Art. 10 
 
                               Statuto 
 
  1. Lo statuto della comunita' individua in particolare: 
    a) la sede, la denominazione dell'ente e la sua durata; 
    b) le funzioni e i servizi comunali esercitati dall'ente; 
    c) la disciplina della composizione,  delle  attribuzioni  e  del
funzionamento degli organi; 
    d) le modalita'  di  adesione  e  di  recesso  dei  comuni  e  le
modalita' di scioglimento della comunita'; 
    e) le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna; 
    f) i rapporti finanziari con i comuni partecipanti; 
    g) le forme di partecipazione popolare e di accesso dei cittadini
alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 
  2.  Lo  statuto  della  comunita'  garantisce  adeguate  forme   di
partecipazione  e  di  controllo  degli  amministratori  dei   comuni
aderenti con riguardo alle  funzioni  conferite,  anche  mediante  la
previsione di sedi stabili di raccordo e di confronto. 
  3. Le modifiche statutarie sono deliberate a  maggioranza  assoluta
dei componenti dell'assemblea. La proposta di  modifica  e'  adottata
dal Comitato esecutivo all'unanimita' dei componenti ed e'  trasmessa
ai comuni, i quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione
del  consiglio  approvata  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti.
Decorso il predetto termine, qualora si siano espressi favorevolmente
i due terzi  dei  consigli  comunali,  l'assemblea  procede  comunque
all'approvazione. 
  4. Le modifiche statutarie sono deliberate  solo  dall'assemblea  a
maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti  di
mero recepimento di disposizioni di legge. 
  5. Lo statuto della comunita' puo' prevedere l'istituzione di una o
piu' sedi operative per l'esercizio di servizi di  prossimita'  sulla
base dei principi di differenziazione e adeguatezza. L'organizzazione
di  tali  uffici  e'  disciplinata  mediante   regolamenti   e   atti
gestionali.