Art. 12 
 
                       Organi della comunita' 
 
  1.  Sono  organi  di  governo  della  comunita'   l'assemblea,   il
Presidente e il comitato esecutivo. 
  2. Il Presidente e il comitato esecutivo durano in carica tre  anni
e   sono   eletti   dall'assemblea   con   le   modalita'    previste
rispettivamente dagli articoli 14 e 15.