Art. 3 
 
                        Modifiche all'art. 20 
                della legge regionale n. 18 del 2016 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge  regionale  n.  18  del
2016, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione predispone
corsi di  formazione  per  i  dipendenti  di  imprese  sequestrate  o
confiscate,  coerenti  con  i  piani  industriali  predisposti  dagli
amministratori  giudiziari  e  concordati   con   le   organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.».