Art. 5 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2018 
 
  1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale
n. 15 del 2018, e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) per l'ideazione, l'organizzazione e la  realizzazione  di
processi partecipativi concernenti la destinazione e il  recupero  di
aziende e beni confiscati alla criminalita' organizzata e mafiosa.  A
tal fine, il nucleo tecnico puo' avvalersi dell'unita' di esperti  di
cui all'art. 19-bis della legge regionale n. 18 del 2016.». 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 29 novembre 2019 
 
                              BONACCINI 
 
  (Omissis).