Art. 3 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Nelle zone vulnerabili designate ai sensi  dell'art.  1-bis  del
regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R, come introdotto  dal
presente regolamento, le disposizioni di cui al Titolo III (Programma
di azione per le  zone  designate  come  vulnerabili  da  nitrati  di
origine agricola) del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.  10/R
sono di obbligatoria applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
  2.  Gli  adeguamenti  delle  strutture  aziendali  che  si  rendono
necessari a seguito della designazione  di  cui  all'art.  1-bis  del
regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R, come introdotto  dal
presente regolamento, devono essere effettuati entro la data  del  1°
gennaio 2022. 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
    Torino, 22 novembre 2019 
 
                                CIRIO