Art. 16 Decadenza, dimissioni, sostituzione del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo 1. La perdita dei requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di Presidente della comunita' e di componente del comitato esecutivo. 2. Il Presidente della comunita' e i componenti del comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di dimissioni presentate con le modalita' disciplinate dallo statuto. 3. Alla sostituzione del Presidente o del componente del comitato esecutivo decaduto dall'ufficio o dimissionario provvede l'assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Il mandato del Presidente o del componente neoeletto del comitato termina contestualmente alla scadenza del comitato esecutivo in carica. 4. Quando, per effetto di dimissioni o decadenza, venga meno la maggioranza dei componenti del comitato esecutivo, il comitato decade e l'assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza. Il mandato dell'organo neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente in carica.