Art. 2 
 
                            Composizione 
 
  1.  L'Osservatorio  regionale  sulla  sicurezza   degli   operatori
sanitari e' composto dall'assessore  regionale  per  la  salute,  dai
direttori generali delle aziende e degli enti del servizio  sanitario
regionale ovvero dai  responsabili  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione delle aziende, dal responsabile della direzione  regionale
dell'INAIL, dal presidente  regionale  dell'ordine  dei  medici,  dal
presidente regionale dell'ordine  degli  infermieri,  dal  presidente
regionale dell'ordine  dei  farmacisti  e  dal  presidente  regionale
dell'ordine dei medici veterinari. 
  2. Per  la  partecipazione  all'Osservatorio  non  e'  prevista  la
corresponsione di alcun rimborso.