Art. 51 
 
              Distributori di carburante ad uso privato 
 
  1.  L'attivita'  inerente  all'installazione  e  all'esercizio   di
impianti  di  distribuzione  carburanti  ad  uso   privato,   ubicati
all'interno di  stabilimenti,  presso  enti  pubblici,  in  cantieri,
magazzini e simili, destinati esclusivamente  al  rifornimento  degli
automezzi aziendali, e' soggetta  ad  autorizzazione  rilasciata  dal
direttore/dalla direttrice della Ripartizione  provinciale  Economia.
Gli esercenti di impianti di distribuzione carburanti ad uso  privato
non possono cedere, a nessun titolo, carburante a terzi. 
  2. Le prescrizioni dettagliate in ordine all'autorizzazione di  cui
al  comma  1  sono  regolate,  sentite  le   associazioni   datoriali
interessate    maggiormente    rappresentative,    con    regolamento
d'esecuzione.