga  utile  in
ragione della fattispecie concreta, e' richiesta dal servizio. 
    4.  Il  servizio  adotta  il  parere  con  proprio  provvedimento
comunicandolo alla Regione compente entro il termine stabilito  dalla
stessa. 
    5. Trovano applicazione i commi 5 e 6 dell'art. 7. 
 
                              TITOLO IV 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
                              Art. 12. 
               Aggiornamento dei dati e pubblicazione 
                          dei provvedimenti 
 
    1. Al fine di agevolare l'attivita'  di  vigilanza,  il  servizio
istituisce e aggiorna una banca dati ad uso interno relativa  ai  CAA
con sede legale in Friuli-Venezia Giulia e a tutte le sedi  operative
situate nel territorio regionale. 
    2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  i  CAA  comunicano,  in
particolare, la cessazione dell'attivita' del CAA o delle societa' di
servizi, la cessazione dei responsabili di sede e degli  operatori  e
ogni altro fatto ritenuto rilevante  ai  fini  dello  svolgimento  di
attivita' di CAA entro il termine di trenta  giorni  da  quando  tali
fatti si sono verificati. 
    3.  Sul  sito  internet   della   Regione   sono   pubblicati   i
provvedimenti  di  autorizzazione  dei  CAA  con   sede   legale   in
Friuli-Venezia Giulia. 
 
                              Art. 13. 
                             Modulistica 
 
    1. I facsimile delle domande previste dal  presente  regolamento,
delle dichiarazioni sostitutive individuate  nell'allegato  A  e  dei
verbali sopralluogo sono approvati  con  decreto  del  direttore  del
servizio e sono pubblicati sul sito internet della Regione. 
 
                              Art. 14. 
                          Rinvio normativo 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento,  trovano  applicazione,  le  disposizioni  del   decreto
legislativo n.  74/2018,  del  decreto  ministeriale  e  della  legge
regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 15. 
                          Norme transitorie 
 
    1. La banca dati di cui all'art. 12 e' istituita entro  sei  mesi
dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento   e,   ai   fini
dell'avvio, il  servizio  richiede  ai  CAA  l'elenco  del  personale
impiegato presso  ciascuna  sede  operativa  ubicata  sul  territorio
regionale. 
 
                              Art. 16. 
                             Abrogazione 
 
    1. Il decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2009, n. 140
(Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza
delle attivita' dei Centri autorizzati di assistenza agricola  (Caa),
in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della Commissione, del 21
giugno 2006, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 1290/2005 del Consiglio  per  quanto  riguarda  il  riconoscimento
degli organismi pagatori e di altri organismi e la  liquidazione  dei
conti del Feaga e del Feasr) e' abrogato. 
 
                              Art. 17. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il 1ยบ gennaio 2020. 
    2. Ai procedimenti previsti dal presente  regolamento  che  hanno
avuto inizio prima della data stabilita  dal  comma  1  continuano  a
trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della
Regione 29 maggio 2009, n. 140. 
 
(Omissis). 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga