Art. 14 
 
                             Presidente 
 
  1.  Presidente  e'  il  legale  rappresentante  della  comunita'  e
presiede il comitato esecutivo. 
  2. Il Presidente e' eletto a maggioranza  assoluta  dei  componenti
dell'assemblea.  Sono  eleggibili  alla  carica  di  Presidente   gli
amministratori dei comuni partecipanti e i cittadini in possesso  dei
requisiti di  candidabilita',  eleggibilita'  e  compatibilita'  alla
carica di consigliere comunale. 
  3. Il Presidente nomina tra i componenti del comitato esecutivo  il
vicepresidente,   nomina   l'organo   amministrativo   di    vertice,
sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi,  attribuisce
gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e  dei
servizi.