Art. 5 Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2018 1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2018, e' aggiunta la seguente: «b-bis) per l'ideazione, l'organizzazione e la realizzazione di processi partecipativi concernenti la destinazione e il recupero di aziende e beni confiscati alla criminalita' organizzata e mafiosa. A tal fine, il nucleo tecnico puo' avvalersi dell'unita' di esperti di cui all'art. 19-bis della legge regionale n. 18 del 2016.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 29 novembre 2019 BONACCINI (Omissis).