Art. 64 Zone per l'apertura di nuovi punti vendita di stampa quotidiana e periodica 1. I comuni possono individuare le zone per l'apertura di nuovi punti vendita della stampa quotidiana e periodica sulla base delle direttive di cui all'art. 60, comma 1, lettera e). Fino alla loro approvazione conservano validita' i piani di localizzazione approvati ai sensi del previgente art. 8-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.