Art. 57 Disposizioni speciali per il subingresso nell'attivita' di commercio su aree pubbliche 1. Il trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della titolarita' del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche nonche', in caso di attivita' svolta su posteggio, della relativa concessione al soggetto subentrante. 2. Il/La subentrante deve inoltrare la comunicazione di subingresso in forma di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) al comune sede del posteggio per l'attivita' di cui all'art. 22, comma 1, lettera a). Nel caso di attivita' di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), il/la subentrante deve inoltrare la SCIA al proprio comune di residenza e una comunicazione al comune al quale il dante causa ha inoltrato la SCIA, rispettivamente al comune che ha rilasciato l'autorizzazione al dante causa. 3. Il/La subentrante deve dichiarare, al trasferimento dell'attivita', di essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8 e, ove richiesti, dei requisiti professionali di cui all'articolo 9. 4. Il/La subentrante deve effettuare la comunicazione di subingresso, secondo le modalita' stabilite dal comune, prima dell'effettivo avvio dell'attivita', e comunque: a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della proprieta' dell'attivita', in caso di atto tra vivi; b) entro un anno dalla morte del/della titolare. 5. In caso di subingresso a seguito di decesso, qualora si tratti di attivita' relative al settore merceologico alimentare, il soggetto subentrante che sia in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8, ha facolta' di continuare l'attivita' a titolo provvisorio. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il/la subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 9, il titolo abilitativo decade. 6. Il/La subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce i titoli di priorita' posseduti dal/dalla precedente titolare; questi non possono essere cumulati a quelli relativi ad altri titoli abilitativi. 7. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui al comma 2, il comune provvede alla verifica della regolarita' contributiva del soggetto cedente e del subentrante. 8. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica di cui al comma 7 e' effettuata decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i sessanta giorni successivi. 9. Il comune effettua le verifiche di cui ai commi 7 e 8 sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, forniti dall'impresa ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche. 10. In caso di cessione di rami d'azienda ad acquirenti diversi e' fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorita' acquisite dal soggetto cedente con il titolo abilitativo relativo allo specifico ramo d'azienda. 11. In caso di subentro in imprese titolari di concessione di posteggio, la scadenza della concessione resta quella originaria, ovvero al compimento dei dodici anni dalla data di rilascio.