Art. 2 
 
                              Principi 
 
  1. Il principio dell'autonomia rappresenta il  valore  fondante  lo
sviluppo, la valorizzazione e la  tutela  delle  comunita'  locali  e
dell'intera comunita' regionale. La Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia promuove e valorizza  i  comuni  e  il  ruolo  di  gestione  e
sviluppo del territorio che essi svolgono anche nell'interesse  della
comunita' regionale. 
  2. I comuni e la regione perseguono la coesione politica,  sociale,
economica e territoriale nel rispetto dei principi di  concertazione,
di leale collaborazione fra istituzioni  e  forme  associative  delle
comunita'  locali  e  di  responsabilita',  tutelando  le  specifiche
peculiarita' locali. 
  3. Nell'esercizio delle  funzioni  amministrative  i  comuni  e  la
regione  si  prefiggono  l'obiettivo   di   realizzare   un   sistema
istituzionale volto al miglioramento della qualita' dei servizi  resi
ai cittadini e  di  promuoverne  lo  sviluppo  sociale,  economico  e
culturale nel rispetto dei principi di  adeguatezza,  sussidiarieta',
differenziazione,  partecipazione,   semplificazione,   economicita',
efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.