Art. 65 
 
Commercio su aree pubbliche. Proroga delle concessioni di posteggio. 
 
  1. Tenuto conto di quanto  disposto  dall'articolo  1,  comma  686,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  le  concessioni  di  posteggio
valide  all'entrata  in  vigore  della  presente  legge  e   relative
all'attivita' di commercio su aree  pubbliche  di  cui  all'art.  22,
comma 1, lettera a), sono prorogate fino al 31 dicembre 2020. Fino  a
tale data un medesimo soggetto giuridico non puo' essere  titolare  o
possessore,  nella  medesima  area  mercatale,  di  piu'  di  quattro
concessioni di posteggio quando il numero complessivo  dei  posteggi,
nel mercato o nella fiera, e' inferiore o uguale a 100 o di  piu'  di
sei  concessioni  quando  il  numero  complessivo  dei  posteggi   e'
superiore a 100.