Art. 52 
 
    Disposizioni per la riduzione del prezzo di benzina e gasolio 
 
  1. La provincia e' autorizzata a  concedere  alle  persone  fisiche
intestatarie di uno o piu' veicoli soggetti a iscrizione nei pubblici
registri e residenti nei comuni individuati dalla Giunta  provinciale
un contributo per la riduzione del prezzo alla  pompa  di  benzina  e
gasolio per autotrazione.  Il  contributo  puo'  essere  concesso  in
maniera differenziata per i singoli comuni,  in  ragione  della  loro
distanza dal piu' vicino punto del confine di  Stato  con  Austria  e
Svizzera raggiungibile su strada carrozzabile pubblica. 
  2. Il contributo non puo' essere superiore alla  differenza  tra  i
prezzi medi dei corrispondenti prodotti  per  autotrazione  applicati
nei comuni interessati e quelli medi praticati in una  corrispondente
fascia del territorio confinante svizzero o austriaco. 
  3. La Giunta provinciale determina con  apposita  deliberazione  da
pubblicarsi all'albo online della Provincia: 
    a) i comuni e la  distanza  massima  dal  confine,  eventualmente
differenziata per fasce, di cui al comma 1; 
    b) la misura del contributo; 
    c) le modalita' di rilevazione dei prezzi di cui al comma 2; 
    d) le modalita' di  fruizione  del  beneficio,  anche  attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici; 
    e) le funzioni delegate ai comuni  e  le  relative  compensazioni
finanziarie; 
    f) gli adempimenti e gli  obblighi  dei  soggetti  gestori  degli
impianti di distribuzione carburanti; 
    g) le modalita' per la vigilanza  sulla  corretta  fruizione  dei
benefici di cui al comma 1. 
  4. L'autorita' competente per la  vigilanza  sull'osservanza  delle
presenti disposizioni e per le violazioni di cui al presente articolo
e' il comune nel quale  viene  svolta  l'attivita'  di  distribuzione
carburanti o in cui  hanno  avuto  luogo  le  violazioni.  Il  comune
introita le somme riscosse. La provincia  esercita  a  sua  volta  la
propria vigilanza attraverso gli strumenti informatici utilizzati per
la concessione dei contributi di cui al presente articolo.