Art. 2 
 
                            Rivalutazione 
 
  1. La disposizione di cui al comma 6  dell'articolo  1  si  applica
anche,  ai  fini  della   loro   rideterminazione,   ai   trattamenti
pensionistici il cui ammontare  e'  stato  definito  sulla  base  del
sistema di calcolo  contributivo,  ai  sensi  del  regolamento  delle
pensioni  approvato  dal  Consiglio  di   Presidenza   dell'Assemblea
regionale siciliana nella  seduta  n.  38  del  28  febbraio  2012  e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' a quelli  maturandi  da
erogare ai sensi del medesimo regolamento. 
  2.  Gli  importi  degli  assegni   vitalizi   e   dei   trattamenti
pensionistici  diretti  e   di   reversibilita'   sono   soggetti   a
rivalutazione automatica annuale, sulla  base  dell'indice  ISTAT  di
variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. A decorrere dal 1ยบ gennaio 2012 la base imponibile  contributiva
dei trattamenti pensionistici, maturati e maturandi, il cui ammontare
e' definito sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai  sensi
del regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di  Presidenza
dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio
2012 e successive modifiche ed integrazioni, e dei trattamenti di cui
all'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2014,  n.  1,  previa
domanda di cui al comma 4, e' costituita  ai  sensi  dell'articolo  1
della legge regionale 30 dicembre 1965, n.  44,  nei  limiti  di  cui
all'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio  2014,  n.  1,  dietro
corresponsione della contribuzione previdenziale di cui  al  medesimo
regolamento. 
  4. L'applicazione della base  imponibile  contributiva  di  cui  al
comma 3 avviene  su  domanda  dei  soggetti  interessati  secondo  le
modalita' previste dalle modifiche di cui al comma 5. In mancanza  di
domanda  la  base  imponibile   contributiva   continua   ad   essere
determinata secondo le previgenti disposizioni. 
  5. Il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e'
autorizzato ad apportare le modifiche al regolamento  delle  pensioni
ed alla disciplina attuativa  di  cui  all'articolo  10  della  legge
regionale 4 gennaio 2014, n. 1, discendenti dal comma 3.