(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 54 del 30 novembre 2019) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Ricalcolo assegni vitalizi 1. Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilita' in corso di erogazione e quelli non ancora erogati dall'Assemblea regionale siciliana, il cui ammontare e' definito alla data del 31 dicembre 2011 sulla base delle previgenti norme dei regolamenti interni dell'Assemblea, sono ridotti, a decorrere dal lº dicembre 2019, considerando il loro importo lordo, secondo le disposizioni del presente articolo. 2. La riduzione di cui comma 1 si applica anche alle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali diretti e di reversibilita', in corso di erogazione e da erogare, di cui all'articolo 4 del regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. 3. La riduzione e' effettuata sulla base dei dati derivanti dalla riquantificazione secondo il sistema contributivo degli assegni vitalizi diretti in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Ai fini della riquantificazione, il montante contributivo e' calcolato esclusivamente sulla base dei dati concernenti le indennita' parlamentari e le percentuali di trattenuta, indicate, rispettivamente, nella tabella A e nella tabella B allegate alla presente legge, ferma restando l'applicazione della quota di contributi di cui al comma 7. 5. Per gli anni di contribuzione antecedenti il 1970 si applicano le misure dell'indennita' parlamentare e le percentuali di trattenuta vigenti al 1º gennaio 1970 di cui alle tabelle richiamate al comma 4. 6. La base imponibile contributiva ai fini del ricalcolo di cui al presente articolo e' determinata con la maggiorazione di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 7. La quota di contributi a carico dell'Assemblea regionale siciliana e' pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore di cui al comma 4. 8. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla decorrenza dell'assegno vitalizio e, dalla medesima decorrenza dell'assegno vitalizio, annualmente, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo sino alla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Il montante contributivo di cui al comma 8 e' moltiplicato per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella C allegata alla presente legge con riferimento all'eta' anagrafica posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non inferiore a quello previsto per i sessantacinque anni di eta' anagrafica. Per eta' anagrafiche superiori a settantasette anni viene applicato il coefficiente relativo ai settantasette anni di eta'. 10. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella del deputato ed il numero dei mesi. 11. L'ammontare dell'assegno vitalizio ricalcolato ai sensi del presente articolo non puo' comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia gia' inferiore a tale soglia. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non puo' comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante. 12. Gli effetti di risparmio discendenti dalle modalita' di calcolo contributivo previste dal presente articolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono rapportati in percentuale rispetto alla spesa complessiva consolidata alla stessa data per assegni vitalizi diretti in corso di erogazione. Tale percentuale, diminuita del 26 per cento, costituira' il valore di riduzione individuale degli assegni vitalizi diretti e di reversibilita' per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 13. La percentuale di riduzione individuale degli assegni vitalizi diretti derivante dall'applicazione del comma 12 e' incrementata di una quota aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 37.000 euro lordi annui e di un'ulteriore quota aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 62.000 euro lordi annui, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12. 14. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana che si sono avvalsi della facolta' di restituzione dei contributi secondo le disposizioni dei regolamenti interni dell'Assemblea, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, al versamento dell'intera somma in precedenza restituita, ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio spettante. Il versamento dell'importo puo' essere effettuato in un'unica soluzione oppure in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali le quote sono dovute. 15. I deputati non ancora titolari di assegno vitalizio, anche cessati dalla carica, possono a domanda chiedere la restituzione dei contributi versati sino al 31 dicembre 2011 fino alla data di maturazione dello stesso, previa rinuncia all'assegno vitalizio, senza rivalutazione ed interessi. 16. Le riduzioni di spesa di cui alla presente legge sono accantonate in un apposito fondo del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana.