Art. 2 Composizione 1. L'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari e' composto dall'assessore regionale per la salute, dai direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale ovvero dai responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle aziende, dal responsabile della direzione regionale dell'INAIL, dal presidente regionale dell'ordine dei medici, dal presidente regionale dell'ordine degli infermieri, dal presidente regionale dell'ordine dei farmacisti e dal presidente regionale dell'ordine dei medici veterinari. 2. Per la partecipazione all'Osservatorio non e' prevista la corresponsione di alcun rimborso.