Art. 15 
 
                         Comitato esecutivo 
 
  1. Il Comitato esecutivo e'  costituito  dal  Presidente  e  da  un
numero di componenti, stabilito dallo statuto, non superiore a: 
    a) due nelle comunita' la cui assemblea e' composta da un  numero
inferiore a io componenti; 
    b) quattro nelle comunita' la cui assemblea  e'  composta  da  un
numero compreso fra dieci e quindici componenti; 
    c) sei nelle comunita' la cui assemblea e' composta da un  numero
superiore a quindici componenti. 
  2. I componenti del comitato esecutivo sono  eletti  dall'assemblea
con voto limitato a due qualora debbano essere eletti tre  o  quattro
componenti, con voto limitato a uno qualora debbano essere eletti due
componenti. Sono eleggibili alla carica di  componente  del  comitato
esecutivo gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in
possesso   dei   requisiti   di   candidabilita',   eleggibilita'   e
compatibilita' alla carica di consigliere comunale. 
  3.  Il  comitato  esecutivo  svolge  le  funzioni  esecutive  delle
comunita' e tutte le altre funzioni non attribuite  al  Presidente  e
all'assemblea, nonche' le altre attribuzioni previste dallo  statuto.
In particolare, compete al comitato esecutivo: 
    a) l'adozione dei programmi e la loro trasmissione  all'Assemblea
della comunita' per la loro approvazione; 
    b) l'adozione degli schemi dei documenti contabili  fondamentali,
l'adozione degli schemi di regolamenti e  le  proposte  di  modifiche
statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; 
    c) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi e la fissazione  dei  criteri  per  l'attribuzione  degli
incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli  uffici
e dei servizi; 
    d) l'approvazione in via d'urgenza delle variazioni di  bilancio,
da sottoporre a  ratifica  dell'assemblea  entro  i  sessanta  giorni
successivi, a pena di decadenza; 
    e) le nomine e le designazioni dei rappresentanti delle comunita'
presso enti  e  associazioni,  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti
dall'assemblea.