Art. 10 Statuto 1. Lo statuto della comunita' individua in particolare: a) la sede, la denominazione dell'ente e la sua durata; b) le funzioni e i servizi comunali esercitati dall'ente; c) la disciplina della composizione, delle attribuzioni e del funzionamento degli organi; d) le modalita' di adesione e di recesso dei comuni e le modalita' di scioglimento della comunita'; e) le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna; f) i rapporti finanziari con i comuni partecipanti; g) le forme di partecipazione popolare e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 2. Lo statuto della comunita' garantisce adeguate forme di partecipazione e di controllo degli amministratori dei comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e di confronto. 3. Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. La proposta di modifica e' adottata dal Comitato esecutivo all'unanimita' dei componenti ed e' trasmessa ai comuni, i quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione del consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Decorso il predetto termine, qualora si siano espressi favorevolmente i due terzi dei consigli comunali, l'assemblea procede comunque all'approvazione. 4. Le modifiche statutarie sono deliberate solo dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizioni di legge. 5. Lo statuto della comunita' puo' prevedere l'istituzione di una o piu' sedi operative per l'esercizio di servizi di prossimita' sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza. L'organizzazione di tali uffici e' disciplinata mediante regolamenti e atti gestionali.