Art. 65 Commercio su aree pubbliche. Proroga delle concessioni di posteggio. 1. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni di posteggio valide all'entrata in vigore della presente legge e relative all'attivita' di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), sono prorogate fino al 31 dicembre 2020. Fino a tale data un medesimo soggetto giuridico non puo' essere titolare o possessore, nella medesima area mercatale, di piu' di quattro concessioni di posteggio quando il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, e' inferiore o uguale a 100 o di piu' di sei concessioni quando il numero complessivo dei posteggi e' superiore a 100.