Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: 
    a)  commercio  all'ingrosso:   attivita'   svolta   da   chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per  conto  proprio  e  le
rivende ad altri commercianti,  all'ingrosso  o  al  dettaglio,  o  a
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; 
    b)  commercio  al  dettaglio:  attivita'   svolta   da   chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per  conto  proprio  e  le
rivende, su aree private, in sede fissa o  mediante  altre  forme  di
distribuzione, direttamente al consumatore/alla consumatrice finale; 
    c) superficie  di  vendita  di  un  esercizio  commerciale:  area
destinata  alla  vendita,  compresa  quella   occupata   da   banchi,
scaffalature,  vetrine,  cabine  di  prova  e  simili  e  dalle  aree
espositive, se accessibili alla clientela; non costituisce superficie
di  vendita  quella  destinata  a  magazzini,  depositi,  locali   di
lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse e uffici, se non
accessibili  alla  clientela,  nonche'   l'area   esterna   adiacente
all'esercizio commerciale adibita a superficie espositiva ai sensi  e
nei limiti di quanto previsto  nel  regolamento  di  esecuzione  alla
presente legge; 
    d) esercizi commerciali di vicinato: esercizi  aventi  superficie
di vendita non superiore a 150 metri quadrati; 
    e)  medie  strutture  di  vendita:  esercizi  aventi   superficie
superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a: 
      1) 800 metri quadrati se insediati in  comuni  con  popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti; 
      2) 1.500 metri quadrati se insediati in comuni con  popolazione
residente pari o superiore a 10.000 abitanti; 
    f)  grandi  strutture  di  vendita:  esercizi  aventi  superficie
superiore ai limiti di cui alla lettera e); 
    g) centro commerciale: media o grande struttura di vendita  nella
quale piu' esercizi commerciali  sono  inseriti  in  un  complesso  a
destinazione specifica e  usufruiscono  di  infrastrutture  comuni  e
spazi di servizio gestiti unitariamente; per superficie di vendita di
un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma  delle
superfici di vendita dei singoli esercizi di commercio  al  dettaglio
in esso presenti; 
    h) punti vendita esclusivi  di  stampa  quotidiana  e  periodica:
rivenditori tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; i
punti vendita esclusivi possono destinare una parte della  superficie
di  vendita  a  prodotti  rientranti  nel  settore  merceologico  non
alimentare  a  condizione  che  la  superficie   dell'esercizio   sia
inferiore o uguale a quella prevista alla lettera d) per un esercizio
di vicinato e che la parte  di  superficie  dell'esercizio  destinata
alla  vendita  di  prodotti  del  settore  non  alimentare  non   sia
prevalente in rapporto alla superficie complessiva di vendita; 
    i) punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e  periodica:
punti vendita autorizzati alla vendita di soli  quotidiani,  di  soli
periodici o di  entrambe  le  tipologie  di  prodotti  editoriali  in
aggiunta ad altre merci. In tali esercizi la vendita della stampa  e'
legata  e  complementare  all'attivita'   principale   economicamente
prevalente; 
    j)  pastigliaggi:  prodotti   da   banco   preconfezionati   alla
produzione  da  vendersi  nella  confezione  originaria,   costituiti
generalmente  da  caramelle,   confetti,   cioccolatini,   gomme   da
masticare,  patatine,  snack  e  simili.  Sono  considerati  prodotti
assimilati    ai    pastigliaggi    le    bevande    non    alcoliche
preconfezionate/preimbottigliate,  come  ad  esempio  le  bibite   in
lattina, tetrapack o bottiglietta, con esclusione  del  latte  e  dei
suoi derivati; 
    k) commercio su aree pubbliche: attivita' di vendita al dettaglio
e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche o su  aree
private delle quali il comune  ha  la  disponibilita',  attrezzate  o
meno, scoperte o coperte; 
    l)  aree  pubbliche:  le  strade   comunali   e   di   competenza
provinciale, le piazze, comprese quelle di proprieta' privata gravate
da servitu' di pubblico passaggio, e ogni  altra  area  di  qualunque
natura destinata ad uso pubblico; 
    m) posteggio: parte di un'area  pubblica  o  privata  di  cui  il
comune ha la disponibilita',  data  in  concessione  per  l'esercizio
dell'attivita' commerciale; 
    n) mercato: area pubblica o  privata  di  cui  il  comune  ha  la
disponibilita', composta da  piu'  posteggi,  attrezzata  o  meno,  e
destinata all'esercizio dell'attivita' per uno, piu' o tutti i giorni
della settimana, del mese o  dell'anno  per  l'offerta  di  merci  al
dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di
pubblici servizi; 
    o) fiera: manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso
di operatori abilitati a esercitare il commercio su  aree  pubbliche,
in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita'; 
    p)  presenze  in  mercati,  fiere  o  fuori  mercato  (cosiddette
spunte):  numero  delle  volte  che  l'operatore  si  e'   presentato
prescindendo  dal  fatto  che  vi  abbia  potuto  o   meno   svolgere
l'attivita' commerciale; 
    q) posteggio isolato o fuori mercato: uno o piu' posteggi dati in
concessione su area pubblica non individuabile come mercato; 
    r)  manifestazione  promozionale/commerciale:  manifestazione   -
anche a carattere straordinario - indetta al  fine  di  promuovere  o
valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri  o  aree
rurali,  nonche'  attivita'  culturali,  economiche   e   sociali   o
particolari tipologie merceologiche o  produttive,  anche  legate  al
territorio; 
    s) mercato straordinario: edizione aggiuntiva del mercato, che si
svolge in giorni diversi e  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti,
senza  riassegnazione  di  posteggi,  salvo   quanto   disposto   dal
regolamento comunale di cui all'art. 30; 
    t) vendite straordinarie: 
      1) vendite di liquidazione; 
      2) vendite di fine stagione o saldi; 
      3) vendite promozionali; 
    u) mercato a carattere storico-turistico  sito  in  piazza  delle
Erbe a Bolzano: mercato che per  caratteristiche  intrinseche  e  per
sede di svolgimento e' connotato da una particolare tipicita' storica
e architettonica. 
    v) somministrazione: 
      1)  negli  esercizi  di  vicinato  abilitati  alla  vendita  di
prodotti alimentari,  il  consumo  immediato  dei  medesimi  prodotti
all'interno della superficie  di  vendita  tramite  l'utilizzo  degli
arredi  dell'azienda,  con  esclusione  del  servizio  assistito   di
somministrazione e con l'osservanza delle norme  vigenti  in  materia
igienico-sanitaria; 
      2) nell'ambito dell'attivita' di commercio su  aree  pubbliche,
il consumo immediato dei prodotti stessi, con esclusione del servizio
assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme  vigenti
in materia igienico-sanitaria.