Art. 2 Principi 1. Il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondante lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle comunita' locali e dell'intera comunita' regionale. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove e valorizza i comuni e il ruolo di gestione e sviluppo del territorio che essi svolgono anche nell'interesse della comunita' regionale. 2. I comuni e la regione perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale nel rispetto dei principi di concertazione, di leale collaborazione fra istituzioni e forme associative delle comunita' locali e di responsabilita', tutelando le specifiche peculiarita' locali. 3. Nell'esercizio delle funzioni amministrative i comuni e la regione si prefiggono l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale volto al miglioramento della qualita' dei servizi resi ai cittadini e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale nel rispetto dei principi di adeguatezza, sussidiarieta', differenziazione, partecipazione, semplificazione, economicita', efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.