Art. 18 
 
Norma  transitoria  per  la  zona  montana  omogenea   della   Destra
                Tagliamento e delle Dolomiti Friulane 
 
  1. Entro il 30 giugno 2020, i comuni ricompresi nella zona  montana
omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti  Friulane  possono
deliberare la costituzione  di  un'ulteriore  comunita'  di  montagna
oltre a quella  prevista  dall'art.  17,  comma  1,  lettera  d).  La
deliberazione e' assunta da tutti i consigli  dei  comuni  ricompresi
nella zona montana  omogenea  e  disciplina  la  denominazione  delle
comunita' di  montagna  risultanti  e  la  regolazione  dei  rapporti
giuridici ed economici  conseguenti  alla  costituzione  della  nuova
comunita' di montagna. 
  2. Per la costituzione delle comunita' di montagna di cui al  comma
1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 28. I termini  di  cui
all'art. 28, comma 3, sono differiti rispettivamente al 30  settembre
2020 e al 31 ottobre 2020.