Art. 20 
 
                  Consiglio delle autonomie montane 
 
  1. E' istituito il consiglio delle autonomie montane  (CAM),  quale
sezione del consiglio delle autonomie locali (CAL)  di  cui  al  capo
della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio
delle  autonomie  locali  del  Friuli-Venezia  Giulia,  modifiche   e
integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia  di  riordino
del sistema Regione - Autonomie  locali  e  altre  norme  urgenti  in
materia di autonomie locali).  Il  CAM  si  esprime  in  ordine  alle
politiche  di  sviluppo  dei  territori  montani,  con  lo  scopo  di
ricondurre le  attivita'  della  regione  e  degli  enti  locali  dei
territori montani a un comune e coerente disegno programmatico. 
  2. Fanno parte del CAM: 
    a)  I  comuni  componenti  del  CAL  designati  per  gli   ambiti
territoriali di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  b),  della  legge
regionale  n.  12/2915,  ricadenti  nelle  zone   omogenee   di   cui
all'allegato A) della legge regionale n. 33/2002; qualora  il  comune
non rientri in una delle zone omogenee, il  relativo  Sindaco  delega
alla partecipazione dei lavori del CAM il Sindaco di altro comune del
medesimo ambito ricadente nelle citate zone omogenee; 
    b) il Presidente  dell'Unione  nazionale  comuni  comunita'  enti
montani (UNCEM) del Friuli-Venezia Giulia; 
    c) i Presidenti delle comunita' di montagna. 
  3. Il CAM elegge al suo interno il Presidente. Per le modalita'  di
funzionamento del CAM trovano applicazione, in quanto compatibili, le
norme della legge regionale n. 12/2015 e il regolamento  interno  del
CAL. Il medesimo regolamento puo' disciplinare strumenti di  raccordo
fra l'attivita' del CAL e l'attivita' del CAM. 
  4. Ai lavori del CAM puo' partecipare  con  diritto  di  parola  un
rappresentante per ciascuna assemblea di comunita' linguistica di cui
all'art. 21 della legge regionale n. 26/2014. 
  5. Il CAM svolge funzioni concertative e consultive sulle  proposte
di legge  e  sugli  atti  generali  di  programmazione  afferenti  la
disciplina specifica della montagna, nonche' sui criteri generali per
la concessione di fondi regionali d'interesse della stessa.  Formula,
inoltre, proposte alla Giunta regionale e  ai  soggetti  che  operano
nelle aree montane in merito allo sviluppo delle stesse. 
  6. Il CAM svolge funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione
degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale
in materia di aree montane. 
  7. Per le finalita' di cui  al  comma  6  il  Presidente  del  CAM,
d'intesa con le comunita' di montagna, convoca periodicamente, almeno
con cadenza annuale, una conferenza sullo stato di  attuazione  delle
politiche di sviluppo della montagna,  alla  quale  sono  chiamati  a
partecipare i  soggetti  rappresentativi  della  realta'  sociale  ed
economica dei territori montani. 
  8. Trova applicazione l'articolo 1, comma 5, della legge  regionale
n. 12/2015. 
  9. Restano ferme le competenze del CAL  in  ordine  all'espressione
delle intese e dei pareri previsti dall'art. 8 della legge  regionale
n. 12/2015.