Art. 14 Presidente 1. Presidente e' il legale rappresentante della comunita' e presiede il comitato esecutivo. 2. Il Presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. Sono eleggibili alla carica di Presidente gli amministratori dei comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere comunale. 3. Il Presidente nomina tra i componenti del comitato esecutivo il vicepresidente, nomina l'organo amministrativo di vertice, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.