Art. 17 Istituzione delle Comunita' di montagna 1. Tra i Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'allegato A) della legge regionale n. 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), sono istituite le seguenti comunita' di montagna: a) Carnia; b) Canal del Ferro e Val Canale; c) Gemonese; d) Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane; e) Natisone e Torre. 2. L'esclusione dalle comunita' di cui al comma 1 di un comune classificato montano o parzialmente montano dalla legge regionale n. 33/2002 non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. 3. Il Comune di Forgaria nel Friuli si convenziona con la Comunita' di montagna Gemonese per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19, comma 1. 4. Alle comunita' di montagna si applicano le norme di cui al capo II, in quanto compatibili.