Art. 3 Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 18 del 2016 1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 18 del 2016, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione predispone corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.».