Art. 20 Consiglio delle autonomie montane 1. E' istituito il consiglio delle autonomie montane (CAM), quale sezione del consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui al capo della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali). Il CAM si esprime in ordine alle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attivita' della regione e degli enti locali dei territori montani a un comune e coerente disegno programmatico. 2. Fanno parte del CAM: a) I comuni componenti del CAL designati per gli ambiti territoriali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12/2915, ricadenti nelle zone omogenee di cui all'allegato A) della legge regionale n. 33/2002; qualora il comune non rientri in una delle zone omogenee, il relativo Sindaco delega alla partecipazione dei lavori del CAM il Sindaco di altro comune del medesimo ambito ricadente nelle citate zone omogenee; b) il Presidente dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM) del Friuli-Venezia Giulia; c) i Presidenti delle comunita' di montagna. 3. Il CAM elegge al suo interno il Presidente. Per le modalita' di funzionamento del CAM trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme della legge regionale n. 12/2015 e il regolamento interno del CAL. Il medesimo regolamento puo' disciplinare strumenti di raccordo fra l'attivita' del CAL e l'attivita' del CAM. 4. Ai lavori del CAM puo' partecipare con diritto di parola un rappresentante per ciascuna assemblea di comunita' linguistica di cui all'art. 21 della legge regionale n. 26/2014. 5. Il CAM svolge funzioni concertative e consultive sulle proposte di legge e sugli atti generali di programmazione afferenti la disciplina specifica della montagna, nonche' sui criteri generali per la concessione di fondi regionali d'interesse della stessa. Formula, inoltre, proposte alla Giunta regionale e ai soggetti che operano nelle aree montane in merito allo sviluppo delle stesse. 6. Il CAM svolge funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane. 7. Per le finalita' di cui al comma 6 il Presidente del CAM, d'intesa con le comunita' di montagna, convoca periodicamente, almeno con cadenza annuale, una conferenza sullo stato di attuazione delle politiche di sviluppo della montagna, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti rappresentativi della realta' sociale ed economica dei territori montani. 8. Trova applicazione l'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 12/2015. 9. Restano ferme le competenze del CAL in ordine all'espressione delle intese e dei pareri previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 12/2015.