Art. 52 Disposizioni per la riduzione del prezzo di benzina e gasolio 1. La provincia e' autorizzata a concedere alle persone fisiche intestatarie di uno o piu' veicoli soggetti a iscrizione nei pubblici registri e residenti nei comuni individuati dalla Giunta provinciale un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa di benzina e gasolio per autotrazione. Il contributo puo' essere concesso in maniera differenziata per i singoli comuni, in ragione della loro distanza dal piu' vicino punto del confine di Stato con Austria e Svizzera raggiungibile su strada carrozzabile pubblica. 2. Il contributo non puo' essere superiore alla differenza tra i prezzi medi dei corrispondenti prodotti per autotrazione applicati nei comuni interessati e quelli medi praticati in una corrispondente fascia del territorio confinante svizzero o austriaco. 3. La Giunta provinciale determina con apposita deliberazione da pubblicarsi all'albo online della Provincia: a) i comuni e la distanza massima dal confine, eventualmente differenziata per fasce, di cui al comma 1; b) la misura del contributo; c) le modalita' di rilevazione dei prezzi di cui al comma 2; d) le modalita' di fruizione del beneficio, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici; e) le funzioni delegate ai comuni e le relative compensazioni finanziarie; f) gli adempimenti e gli obblighi dei soggetti gestori degli impianti di distribuzione carburanti; g) le modalita' per la vigilanza sulla corretta fruizione dei benefici di cui al comma 1. 4. L'autorita' competente per la vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni e per le violazioni di cui al presente articolo e' il comune nel quale viene svolta l'attivita' di distribuzione carburanti o in cui hanno avuto luogo le violazioni. Il comune introita le somme riscosse. La provincia esercita a sua volta la propria vigilanza attraverso gli strumenti informatici utilizzati per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.