Art. 17 
 
               Istituzione delle Comunita' di montagna 
 
  1. Tra i Comuni appartenenti  alle  zone  omogenee  del  territorio
montano della Regione Friuli-Venezia Giulia di  cui  all'allegato  A)
della legge regionale n. 20 dicembre 2002,  n.  33  (Istituzione  dei
Comprensori montani del Friuli-Venezia  Giulia),  sono  istituite  le
seguenti comunita' di montagna: 
    a) Carnia; 
    b) Canal del Ferro e Val Canale; 
    c) Gemonese; 
    d) Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane; 
  e) Natisone e Torre. 
    2. L'esclusione dalle comunita' di cui al comma 1  di  un  comune
classificato montano o parzialmente montano dalla legge regionale  n.
33/2002 non rileva in ordine ai benefici e agli  interventi  speciali
per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e
regionali. 
  3. Il Comune di Forgaria nel Friuli si convenziona con la Comunita'
di montagna Gemonese per l'esercizio delle funzioni di  cui  all'art.
19, comma 1. 
  4. Alle comunita' di montagna si applicano le norme di cui al  capo
II, in quanto compatibili.