Art. 19 
 
                Funzioni delle Comunita' di montagna 
 
  1. Le comunita' di montagna esercitano le funzioni  di  tutela  del
territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale,  economico
e culturale delle popolazioni dei territori montani. 
  2. I comuni  possono  esercitare  in  forma  associata  tramite  la
rispettiva comunita' di montagna funzioni e servizi comunali. 
  3. Le comunita' di montagna, in particolare: 
    a) elaborano e attuano piani e programmi  di  sviluppo  del  loro
territorio di concerto con la regione,  al  fine  di  valorizzare  la
partecipazione  delle  comunita'  locali  alla   definizione   e   al
conseguimento degli  obiettivi  europei,  nazionali  e  regionali  di
sviluppo dei territori montani; 
    b) esercitano le funzioni amministrative conferite dalla regione; 
    c) provvedono  alla  gestione  associata  delle  funzioni  e  dei
servizi dei comuni compresi nel proprio territorio  e  conferiti  dai
comuni  partecipanti,  come  individuati  dallo  statuto   ai   sensi
dell'art. 10, comma 1, lettera b); 
    d)  esercitano  le  ulteriori  attivita'  amministrative  a  esse
conferite dai comuni. 
  4.  L'attivita'  di  cui  al  comma  3,  lettera  a),  e   il   suo
finanziamento ordinario con risorse regionali e con  risorse  statali
attribuite alla regione da leggi di sviluppo  dei  territori  montani
sono disciplinati da specifica legge regionale. 
  5. Nella definizione dei piani e dei programmi di cui al  comma  3,
lettera a), le comunita' di montagna adottano interventi e  soluzioni
che tengono conto delle zone di  maggior  svantaggio  socio-economico
interne al proprio territorio secondo la classificazione definita  ai
sensi dell'art. 21  della  legge  regionale  n.  33/2002  e,  in  via
transitoria, dalla deliberazione della Giunta regionale n.  3303  del
31 ottobre 2000, cosi' come integrata dall'art. 10,  comma  2,  della
legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti  relative
al distacco del  Comune  di  Sappada/Plodn  dalla  Regione  Veneto  e
all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e  altre
norme urgenti), privilegiando l'allocazione  delle  risorse  in  tali
aree. 
  6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, la Giunta regionale effettua una  ricognizione  delle
funzioni  regionali   conferibili   alle   comunita'   di   montagna,
provvedendo  con  successive  leggi  regionali  di  settore  al  loro
trasferimento, nonche' una ricognizione delle leggi regionali e delle
singole disposizioni di legge  regionale  concernenti  il  territorio
montano abrogate per successione di nonne. 
  7.  Fatta  salva  la  definizione  del  complessivo  assetto  delle
funzioni da assegnare alle comunita' di montagna ai sensi  del  comma
6, a decorrere dall'1 gennaio 2021 le stesse esercitano  le  funzioni
relative  alla  concessione  dei  contributi  ai   piccoli   esercizi
commerciali per il disagio localizzativo di cui all'art. 2, commi 143
e seguenti, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento
del  bilancio  per  l'anno  2016),  e  le  funzioni  in  materia   di
autorizzazione alla raccolta dei funghi di cui all'art. 2 della legge
regionale  7  luglio  2017,  n.  25  (Norme  per  la  raccolta  e  la
commercializzazione  dei  funghi  epigei  spontanei  nel   territorio
regionale).