Art. 13 
 
                              Assemblea 
 
  1. l'assemblea, costituita dai sindaci dei comuni partecipanti alla
comunita', e' l'organo di indirizzo politico-amministrativo e ad essa
compete l'adozione dei seguenti atti fondamentali: 
  a) modifiche statutarie; 
  b) programmi adottati dal comitato esecutivo; 
  c) documenti contabili fondamentali; 
  d) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla  competenza  di  altri
organi; 
  e) elezione del Presidente e del comitato esecutivo; 
  f) ogni altro atto previsto dallo statuto. 
  2. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  1,  lo  statuto  puo'
prevedere  che  l'assemblea  sia  costituita   anche   da   ulteriori
componenti scelti fra i consiglieri comunali di minoranza dei  comuni
partecipanti, disciplinandone il numero e le modalita' di elezione. 
  3. Ciascun Sindaco esprime in assemblea un voto. 
  4. l'assemblea e' convocata e presieduta dal Sindaco del comune con
il maggior numero di abitanti. Lo statuto prevede la possibilita'  di
eleggere  Presidente  dell'assemblea   della   comunita'   un   altro
componente della stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di
assenza  del   Presidente   eletto,   le   funzioni   di   Presidente
dell'assemblea sono svolte dal Sindaco  del  comune  con  il  maggior
numero di abitanti. 
  5. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un amministratore
del comune a rappresentarli nelle sedute dell'assemblea. In  caso  di
incompatibilita' previste dalla vigente  normativa,  la  delega  puo'
essere conferita anche in via permanente. 
  6. I componenti  dell'assemblea  decadono  qualora  cessi  la  loro
carica elettiva con effetto dalla  data  della  cessazione.  All'atto
della proclamazione, il Sindaco eletto  sostituisce  a  ogni  effetto
nell'assemblea il Sindaco cessato.