Art. 15 Comitato esecutivo 1. Il Comitato esecutivo e' costituito dal Presidente e da un numero di componenti, stabilito dallo statuto, non superiore a: a) due nelle comunita' la cui assemblea e' composta da un numero inferiore a io componenti; b) quattro nelle comunita' la cui assemblea e' composta da un numero compreso fra dieci e quindici componenti; c) sei nelle comunita' la cui assemblea e' composta da un numero superiore a quindici componenti. 2. I componenti del comitato esecutivo sono eletti dall'assemblea con voto limitato a due qualora debbano essere eletti tre o quattro componenti, con voto limitato a uno qualora debbano essere eletti due componenti. Sono eleggibili alla carica di componente del comitato esecutivo gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere comunale. 3. Il comitato esecutivo svolge le funzioni esecutive delle comunita' e tutte le altre funzioni non attribuite al Presidente e all'assemblea, nonche' le altre attribuzioni previste dallo statuto. In particolare, compete al comitato esecutivo: a) l'adozione dei programmi e la loro trasmissione all'Assemblea della comunita' per la loro approvazione; b) l'adozione degli schemi dei documenti contabili fondamentali, l'adozione degli schemi di regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; c) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la fissazione dei criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi; d) l'approvazione in via d'urgenza delle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza; e) le nomine e le designazioni dei rappresentanti delle comunita' presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'assemblea.