Art. 2 Rivalutazione 1. La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1 si applica anche, ai fini della loro rideterminazione, ai trattamenti pensionistici il cui ammontare e' stato definito sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi del regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a quelli maturandi da erogare ai sensi del medesimo regolamento. 2. Gli importi degli assegni vitalizi e dei trattamenti pensionistici diretti e di reversibilita' sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. A decorrere dal 1ยบ gennaio 2012 la base imponibile contributiva dei trattamenti pensionistici, maturati e maturandi, il cui ammontare e' definito sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi del regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, e dei trattamenti di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, previa domanda di cui al comma 4, e' costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, nei limiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dietro corresponsione della contribuzione previdenziale di cui al medesimo regolamento. 4. L'applicazione della base imponibile contributiva di cui al comma 3 avviene su domanda dei soggetti interessati secondo le modalita' previste dalle modifiche di cui al comma 5. In mancanza di domanda la base imponibile contributiva continua ad essere determinata secondo le previgenti disposizioni. 5. Il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e' autorizzato ad apportare le modifiche al regolamento delle pensioni ed alla disciplina attuativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, discendenti dal comma 3.