Art. 2 Inserimento dell'art. 19-bis della legge regionale n. 18 del 2016 1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 18 del 2016, e' inserito il seguente: «Art. 19-bis (Unita' di esperti). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 19 della presente legge e di cui all'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), e' istituita un'unita' di esperti, con le seguenti funzioni tecnico-operative: a) fornire supporto al nucleo tecnico della partecipazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2018; b) fornire supporto nelle diverse fasi dei procedimenti relativi ai beni immobili sequestrati o confiscati e nella loro gestione, anche al fine d'incrementarne la redditivita' e per agevolarne il percorso di reinserimento sul territorio; c) individuare azioni specifiche di sostegno alle aziende sequestrate e confiscate, anche al fine di garantirne la continuita' produttiva e la gestione dinamica, nonche' di tutelare i livelli occupazionali e di reddito dei lavoratori; d) promuovere meccanismi di sostegno proattivo delle aziende sequestrate e confiscate. 2. L'unita' di esperti esercita le funzioni di cui al comma 1 anche in collaborazione con l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, l'autorita' giudiziaria, la Consulta regionale per la legalita' e la cittadinanza responsabile di cui all'art. 4, nonche' con gli altri soggetti interessati, su iniziativa della Regione e degli enti locali. 3. L'unita' di esperti e' formata da cinque componenti, individuati dal tecnico di garanzia della partecipazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 15 del 2018, a seguito di selezione pubblica, e restano in carica tre anni. 4. Ai componenti dell'unita' di esperti e' attribuito un gettone di presenza, il cui importo e' stabilito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, d'intesa con la Giunta. Ai componenti che non risiedono nel luogo di riunione dell'unita' spetta il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i consiglieri regionali. Ai componenti che, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si recano in localita' diverse da quella di residenza, e' dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse previste nell'ambito del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa.».