Art. 13 Assemblea 1. l'assemblea, costituita dai sindaci dei comuni partecipanti alla comunita', e' l'organo di indirizzo politico-amministrativo e ad essa compete l'adozione dei seguenti atti fondamentali: a) modifiche statutarie; b) programmi adottati dal comitato esecutivo; c) documenti contabili fondamentali; d) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi; e) elezione del Presidente e del comitato esecutivo; f) ogni altro atto previsto dallo statuto. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lo statuto puo' prevedere che l'assemblea sia costituita anche da ulteriori componenti scelti fra i consiglieri comunali di minoranza dei comuni partecipanti, disciplinandone il numero e le modalita' di elezione. 3. Ciascun Sindaco esprime in assemblea un voto. 4. l'assemblea e' convocata e presieduta dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti. Lo statuto prevede la possibilita' di eleggere Presidente dell'assemblea della comunita' un altro componente della stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del Presidente eletto, le funzioni di Presidente dell'assemblea sono svolte dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti. 5. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un amministratore del comune a rappresentarli nelle sedute dell'assemblea. In caso di incompatibilita' previste dalla vigente normativa, la delega puo' essere conferita anche in via permanente. 6. I componenti dell'assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva con effetto dalla data della cessazione. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce a ogni effetto nell'assemblea il Sindaco cessato.