Art. 16 
 
Decadenza, dimissioni, sostituzione del Presidente e  dei  componenti
                       del Comitato esecutivo 
 
  1. La perdita dei  requisiti  di  candidabilita',  eleggibilita'  e
compatibilita'  alla  carica  di  consigliere  comunale  comporta  la
decadenza dalla carica di Presidente della comunita' e di  componente
del comitato esecutivo. 
  2. Il Presidente  della  comunita'  e  i  componenti  del  comitato
esecutivo cessano dalla carica in caso di dimissioni  presentate  con
le modalita' disciplinate dallo statuto. 
  3. Alla sostituzione del Presidente o del componente  del  comitato
esecutivo decaduto dall'ufficio o dimissionario provvede l'assemblea,
a maggioranza  assoluta  dei  componenti,  entro  trenta  giorni  dal
verificarsi dell'evento. Il mandato del Presidente o  del  componente
neoeletto del comitato  termina  contestualmente  alla  scadenza  del
comitato esecutivo in carica. 
  4. Quando, per effetto di dimissioni o  decadenza,  venga  meno  la
maggioranza dei componenti del comitato esecutivo, il comitato decade
e l'assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima
vacanza. Il mandato  dell'organo  neoeletto  termina  contestualmente
alla scadenza del Presidente in carica.