Art. 2 
 
                     Norme di prima applicazione 
 
  1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge,
gli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui  all'art.
1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale  n.  43  del  2001,
compresa  l'Agenzia  regionale  per  la  prevenzione,  l'ambiente   e
l'energia  dell'Emilia-Romagna  (ARPAE)  adeguano  le  proprie  norme
organizzative alle disposizioni di cui all'art. 18 bis della legge n.
43 del 2001 introdotto dalla presente legge.