Art. 2 Norme di prima applicazione 1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all'art. 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale n. 43 del 2001, compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) adeguano le proprie norme organizzative alle disposizioni di cui all'art. 18 bis della legge n. 43 del 2001 introdotto dalla presente legge.