Art. 29 Posteggi riservati in mercati e fiere 1. Nei mercati e nelle fiere il comune riserva posteggi: a) a imprenditrici/imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche; b) ad associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone con disabilita'; c) ad artigiani/artigiane, per la vendita esclusiva dei propri prodotti. 2. Nei mercati e nelle fiere, nell'ottica di una equilibrata diversificazione dell'offerta merceologica, il comune puo' riservare uno o piu' posteggi: a) alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS); b) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, anche realizzate mediante supporto informatico. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di piu' di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.