Allegato Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attivita' dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonche' in conformita' al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le procedure autorizzative e l'attivita' di vigilanza nei confronti dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonche' in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154) ed al decreto ministeriale 27 marzo 2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), di seguito decreto ministeriale. 2. In particolare, il presente regolamento disciplina i requisiti minimi di garanzia e funzionamento individuati dal capo II del decreto ministeriale e stabilisce: a) con riferimento ai CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia, i criteri e le modalita' per: 1) l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di CAA e la relativa revoca; 2) la realizzazione dei controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi dei CAA; 3) l'abilitazione delle sedi operative; 4) l'abilitazione dei responsabili di sede e degli operatori. b) con riferimento ai CAA con sede legale nelle altre regioni, i criteri e le modalita' per: 1) l'abilitazione delle sedi operative; 2) l'abilitazione dei responsabili di sede e degli operatori; 3) la realizzazione dei controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi dei CAA. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) societa' richiedente: la societa' di capitali costituita dai soggetti abilitati all'istituzione dei CAA di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 74/2018 e di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto ministeriale; b) CAA: la societa' richiedente che ha ottenuto l'autorizzazione da parte della Regione competente per territorio sulla base dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che puo' svolgere le attivita' di cui all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale; c) societa' di servizi: le societa' con i requisiti di cui all'art. 12 del decreto ministeriale di cui i CAA possono avvalersi per lo svolgimento delle proprie attivita'; d) responsabile di sede: il soggetto preposto ad assicurare il buon funzionamento della sede operativa e a garantire la propria presenza durante la relativa apertura; e) operatore: il soggetto che svolge funzioni di supporto all'attivita' del responsabile di sede; f) locali: uno o piu' vani ricompresi in unita' immobiliari la cui destinazione catastale sia compatibile con l'uso dell'attivita' dei CAA; g) Direzione centrale: la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole; h) servizio: il servizio della Direzione centrale che, in base alla declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale, risulta competente alla vigilanza sui CAA; i) Regione competente: la Regione o la provincia autonoma in cui e' situata la sede legale del CAA e che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale, e' competente all'accertamento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento anche dei CAA con una o piu' sedi operative in altre regioni; j) Regione in cui opera il CAA: la Regione o la provincia autonoma in cui sono situate una o piu' sedi operative del CAA con sede legale in altra Regione e che rilascia parere alla Regione competente con riguardo ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento delle sedi comprese nel proprio territorio. TITOLO II PROCEDIMENTI RELATIVI AI CAA CON SEDE LEGALE IN FRIULI-VENEZIA GIULIA Art. 3. Autorizzazione a svolgere l'attivita' di CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia 1. La societa' richiedente con sede legale in Friuli-Venezia Giulia presenta al servizio domanda di autorizzazione a svolgere l'attivita' di CAA, affinche' venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti nel Manuale sui requisiti minimi di garanzia e funzionamento e sulla documentazione da allegare nei procedimenti riguardanti i CAA, allegato A al presente regolamento, di seguito allegato A, relativamente: a) alla societa' richiedente (allegato A - parte I); b) alle societa' di servizi qualora la societa' richiedente intenda avvalersene (allegato A - parte II); c) a ciascuna sede operativa (allegato A - parte III); d) ai responsabili di sede e agli operatori (allegato A - parte IV). 2. La domanda, e' corredata: a) dalla documentazione individuata nell'allegato A, parti I e II con riferimento a ciascun requisito previsto per le societa' richiedenti e le societa' di servizi; b) dalla documentazione individuata nell'allegato A, parti III e IV con riferimento a ciascun requisito previsto per le sedi operative comprese nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia; c) dalla documentazione eventualmente richiesta dalla Regione in cui opera il CAA con riferimento alle sedi operative situate fuori da territorio regionale; d) da eventuale ulteriore documentazione che la societa' richiedente ritenga utile in ragione della fattispecie concreta. 3. Il procedimento e' concluso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. 4. Nel corso dell'istruttoria e' effettuato un sopralluogo in ciascuna delle sedi operative: il sopralluogo si svolge in una data concordata e alla presenza del responsabile della sede. 5. Il termine del procedimento e' sospeso: a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e a-bis) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di richiesta di memorie scritte, documentazione integrativa o sostitutiva, dichiarazioni o rettifiche di dichiarazioni erronee od incomplete; b) ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per l'acquisizione del parere obbligatorio rilasciato dalle regioni in cui opera il CAA e riguardante la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento delle eventuali sedi operative situate fuori dal territorio regionale. 6. Prima dell'adozione di un provvedimento in tutto o in parte negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 7. La societa' richiedente puo' utilizzare la denominazione di CAA solo dopo il rilascio dell'autorizzazione. 8. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa con decreto del direttore di servizio. Art. 4. Autorizzazione a svolgere l'attivita' di CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia mediante societa' di servizi 1. Qualora il CAA, gia' riconosciuto ai sensi dell'art. 3, intenda avvalersi di una societa' di servizi per la gestione di sedi operative con sede in Friuli-Venezia Giulia o nelle altre regioni, presenta domanda di autorizzazione a svolgere l'attivita' di CAA mediante societa' di servizi, affinche' venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'allegato A, parte II, con riguardo alla societa' medesima. 2. La domanda, e' corredata dalla documentazione individuata nell'allegato A, parte II, con riferimento a ciascun requisito previsto per la societa', nonche' da eventuale ulteriore documentazione che la societa' richiedente ritenga utile in ragione della fattispecie concreta. 3. Il procedimento e' concluso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. 4. Il procedimento e' disciplinato dalle disposizioni dell'art. 3, commi 5 e 6. 5. Il CAA puo' avvalersi della societa' di servizi solo dopo la positiva conclusione del procedimento. Art. 5. Controlli sul mantenimento dei requisiti minimi dei CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia 1. Per le finalita' di cui all'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale, i CAA autorizzati ai sensi dell'art. 3 trasmettono entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, la seguente documentazione: a) certificazione di bilancio o relazione annuale sulla gestione prodotta dall'organo di revisione interna, relative all'esercizio finanziario precedente; b) dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del decreto ministeriale, sottoscritte rispettivamente dagli amministratori, dai sindaci, dai dipendenti e collaboratori della societa' richiedente e delle societa' di servizio di cui la societa' richiedente si avvale; c) dichiarazioni sostitutive in ordine all'assolvimento degli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori previsto dall'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale. 2. Con decreto del direttore del servizio, entro il 31 gennaio di ogni anno, e' approvato il Piano annuale dei controlli a campione dei CAA autorizzati, affinche' venga accertato il mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti nell'allegato A. Il piano stabilisce i criteri con cui effettuare il campionamento, le tempistiche per la realizzazione degli accertamenti anche con riferimento ai termini da assegnare alle regioni in cui opera il CAA. 3. Le risultanze dei controlli effettuati nell'ambito del piano sono trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Art. 6. Revoca delle autorizzazioni 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 11, commi 3 e 4, del decreto ministeriale, l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di CAA e' revocata qualora, anche in base alla documentazione e ai controlli di cui all'art. 5, venga accertato che: a) nello svolgimento dell'attivita' di CAA sono state commesse gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale o regionale; b) non sono osservati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalle convenzioni stipulate dal CAA ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 14/2018; c) non sussistono piu' i requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui all'allegato A; d) non e' stata trasmessa la certificazione di bilancio o la relazione annuale sulla gestione prodotta. 2. Il servizio redige contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle societa' di cui esso si avvale assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per regolarizzare i requisiti contestati. 3. In caso di mancata ottemperanza alle contestazioni e nei termini di cui al comma 2, il servizio esegue il provvedimento di revoca entro quindici giorni. 4. L'avvio del procedimento e il provvedimento di revoca sono comunicati all'organismo di coordinamento e agli organismi pagatori competenti in conformita' all'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale. Art. 7. Abilitazione, trasferimento e chiusura di sedi operative relative a CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia 1. Il CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia presenta al servizio domanda per l'abilitazione di nuove sedi operative o per il trasferimento di quelle gia' attive, affinche' venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'allegato A, relativamente: a) a ciascuna sede operativa (allegato A, parte III); b) ai responsabili di sede e agli operatori (allegato A, parte IV). 2. Nel caso in cui la sede operativa per cui e' richiesta l'abilitazione o il trasferimento abbia sede in Friuli-Venezia Giulia, la domanda e' corredata dalla documentazione individuata nell'allegato A, parti III e IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, nonche' da eventuale ulteriore documentazione che la societa' ritenga utile in ragione della fattispecie concreta. In caso di dichiarato impiego di personale gia' abilitato presso la sede oggetto di trasferimento o presso altre sedi del Friuli-Venezia Giulia, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di comprovata esperienza ed affidabilita', individuata nell'allegato A, parte IV, non viene trasmessa. 3. Il procedimento e' concluso entro sessanta giorni dalla domanda. 4. Nel corso dell'istruttoria e' effettuato un sopralluogo nella sede operativa in una data concordata e alla presenza del responsabile della sede. 5. Il termine del procedimento e' sospeso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e a-bis) della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di richiesta di memorie scritte, documentazione integrativa o sostitutiva, dichiarazioni o rettifiche di dichiarazioni erronee od incomplete. 6. Prima dell'adozione del provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 7. Nel caso in cui la sede operativa per cui e' richiesta l'abilitazione o il trasferimento abbia sede in altra Regione, la domanda e' corredata dalla documentazione richiesta dalla Regione in cui opera il CAA, cui il servizio chiede un parere obbligatorio riguardante la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento della sede medesima. 8. Il procedimento e' concluso entro sessanta giorni dalla domanda e il termine e' sospeso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per l'acquisizione del parere di cui al comma 7. 9. In caso di domanda per la chiusura di una o piu' sedi operative, situate in Friuli-Venezia Giulia o altra Regione, il servizio adotta un provvedimento di presa d'atto entro trenta giorni dal ricevimento. Art. 8. Abilitazione di responsabili di sede operativa e di operatori relativi a CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia 1. I CAA trasmettono al servizio la domanda per l'abilitazione di nuovi responsabili di sede operativa o di nuovi operatori, affinche' venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'allegato A, parte IV, relativamente ai responsabili di sede e agli operatori. 2. Nel caso in cui la sede operativa cui si riferisce il responsabile o l'operatore abbia sede in Friuli-Venezia Giulia, la domanda e' corredata dalla documentazione individuata nell'allegato A, parte IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, nonche' da eventuale ulteriore documentazione che la societa' ritenga utile in ragione della fattispecie concreta. In caso di dichiarato impiego di personale gia' abilitato presso altre sedi, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di comprovata esperienza ed affidabilita', individuata nell'allegato A, parte IV, non viene trasmessa. 3. Al fine di agevolare il costante aggiornamento da parte del servizio dei dati relativi al personale delle sedi operative, nella domanda e' riportato, a fini ricognitivi, l'elenco del restante personale impiegato nella sede, distinguendo fra responsabile e operatori. 4. Il procedimento e' concluso entro trenta giorni dalla domanda. 5. Il termine del procedimento e' sospeso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e a-bis) della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di richiesta di memorie scritte, documentazione integrativa o sostitutiva, dichiarazioni o rettifiche di dichiarazioni erronee od incomplete. 6. Prima dell'adozione del provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 7. Nel caso in cui la sede operativa cui si riferisce il responsabile o l'operatore abbia sede in altra Regione, la domanda e' corredata dalla documentazione richiesta dalla Regione in cui opera il CAA, cui il servizio chiede un parere obbligatorio riguardante la sussistenza dei requisiti. 8. Il procedimento e' concluso entro trenta giorni dalla domanda e il termine e' sospeso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione del parere di cui al comma 7. TITOLO III PROCEDIMENTI RELATIVI AI CAA CON SEDE LEGALE IN ALTRA REGIONE Art. 9. Abilitazione e trasferimento di sedi operative relative a CAA con sede legale in altre regioni 1. Nei procedimenti per l'abilitazione di nuove sedi operative e il trasferimento di quelle gia' attive relative a CAA con sede legale in altre regioni, il servizio rilascia parere alla Regione competente. 2. Ai fini del rilascio del parere, il servizio accerta la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'allegato A, parti III e IV, relativamente a ciascuna sede operativa e ai responsabili di sede e agli operatori. 3. Qualora la sede operativa sia gestita da una societa' di servizi di cui il CAA si avvale per la prima volta in Friuli-Venezia Giulia, il servizio verifica che la societa' sia stata autorizzata dalla Regione competente. 4. La documentazione individuata nell'allegato A, parti III e IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, nonche' eventuale ulteriore documentazione la societa' ritenga utile in ragione della fattispecie concreta, e' trasmessa al servizio per il tramite della Regione competente a pena di irricevibilita'. 5. Il servizio adotta il parere con proprio provvedimento comunicandolo alla Regione compente entro il termine stabilito dalla stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4. 6. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 7. Art. 10. Abilitazione di responsabili di sede operativa e di operatori relativi a CAA con sede legale in altre regioni 1. Nei procedimenti per l'abilitazione di nuovi responsabili di sedi operative e di operatori relativi a CAA con sede legale in altre regioni, il servizio rilascia parere alla Regione competente. 2. Ai fini del rilascio del parere, il servizio accerta la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'allegato A, parte IV, relativamente ai responsabili di sede e agli operatori. 3. La documentazione individuata nell'allegato A, parte IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, nonche' ogni ulteriore documentazione la societa' ritenga utile in ragione della fattispecie concreta, e' trasmessa al servizio per il tramite della Regione competente. E' considerata ricevibile anche la documentazione trasmessa direttamente dai CAA purche' inviata contestualmente anche alla Regione competente. In caso di dichiarato impiego di personale gia' abilitato presso altre sedi del Friuli-Venezia Giulia, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di comprovata esperienza ed affidabilita' non viene trasmessa. 4. Al fine di agevolare il costante aggiornamento da parte del servizio dei dati relativi al personale delle sedi operative, nella domanda e' riportato, a fini ricognitivi, l'elenco del restante personale impiegato nella sede, distinguendo fra responsabile e operatori. 5. Il servizio adotta il parere con proprio provvedimento comunicandolo alla Regione compente entro il termine stabilito dalla stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi 3 e 4. 6. Trova applicazione il comma 6 dell'art. 7. Art. 11. Controlli sul mantenimento dei requisiti minimi dei CAA con sede legale in altre regioni 1. Nell'ambito dei controlli a campione sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale, il servizio rilascia parere alla Regione competente secondo le istruzioni della medesima. 2. Ai fini del rilascio del parere, il servizio accerta la sussistenza dei requisiti minimi previsti, nell'allegato A, parti III e IV, rispettivamente relativamente alle sedi operative, ai responsabili di sede e agli operatori, nonche' agli eventuali ulteriori elementi richiesti dalla Regione competente. 3. La documentazione individuata nell'allegato A, parti III e IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, l'eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dalla Regione competente, nonche' eventuale ulteriore documentazione la societa' ritenga utile in ragione della fattispecie concreta, e' richiesta dal servizio. 4. Il servizio adotta il parere con proprio provvedimento comunicandolo alla Regione compente entro il termine stabilito dalla stessa. 5. Trovano applicazione i commi 5 e 6 dell'art. 7. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 12. Aggiornamento dei dati e pubblicazione dei provvedimenti 1. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza, il servizio istituisce e aggiorna una banca dati ad uso interno relativa ai CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia e a tutte le sedi operative situate nel territorio regionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 i CAA comunicano, in particolare, la cessazione dell'attivita' del CAA o delle societa' di servizi, la cessazione dei responsabili di sede e degli operatori e ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini dello svolgimento di attivita' di CAA entro il termine di trenta giorni da quando tali fatti si sono verificati. 3. Sul sito internet della Regione sono pubblicati i provvedimenti di autorizzazione dei CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia. Art. 13. Modulistica 1. I facsimile delle domande previste dal presente regolamento, delle dichiarazioni sostitutive individuate nell'allegato A e dei verbali sopralluogo sono approvati con decreto del direttore del servizio e sono pubblicati sul sito internet della Regione. Art. 14. Rinvio normativo 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione, le disposizioni del decreto legislativo n. 74/2018, del decreto ministeriale e della legge regionale n. 7/2000. Art. 15. Norme transitorie 1. La banca dati di cui all'art. 12 e' istituita entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e, ai fini dell'avvio, il servizio richiede ai CAA l'elenco del personale impiegato presso ciascuna sede operativa ubicata sul territorio regionale. Art. 16. Abrogazione 1. Il decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2009, n. 140 (Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attivita' dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del Feaga e del Feasr) e' abrogato. Art. 17. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1ยบ gennaio 2020. 2. Ai procedimenti previsti dal presente regolamento che hanno avuto inizio prima della data stabilita dal comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2009, n. 140. (Omissis). Visto, il Presidente: Fedriga