(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -  Parte
                    I n. 54 del 30 novembre 2019) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                     Ricalcolo assegni vitalizi 
 
  1. Gli assegni vitalizi diretti e di  reversibilita'  in  corso  di
erogazione e  quelli  non  ancora  erogati  dall'Assemblea  regionale
siciliana, il cui ammontare e' definito alla  data  del  31  dicembre
2011 sulla  base  delle  previgenti  norme  dei  regolamenti  interni
dell'Assemblea, sono ridotti,  a  decorrere  dal  lº  dicembre  2019,
considerando il loro  importo  lordo,  secondo  le  disposizioni  del
presente articolo. 
  2. La riduzione di cui comma 1  si  applica  anche  alle  quote  di
assegno  vitalizio  dei  trattamenti  previdenziali  diretti   e   di
reversibilita',  in  corso  di  erogazione  e  da  erogare,  di   cui
all'articolo 4 del regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio
di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta  n.  38
del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. 
  3. La riduzione e' effettuata sulla base dei dati  derivanti  dalla
riquantificazione  secondo  il  sistema  contributivo  degli  assegni
vitalizi diretti in corso di  erogazione  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  4. Ai fini della riquantificazione,  il  montante  contributivo  e'
calcolato  esclusivamente  sulla  base  dei   dati   concernenti   le
indennita' parlamentari e le  percentuali  di  trattenuta,  indicate,
rispettivamente, nella tabella A e  nella  tabella  B  allegate  alla
presente  legge,  ferma  restando  l'applicazione  della   quota   di
contributi di cui al comma 7. 
  5. Per gli anni di contribuzione antecedenti il 1970  si  applicano
le misure dell'indennita' parlamentare e le percentuali di trattenuta
vigenti al 1º gennaio 1970 di cui alle tabelle richiamate al comma 4. 
  6. La base imponibile contributiva ai fini del ricalcolo di cui  al
presente  articolo  e'  determinata  con  la  maggiorazione  di   cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092. 
  7.  La  quota  di  contributi  a  carico  dell'Assemblea  regionale
siciliana e' pari a 2,75 volte il contributo a carico del  percettore
di cui al comma 4. 
  8. Il montante contributivo si rivaluta  su  base  composta  al  31
dicembre di ciascun anno, con esclusione  della  contribuzione  dello
stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione
media quinquennale del  prodotto  interno  lordo  nominale  calcolata
dall'ISTAT  con  riferimento  al  quinquennio  precedente  l'anno  da
rivalutare, sino alla  decorrenza  dell'assegno  vitalizio  e,  dalla
medesima decorrenza dell'assegno vitalizio, annualmente,  sulla  base
dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo sino alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  9. Il montante contributivo di cui al comma 8 e'  moltiplicato  per
il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella C allegata alla
presente legge con riferimento  all'eta'  anagrafica  posseduta  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge  e,  comunque,  non
inferiore a  quello  previsto  per  i  sessantacinque  anni  di  eta'
anagrafica. Per eta' anagrafiche superiori a settantasette anni viene
applicato il coefficiente relativo ai settantasette anni di eta'. 
  10. Le frazioni di anno sono valutate con  un  incremento  pari  al
prodotto tra un dodicesimo della differenza tra  il  coefficiente  di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e  il  coefficiente
dell'eta' inferiore a quella del deputato ed il numero dei mesi. 
  11. L'ammontare dell'assegno vitalizio  ricalcolato  ai  sensi  del
presente articolo non puo' comunque essere inferiore a due  volte  il
trattamento  minimo  INPS,   salvo   che   l'assegno   in   godimento
antecedentemente a tale rideterminazione non  sia  gia'  inferiore  a
tale soglia. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non
puo' comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante. 
  12. Gli effetti di risparmio discendenti dalle modalita' di calcolo
contributivo previste dal presente articolo alla data di  entrata  in
vigore della presente legge sono rapportati in  percentuale  rispetto
alla spesa complessiva  consolidata  alla  stessa  data  per  assegni
vitalizi diretti in corso di erogazione. Tale percentuale,  diminuita
del 26 per cento, costituira'  il  valore  di  riduzione  individuale
degli assegni vitalizi diretti e di reversibilita' per un periodo  di
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  13. La percentuale di riduzione individuale degli assegni  vitalizi
diretti derivante dall'applicazione del comma 12 e'  incrementata  di
una quota aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo
di 37.000 euro lordi annui e di un'ulteriore quota aggiuntiva  del  5
per cento per la parte  eccedente  l'importo  di  62.000  euro  lordi
annui, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12. 
  14. I deputati  dell'Assemblea  regionale  siciliana  che  si  sono
avvalsi della facolta' di  restituzione  dei  contributi  secondo  le
disposizioni dei regolamenti interni dell'Assemblea, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sono ammessi, a domanda,  al  versamento  dell'intera
somma  in  precedenza  restituita,  ai  fini   della   determinazione
dell'assegno vitalizio spettante.  Il  versamento  dell'importo  puo'
essere effettuato in un'unica soluzione oppure in tante rate  mensili
quanti sono i mesi per i quali le quote sono dovute. 
  15. I deputati non ancora  titolari  di  assegno  vitalizio,  anche
cessati dalla carica, possono a domanda chiedere la restituzione  dei
contributi versati sino  al  31  dicembre  2011  fino  alla  data  di
maturazione dello  stesso,  previa  rinuncia  all'assegno  vitalizio,
senza rivalutazione ed interessi. 
  16.  Le  riduzioni  di  spesa  di  cui  alla  presente  legge  sono
accantonate in un apposito fondo del bilancio interno  dell'Assemblea
regionale siciliana.