Art. 2 
 
                    Inserimento dell'art. 19-bis 
                della legge regionale n. 18 del 2016 
 
  1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 18 del 2016, e' inserito
il seguente: 
    «Art. 19-bis (Unita' di esperti). - 1. Per le  finalita'  di  cui
all'art. 19 della presente legge e di  cui  all'art.  7  della  legge
regionale  22  ottobre  2018,  n.  15  (legge  sulla   partecipazione
all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione  della  legge
regionale 9 febbraio 2010, n. 3), e' istituita un'unita' di  esperti,
con le seguenti funzioni tecnico-operative: 
      a) fornire supporto al nucleo tecnico della  partecipazione  di
cui all'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2018; 
      b)  fornire  supporto  nelle  diverse  fasi  dei   procedimenti
relativi ai beni immobili  sequestrati  o  confiscati  e  nella  loro
gestione,  anche  al  fine  d'incrementarne  la  redditivita'  e  per
agevolarne il percorso di reinserimento sul territorio; 
      c) individuare  azioni  specifiche  di  sostegno  alle  aziende
sequestrate e confiscate, anche al fine di garantirne la  continuita'
produttiva e la gestione dinamica,  nonche'  di  tutelare  i  livelli
occupazionali e di reddito dei lavoratori; 
      d) promuovere meccanismi di sostegno  proattivo  delle  aziende
sequestrate e confiscate. 
    2. L'unita' di esperti esercita le funzioni di  cui  al  comma  1
anche in collaborazione con l'Agenzia nazionale dei beni  sequestrati
e confiscati, l'autorita' giudiziaria, la Consulta regionale  per  la
legalita' e la cittadinanza responsabile di cui all'art.  4,  nonche'
con gli altri soggetti interessati, su  iniziativa  della  Regione  e
degli enti locali. 
    3.  L'unita'  di  esperti  e'  formata  da   cinque   componenti,
individuati dal tecnico  di  garanzia  della  partecipazione  di  cui
all'art. 8 della legge  regionale  n.  15  del  2018,  a  seguito  di
selezione pubblica, e restano in carica tre anni. 
    4. Ai componenti dell'unita' di esperti e' attribuito un  gettone
di  presenza,  il  cui  importo  e'   stabilito   con   deliberazione
dell'Ufficio di presidenza, d'intesa con la Giunta. Ai componenti che
non risiedono nel luogo di riunione dell'unita'  spetta  il  rimborso
delle spese di viaggio,  nella  misura  prevista  per  i  consiglieri
regionali. Ai componenti che, per l'esercizio delle funzioni  di  cui
al comma 1, si recano in localita' diverse da quella di residenza, e'
dovuto  il  trattamento  economico  di  missione   previsto   per   i
consiglieri  regionali.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma si fa fronte con le risorse previste  nell'ambito  del
bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa.».