Art. 18 Norma transitoria per la zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane 1. Entro il 30 giugno 2020, i comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono deliberare la costituzione di un'ulteriore comunita' di montagna oltre a quella prevista dall'art. 17, comma 1, lettera d). La deliberazione e' assunta da tutti i consigli dei comuni ricompresi nella zona montana omogenea e disciplina la denominazione delle comunita' di montagna risultanti e la regolazione dei rapporti giuridici ed economici conseguenti alla costituzione della nuova comunita' di montagna. 2. Per la costituzione delle comunita' di montagna di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 28. I termini di cui all'art. 28, comma 3, sono differiti rispettivamente al 30 settembre 2020 e al 31 ottobre 2020.