Art. 36 Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) da inoltrare al comune nel cui territorio si intende avviare l'attivita'. 2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli professionali di cui all'art. 9. 3. E' vietato inviare prodotti al consumatore/alla consumatrice, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o omaggi senza spese o vincoli per il consumatore/la consumatrice. 4. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione. 5. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresi' le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza.