Art. 3 
 
                              Funzioni 
 
  1.  L'Osservatorio  regionale  sulla  sicurezza   degli   operatori
sanitari ha il compito di: 
    a) monitorare i rischi per la sicurezza degli operatori  sanitari
nell'ambito dell'espletamento delle loro  funzioni  ed  elaborare  un
report annuale sul tema; 
    b) promuovere iniziative volte al contrasto ed  alla  prevenzione
degli episodi di violenza a danno degli  operatori  sanitari  nonche'
alla riduzione dei fattori di rischio presenti nei presidi sanitari; 
    c)   promuovere   la   diffusione   di   informazioni   volte   a
sensibilizzare l'opinione pubblica sul  tema  della  sicurezza  degli
operatori sanitari; 
    d) trasmettere ai prefetti, ai questori ed ai  competenti  uffici
delle  forze  dell'ordine  una  relazione  annuale  sugli  esiti  del
monitoraggio espletato.