Art. 64 
 
Zone per l'apertura di nuovi punti vendita  di  stampa  quotidiana  e
                              periodica 
 
  1. I comuni possono individuare le zone  per  l'apertura  di  nuovi
punti vendita della stampa quotidiana e periodica  sulla  base  delle
direttive di cui all'art. 60, comma 1, lettera  e).  Fino  alla  loro
approvazione conservano validita' i piani di localizzazione approvati
ai sensi  del  previgente  art.  8-bis  della  legge  provinciale  17
febbraio 2000, n. 7.