Art. 72 Disposizioni sull'applicazione della legge 1. A partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 60 trovano applicazione le seguenti disposizioni: a) l'art. 3, comma 1, lettera c), nella parte in cui individua l'area esterna adiacente all'esercizio commerciale quale superficie espositiva; b) l'art. 14, nella parte in cui assoggetta la media struttura di vendita al regime autorizzatorio, nonche' le relative sanzioni di cui all'art. 61; c) gli articoli 15, 16 e 17, nonche' le relative sanzioni di cui all'art. 61; d) gli articoli del capo VII e l'art. 61, commi 2 e 3, nella parte relativa alle offerte di vendita; e) gli articoli di cui al capo VIII e il relativo art. 63. 2. Il capo IX sulla formazione di tecnico/tecnica del commercio si applica dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 54, comma 1, da emanarsi entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8.