Art. 3 Funzioni 1. L'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari ha il compito di: a) monitorare i rischi per la sicurezza degli operatori sanitari nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni ed elaborare un report annuale sul tema; b) promuovere iniziative volte al contrasto ed alla prevenzione degli episodi di violenza a danno degli operatori sanitari nonche' alla riduzione dei fattori di rischio presenti nei presidi sanitari; c) promuovere la diffusione di informazioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sicurezza degli operatori sanitari; d) trasmettere ai prefetti, ai questori ed ai competenti uffici delle forze dell'ordine una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio espletato.